Le
conseguenze per chi circola col "libretto" dell'auto ritirato
Spett. Redazione,
mi rivolgo a voi per avere informazioni riguardo l'applicazione dell'art.
216 del C.d.S. Il quesito che vi pongo e teso a conoscere se è
corretto contestare le sanzioni previste da detto articolo al conducente
che, dopo essere stato soggetto a ritiro della carta di circolazione
ai sensi dell'art. 80, comma 14° del Codice, effettui la prescritta
revisione e circoli poi senza aver ritirato la carta di circolazione
in deposito presso la Motorizzazione Civile.La questione nasce dalla
necessità di sapere se è corretto applicare l'articolo
216 oppure se è più corretto applicare l'articolo 180
del Codice. In attesa di un risposta, porgo i saluti più distinti.
Agt. Sc. Giovanni Pomilla
Distaccamento Polizia Stadale
Valenza Po (AL)
Il comma 6 dell'articolo 216, punisce "Chiunque, durante il periodo
in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente
con lo stesso veicolo..."
Di converso, i commi 3° e 4° stabiliscono rispettivamente: il
primo che "La restituzione del documento può essere chiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa.
La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1,
previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette";
il secondo che "Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate
nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica
per le macchine agricole o nella patente".
L'esame di queste tre norme fa ritenere, sotto il profilo strettamente
formale, che il soggetto non deve circolare con lo stesso veicolo,
salvo il giorno in cui è prenotato per la revisione e per il
tempo strettamente necessario ad effettuare la visita, finché
non gli sia stato restituito il documento di circolazione.
Riteniamo non sufficiente l'avere effettuato la visita, se non riottiene,
magari richiedendolo al termine dell'operazione, il documento.
Occorre sottolineare che la norma punisce proprio chi circola col veicolo
al quale sia stato ritirato il documento e gli effetti del ritiro si
annullano solo con la rest esito, che vi sia stata la trascrizione sul
medesimo documento del ritiro e della stessa restituzione, allora
risultano realizzate le condizioni che legittimeranno la circolazione
del mezzo.
Diversamente, non si può che versare ancora in difetto, incorrendo
nelle sanzioni stabilite dal comma 6 dell'art. 216.
Sotto il profilo sostanziale, invece, non v'è dubbio che il fine della
norma, che tende alla salvaguardia della sicurezza della circolazione
messa in pericolo dalla presenza di veicoli che potenzialmente potreb-bero
risultare in difetto dei requisiti di sicurezza, sarà
soddisfatto quando è stata eliminata - positivamente - la
causa che ha dato origine al presunto pericolo. Ma questo aspetto, riteniamo,
può valutarlo solo il giudice e non l'operatore di polizia. Quindi,
bene risulterà contestata la violazione del 6 comma dell'art.
216, nel caso in cui il soggetto circoli con un veicolo per il quale
sia stata ritirata la carta di circolazione, ancorché sottoposto
a visita di revisione, ma senza che gli sia stata formalmente restituita.
Rimozione veicoli stranieri abbandonati e identificazione del proprietario
Sono un agente della Polizia Stradale di Siderno e vi pongo la seguente
domanda: come si può procedere per rimuovere autoveicoli con targa
straniera in evidente stato di abbandono sul suolo pubblico? Come si può
determinare il proprietario del veicolo?
Christian Brighel
Siderno (RC)
La rimozione del veicolo abbandonato, anche se immatricolato con targhe
straniere, può avvenire ai sensi dell'art. 159, comma 5, del C.d.S.,
nei casi in cui la rimozione non possa essere già eseguita nel
rispetto del comma 1 dello stesso articolo.
La determinazione della proprietà del veicolo può essere
effettuata attraverso i normali canali amministrativi già utilizzati
per le notifiche delle sanzioni amministrative, laddove esistano accordi
bilaterali o multilaterali tra Paesi interessati.
