Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla
legge di conversione |
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I
termini per la revisione dei veicoli La
mia società ha acquistato un autocarro nuovo di massa complessiva
a pieno carico 12 tonnellate il mese di novembre 2003. Vorrei sapere
quando dovrà fare la prima revisione (mese e anno). Il
certificato di idoneità per i ciclomotoristi
Ho una figlia di 17 anni che ha uno scooter 50cc. Ho sentito parlare di un patentino per scooter e mezzi senza targa. E' vero? Se sì, da quando sarà in vigore, e sopratutto cosa bisogna fare? Questo patentino ha un costo o è gratutito? Sergio Sordi Allerona (TR) L'obbligo sussiste a partire dal 1° luglio 2004. A decorrere da tale data, i minori degli anni 18, che non sono già titolari di una patente di guida, per condurre ciclomotori debbono conseguire un certificato di idoneità alla guida. Tale obbligo sussiste, a decorrere dal 1° luglio 2005, anche per i maggiorenni che non siano anchessi titolari di patente di guida. Il conseguimento è previsto o attraverso corsi gratuiti organizzati dalle scuole, oppure a pagamento, organizzati da autoscuole o altri soggetti istituzionali autorizzati. La
posizione dei veicoli sulla carreggiata
Vorrei sapere, in autostrada a tre corsie, quale sono obbligati a occupare i veicoli. Io pensavo fosse quella più a destra e le altre due da usare SOLO per il tempo necessario alla manovra di sorpasso, ma una persona mi ha contestato questo perché, se è vero che il CdS all'articolo 143 all'art. 5 prevede quest'obbligo, lo stesso CdS al comma 6 del medesimo articolo, si limita a precisare che la corsia più a destra sia riservata ai vicoli lenti. Allora chiedo: se la corsia di destra è libera, stando al comma 6, e io marcio per esempio a 130, non sono obbligato a usare la corsia più destra? Secondo il comma 6 dell'art. 143 parrebbe proprio di no. Pier Paolo Silvestri Castel Maggiore (BO) Questa discrasia esisteva sino a che il Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con l'art. 10, ha soppresso il comma 6 dell'art. 143, norma che prevedeva appunto tale distinzione. Dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore della norma abrogativa, è stato appunto abolita la previsione secondo cui sulle carreggiate a tre o più corsie per senso di marcia, quella di destra fosse riservata ai veicoli lenti. Da tale data, quindi, salva ogni diversa segnalazione, tutti i veicoli sono tenuti a percorrere la corsia più libera a destra, secondo il dettato del comma 5 dello stesso articolo 143. Decurtazione
dei punti e cumulo massimo ammesso
E possibile, se si commette una violazione per la quale sia prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, es. per la violazione all'art. 142/9 c.d.s., sottrarre ulteriori 6 punti per l'infrazione allart 146/3° c.d.s. ed ancora 5 punti per la violazione dell'art. 172/1-8 c.d.s? Il massimo punteggio da decurtare non è forse di punti 15? Sergio Silvestri Civitavecchia (Rm) L'esempio presenta qualche perplessità di interpretazione. Si può precisare che, ai sensi dell'art. 126bis - comma 1-bis - solo se si accertano contestualmente più violazioni il punteggio massimo da sottrarre non può superare i 15 punti e sempre che non sia stata violata una norma che preveda la "sospensione della patente". In tale ultima circostanza, il limite di decurtazione massima dei 15 punti non ha valore ed il punteggio si somma a tutti gli effetti. Seggiolini
e adattatori ber bambini
Visitando il sito codiceonline leggo, alla voce trasporto bambini in auto, che esistono 4 classi omologate di seggiolini e adattatori per il corretto trasporto dei bambini fino al compimento di 12 anni. Invece recandomi presso negozi specializzati, mi dicono che ci sono in circolazione, di recente introduzione, seggiolini che prevedono il trasporto dei bambini partendo dai 9 Kilogrammi fino a 36 Kilogrammi. La mia domanda è: esistono omologazioni che accettano questa eventualità o è una interpretazione errata della legge? Gianpaolo Sossai Santa Lucia di Piave (TV) La norma di riferimento lart. 172 del Codice - si limita a ribadire, al comma 7, che I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò significa, a nostro parere, che è sufficiente che il dispositivo riporti gli estremi dell'omologazione per poter essere regolarmente utilizzato. E' chiaro che non potrà mai essere l'organo accertatore a stabilire se un dispositivo possa essere utilizzato oppure no, quando il dispositivo risulta regolare appunto nellomologazione, che può essere nazionale oppure della Comunità Europea. Il