Nel caso che lo stato di abbandono del veicolo possa ricondursi a furto
dello stesso o all'impiego del veicolo per la consumazione di altri reati
(es. trasporto di droga, introduzione nel territorio comunitario di clandestini),
si possono attivare anche accertamenti di polizia giudiziaria presso le
case costruttrici (spesso viene fornita l'indicazione del paese di prima
immatricolazione), attraverso gli uffici bilaterali co-gestiti con gli
Stati confinanti, oppure tramite gli Uffici Centrali del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza (Interpol, SIRENE).
Nel caso di rinvenimento a bordo del veicolo del tagliando dell'assicurazione
si possono eseguire riscontri presso le compagnie che spesso hanno proprie
sedi o accordi commerciali con omologhe società straniere.
Le regole del traino dei veicoli in avaria
Tra privati si può, e se sì, come si deve effettuare il
traino di una vettura guasta utilizzando un'altra vettura?
Sono rimasto fermo per aver forato il radiatore ed il meccanico pretendeva
di inviare il carro attrezzi per un traino di 100m, adducendo la motivazione
che con il nuovo codice sono vietati i traini. Ho spinto!
Enrico Vannucci
Pescia (Pt)
Bene
ha fatto a spingere.
Ha certamente risparmiato un po' di soldi.
Purché il fatto non sia avvenuto in autostrada o su strada extraurbana
principale, dove il traino dei veicoli in avaria è consentito
solo previo carro-attrezzi, sulle altre strade, l'articolo 165 del Codice
disciplina appunto il traino dei veicoli in avaria.
Esso può avvenire mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra
rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati
in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili
da parte degli altri utenti della strada.
Durante le operazioni di traino, il veicolo trainato dovrà tenere
in funzione la quattro frecce di pericolo o, in mancanza, applicare
sul retro il triangolo.
Fari in più e aggiornamento del libretto
Ho un autocarro mitsubishi 1200 con montato bull-bar "arizona"
numero di serie MZ311533 installato dal concessionario autorizzato al
momento dell'acquisto e regolarmente aggiornato sul libretto. Sul bull-bar
in questione, di serie ci sono montati due proiettori abbaglianti e
non compaiono sul libretto di circolazione. La polizia locale di Cernusco
Lombardone mi ha sequestrato il libretto perché compariva solo
il bull-bar e non erano citati i fari. Vorrei sapere se hanno fatto
la cosa giusta.
Francesco Giroletti
Usmate Velate (MI)
Risulta evidente che all'atto della visita effettuata presso il DTT,
i due fari non risultavano montati, diversamente ci sarebbe stata la
relativa trascrizione sul documento di circolazione, al pari del bull-bar.
La polizia locale le ha evidentemente contestato la violazione di cui
all'art. 78 del Codice; violazione che prevede, oltre alla sanzione
amministrativa, anche quella accessoria del ritiro (e non del sequestro)
della carta di circolazione.
Dovrà prenotarsi nuovamente presso lo stesso ufficio del DTT
per far aggiornare la presenza dei due fari abbaglianti o, in alternativa,
di eliminarli.
Pezzi
di legno sulla carreggiata
Sono un assistente in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale
di Cosenza nord e desidero sottoporre alla Vostra attenzione un quesito:
sul tratto autostradale di nostra competenza, quotidianamente, si notano
sulla sede stradale pezzi di legno, per lo più da ardere, della
lunghezza di circa 50 centimetri.
Questi vengono trasportati, in modo disordinato, da piccoli autocarri,
senza la protezione di telone o rete che possa in qualche modo impedirne
la caduta, dovuta alle vibrazioni del veicolo stesso e al passaggio
di questo sui giunti dei viadotti o avvallamenti, presenti sul manto
stradale.
Giova precisare che la presenza di questi pezzi di legno sulla carreggiata
è causa di incidenti stradali, soprattutto per le autovettura
in quanto provocano loro dei danni meccanici se investiti, o costringono
i conducenti ad effettuare brusche manovre al fine di evitarli.
Difficilmente avviene il rintraccio dei veicoli in questione, dopo la
caduta dei pezzi, al fine di contestare la perdita del carico, anche
a causa della presenza di numerosi svincoli in un tratto compreso tra
pochi chilometri.
Allora, in modo preventivo, si può contestare l'art. 175, commi
2, lett. e), e 13 C.d.s., oppure l'art. 175, commi 2, lett. f), e 13
C.d.s.? Se esiste l'obbligo per i veicoli che trasportano sabbia, ghiaia
o addirittura la paglia, di coprire il carico con telone o rete, perché
non deve sussistere per i veicoli che trasportano questo genere di materiale,
in alcuni casi molto più pericoloso?
Colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutto lo staff dell'ASAPS
per la loro disponibilità e sostegno agli operatori della Polizia
Stradale.
Ass. P. di S. Francesco Altomare
Sottosezione Polizia Stradale
Cosenza Nord
Ove in concreto si dovesse presumere che il carico, nel modo con
cui è sistemato, può dar luogo a caduta o dispersione,
riteniamo contestabile in via preventiva l'articolo 175, comma 2, lett.
f). Là dove si dovesse poi verificare la caduta dello stesso,
oltre a tale violazione, concorrerà quella di cui all'art 164,
commi 1 e 8. E' però del pari consigliabile un attento controllo
e verifica prima di procedere a contestazione.
Le
responsabilità per l'apposizione della segnaletica stradale
Sono un Sovrintendente della Polizia Stradale e mi sono letto la Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 23/12/2000 dove descrive la normativa europea della
segnaletica stradale. La stessa prevede che la segnaletica di centro
abitato non deve essere scritta in bilingua italiano e dialettale ed
inoltre non possono essere aggiunte le scritte di gemellaggio con altri
paesi. Ho notato in diverse zone che tale segnaletica esiste ma non
ho trovato la sanzione da applicare. Tale normativa vale solo per la
segnaletica di centro abitato, oppure anche per quei paesi che installano
il nome della località e sotto quella dialettale? Inoltre.
Ho notato che in parecchi centri urbani sono stati effettuati dei dossi
artificiali in conglomerato di asfalto con un'altezza di cm. 15, larghezza
di cm. 250 attraversando tutta la carreggiata e sopra sono stati eseguiti
passaggi pedonali, causando però pericolo per gli automobilisti.
Chiesto delucidazioni al comune mi è stato riferito che il sindaco
ha emesso un'ordinanza definendoli passaggi pedonali rialzati. E' possibile
che un'autorità emani un'ordinanza senza attenersi alle leggi,
in questo caso al C.d.S.?
Sergio Forlani
Fontanella (BG)
Qualora la segnaletica installata non rispetti le disposizioni legislative
vigenti, occorre procedere secondo le istruzioni impartite con DIRETTIVA
24 OTTOBRE 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) sulla corretta ed uniforme
applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica
e criteri per l'installazione e la manutenzione (G.U. 28 dicembre 2000,
n. 301).
Per quanto concerne gli attraversamenti pedonali rialzati, occorre verificare
la pericolosità in relazione alla velocità consentita
ed alla segnaletica posizionata.
Uso
diverso di carrelloni per trasporto di macchine operatrici
Può un c.d. carrellone adibito ad esclusivo trasporto di macchine
operatrici, come indicato sulla carta di circolazione, di proprietà
di una ditta effettuante attività di movimentazione materiali
edili e di risulta, trasportare sullo stesso alcuni grossi blocchi di
pietra, peraltro non assicurati idoneamente, senza incorrere nei rigori
dell'art. 82 del c.d.s.?
Ass. Carmelo Falco
Distaccamento Polstrada
San Severo (FG)
Se sulla carta di circolazione è indicato l'uso esclusivo,
nell'ipotesi prospettata ricorre la violazione per destinazione diversa:
occorre infatti distinguere fra USO (inteso come tipologia di utilizzazione
economica: esempio "uso proprio", oppure "uso di terzi")
e DESTINAZIONE (cioè la sua utilizzazione in base alle caratteristiche
tecniche).