rinnovo della validità della patente di guida
Essendo titolare di patente speciale che scade a breve, e non trovandomi al momento nella migliore forma fisica per affrontare la commissione speciale, vorrei aspettare a rinnovare il documento (non guidando ovviamente). La domanda è: quanto tempo ho a disposizione dopo la scadenza per procedere alla riconferma della validità della patente senza che ci sia il pericolo di dover rifare degli esami da capo? Lettera firmata Le norme del codice non prendono in esame questa evenienza. Tuttavia, è facoltà del Dipartimento dei trasporti terrestri, qualora dovessero sorgere dubbi circa la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica, di far sostenere nuovi esami al titolare della patente di guida. Questo dubbio ben potrebbe sorgere nel caso trascorra un cospicuo lasso di tempo fra la scadenza del documento e la nuova richiesta di rinnovo. In ogni caso, ribadito che il Codice nulla precisa in proposito, è possibile ritenere che due o tre mesi oltre la scadenza non dovrebbero comportare nulla. Ma si tenga sempre in debito conto la facoltà che deriva a tale ufficio dall'art. 128 del Codice. Gli
istruttori e la responsabilità ai fini della decurtazione del
punteggio
Scrivo di nuovo a Voi che siete veramente rapidi a rispondere con un problema che mi riguarda da vicino. Se porto un allievo dotato di foglio rosa a fare guida e passa con il semaforo giallo e non riesco a bloccarlo, possono decurtare i punti al titolare dell'autoscuola in quanto proprietario dell'autovettura? Grazie in anticipo! Dott.ssa Elisa Caldiroli Rovereto (TN) Il principale destinatario della norma è il conducente, ai fini della decurtazione del punteggio. Nel caso segnalato dalla lettrice, qualora si versi in tema di contestazione immediata, il conducente, non ancora titolare di patente, non potrebbe essere soggetto passivo della sanzione - perché privo di patente - né potrebbe esserlo l'istruttore (le attuali norme non prevedono una specifica responsabilità dell'istruttore), né potrà esserlo il proprietario del veicolo. Qualora si versasse invece in tema di contestazione non immediata, ossia mediante notifica del verbale al proprietario del veicolo, questi riferirà all'organo di polizia chi al momento si trovava alla guida, assolvendo in tal modo agli obblighi richiesti dalla legge. Non ci potranno essere conseguenze particolari perché il conducente, pur non titolare di patente, sarebbe in regola con le disposizioni di legge, trattandosi di un aspirante regolarmente munito di autorizzazione per esercitarsi alla guida. Dispositivo
retrovisore per macchine agricole
Su una vostra dispensa sulle macchine agricole si parla delle caratteristiche del dispositivo retrovisore ove si indica: il retrovisore esterno può essere sufficiente solo a sinistra dal quale il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana, tangente all'estremità sinistra della larghezza fuori tutto il trattore o del complesso trattore rimorchio. E' possibile avere riferimenti normativi e alcuni esempi (anche in disegno) di quanto scritto sopra ed inoltre se la larghezza del rimorchio è superiore a quella della motrice è necessario allungare i bracci degli specchi verso l'esterno (es. auto che traina ruolotte). Grazie per la collaborazione. Polizia Municipale Comune di Concordia (MO) I riferimenti normativi che regolano l'uso del dispositivo retrovisore esterno per le macchine agricole sono: - art. 106, comma 2, lett. f), - art. 282, comma 1, del Regolamento di esecuzione, che rimanda alle prescrizioni dell'allegato 2 del D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nella G.U. n. 133 del 16 maggio 1981. In particolare, per ciò che attiene le sporgenze, il punto n. 2.3.3. del citato Allegato 2, stabilisce che: "La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-semirimorchio, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilità prescritto al punto 2.5". Il contenuto del punto 2.5 non è altro che quello riportato nel quesito medesimo. Per le altre disposizioni relative, si consiglia di far riferimento al già menzionato ALLEGATO 2, reperibile presso l'ufficio archivio del comune di residenza. Le
disposizioni sulla precedenza
Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui all'art. 145 comma 7 un veicolo che deve effettuare la manovra di svolta a sinistra in un incrocio deve dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario anche se questi si sono fermati per lasciare libero l'incrocio in quanto impossibilitati a proseguire oltre per congestione del traffico? Fabio Arcoleo Milano Il quesito non è abbastanza chiaro per comprendere il caso specifico al quale ci si voleva probabilmente riferire. Si ritiene comunque utile ricordare che esiste in dottrina il concetto di precedenza di fatto, che si verifica quando il conducente che sarebbe tenuto a concedere precedenza giunge sul posto con tale anticipo rispetto allaltro veicolo da poter passare in ogni caso per primo. Naturalmente occorre avere lassoluta certezza che non vi siano altri veicoli in arrivo. Tale prescrizione deve essere osservata anche nei casi di rinunzia alla precedenza, quando cioè a titolo di cortesia un conducente si arresta anche quando non era tenuto a farlo. La
validità degli atti accertati dagli ausiliari del
traffico
Gentile Asaps, mi è stata notificata una contravvenzione per violazione dell'art. 7/1 C.d.S. (circolavo nella corsia riservata ai mezzi pubblici) elevata da un ausiliario del traffico con mezzi meccanici. Il verbale di accertamento non presenta la sottoscrizione dell'ausiliario. Inoltre, vi è l'indicazione che la violazione non è stata contesta per non intralciare il servizio di pubblico trasporto. Mi chiedo se è possibile impugnare il provvedimento per i seguenti motivi: 1) omessa sottoscrizione del verbalizzante. 2) omessa contestazione immediata. L'art. 200 dice che, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore. Non mi sembra che la motivazione addotta dal verbalizzante possa far ritenere impossibile l'adempimento. Giacomo Radini, Roma Alcune recenti sentenze di Cassazione e di Corte Costituzionale hanno sostanzialmente precisato che: - i verbali sono validi anche senza firma se redatti con sistema meccanografico, purché sia chiaramente individuabile dallesame degli atti conservati presso lufficio laccertatore; - gli ausiliari del traffico sono abilitati allaccertamento delle violazioni prospettate col quesito; - pur non potendo valutare con la necessaria accuratezza quanto accaduto (non avendo visionato il verbale e non essendo presenti al momento dellinfrazione), si ritiene che la necessità di non intralciare il traffico costituisca valido motivo per giustificare la mancata contestazione diretta. Va tuttavia segnalato che le valutazioni di merito potranno farle solo ed esclusivamente lAutorità Amministrativa e/o il Giudice di Pace, organi ai quali il trasgressore potrà sempre ricorrere per la tutela dei propri diritti. Esercitazioni
con motocicli e trasporto del secondo passeggero
Esiste una normativa che vieti al maggiorenne, in possesso di regolare autorizzazione, che si sta esercitando in luogo poco frequentato, di trasportare altro passeggero? Josef Hochgruber Referente Asaps Distaccamento Polstrada Brunico (BZ) Si ritiene non esista una limitazione in tal senso almeno dal punto di vista delle norme sulla circolazione stradale. Prescrive infatti la normativa vigente che lautorizzazione per esercitarsi alla guida abilita a condurre sostanzialmente i veicoli che poi potranno essere condotti con la patente che si intende conseguire: quindi, in ragione della maggiore età del conducente, deve ritenersi ammesso il trasporto del passeggero. Limitazioni possono essere date dalla compagnia assicurativa: ma resta una questione inerente leventuale rivalsa dei danni. Il
minore degli anni 18 può trasportare
il passeggero sul motociclo 125 cc? Hanno sequestrato il mio motorino 125 a mio figlio minorenne perché pur avendo regolare patentino indossava il casco slacciato ed aveva dietro mio nipote maggiorenne e con patente. Ma il codice della strada non è stato modificato nel senso di non prevedere più restrizioni al riguardo? Ringraziandovi anticipatamente vi porgo i miei più calorosi saluti . Antonino Germanò Catania Innanzitutto si tratta di fermo amministrativo e non sequestro, ma alleffetto pratico per il cittadino poco cambia nella sostanza: comunque se ne va a casa a piedi. Il Codice non è cambiato e non è in previsione di cambiare in tale senso: il minore degli anni 18, titolare di patente di cat. A, può condurre motocicli fino a 125 cc. ma non può trasportare il secondo passeggero. Poco conta che questultimo abbia la patente e sia maggiorenne: se avesse condotto lui il veicolo il problema non si sarebbe verificato. Inoltre laver guidato senza aver allacciato in modo regolare il casco, ha realizzato anche la violazione di cui allart. 171 del C.d.S., violazione che prevede pure il fermo amministrativo per gg. 30. Il
trasporto in conto proprio |