Nell'ipotesi prospettata nel quesito ricorre pertanto la violazione
di cui all'art. 82/8 e 10 con sanzione principale di e68,25 e quella
accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi
(da 6 12 mesi in caso di recidiva).
Per quanto attiene invece le modalità del trasporto, occorre
fare riferimento all'art. 164/ 1 e 8 (carico mal sistemato), qualora
ne ricorrano le ipotesi.
Le
patenti e i suoi modelli
E' possibile conoscere la data a partire dalla quale le MCTC italiane
hanno cominciato a rilasciare patenti corrispondenti al Modello MC 701/E?
Se sì, è possibile, inoltre, conoscere l'intervallo dei
numeri di stampato corrispondente a tale modello?
Roberto Cuccaro, Milano
Il modello di patente MC 701E è in uso ufficialmente dal 1°
ottobre 1995, ma gli uffici provinciali della MCTC (oggi D.T.T.) furono
autorizzati ad esaurire le scorte di magazzino
Rimozione
dei veicoli
Può un Ente pubblico (Ospedale) creare un servizio di rimozione
veicoli all'interno di un complesso di sua proprietà ma aperto
al pubblico? con quali procedure?
Pasquale Spadola, Palermo
Se l'area, ancorchè privata, è destinata all'uso pubblico
(quindi alla circolazione indistinta di veicoli, pedoni e animali "uti
cives e non uti singuli") allora trovano appieno vigenza le norme
del Codice della Strada e quindi anche la rimozione dei veicoli. Se
l'area, invece, è come si dice "aperta a pubblico",
ove è l'ente proprietario (nel caso di specie l'Ente ospedaliero)
a consentire l'accesso, allora l'Ente medesimo può disciplinare
la sosta seguendo certo le norme del Codice, quindi mediante utilizzo
della segnaletica formale, indicando le zone ove la sosta non è
consentita anche mediante rimozione del veicolo.
Documento di bonifica per cisterne merci pericolose
Vorrei cortesemente conoscere se vi è l'obbligatorietà
del documento di bonifica delle cisterne adibite al trasporto di merci
pericolose in caso di circolazione a vuoto e se occorre un documento
ben preciso oppure basta soltanto una dichiarazione del proprietario
del veicolo attestante il "lavaggio" della cisterna. In attesa
Ringrazio vivamente.
Luciano Bernardi
Popoli (PE)
Dalla lettura della circolare 126/91 MCTC, si evince che la bonifica
della cisterna deve essere attestata dal proprietario mediante esibizione
di certificazione emessa da chi ha provveduto alla bonifica. Tale certificazione
deve essere controfirmata dal proprietario della cisterna.
Violazioni
commesse da conducenti di veicoli militari
Come ci si deve comportare in caso si debba contestare una violazione
a norme di comportamento al conducente di un veicolo militare? Es: Esercito,
Marina - etc. Esiste sempre l'obbligo della notifica - come obbligato
in solido - al Corpo od Arma di appartenenza, oppure non è necessario
redigere il verbale e basta una semplice segnalazione del fatto accaduto?
Piero Di Meo
Pontedassio (IM)
Le uniche esenzioni previste dal C.d.S. in materia di contestazione
di infrazioni, sono quelle stabilite dall'art. 131 per gli agenti
diplomatici esteri e quelle per i veicoli con targa AFI militare.
In tutti gli altri casi le procedure per la contestazione sono quelle
generiche previste dal C.d.S. per gli altri utenti della strada.Vanno
però tenute presenti, alla luce delle nuove modifiche apportate
all'art. 201, comma 5-bis del C.d.S., le specifiche violazioni
in esso indicate, rispetto alle quali va interrotta la procedura sanzionatoria
se l'accertamento avviene mediante apparecchiature di rilevamento
a distanza e l'infrazione riguardi il divieto di fermata e di sosta,
divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, aree pedonali
o zone interdette alla circolazione.
In tal caso va seguita la procedura indicata nel medesimo comma se il
mezzo appartiene a soggetto pubblico istituzionale, individuato con
Decreto del Ministro dell'interno.
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