Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione

I Vostri quesiti

a cura di Ernesto Forino

I termini per la revisione dei veicoli

Il periodo di 2 anni previsto fra le revisioni di autovetture, si calcola dalla data dell'ultima revisione oppure in base alla data di immatricolazione?

Luciano Sorvillo, Roma

Per le auto di nuova immatricolazione la revisione deve essere eseguita entro il 4° anno del mese di immatricolazione. Successivamente i due anni vanno sempre calcolati entro il mese del secondo anno dall'ultima revisione. Un esempio chiarisce meglio il concetto. Se revisiono la mia autovettura nel mese di luglio 2004, la prossima revisione deve essere effettuata assolutamente entro il mese di luglio del 2006. Se avessi dovuto comunque eseguirla nel medesimo mese - luglio 2004 - ma per dimenticanza o per altro motivo vado poi ad effettuarla in ottobre del 2004, la successiva revisione scadrà nel mese di ottobre del 2006, e così via.

La mia società ha acquistato un autocarro nuovo di massa complessiva a pieno carico 12 tonnellate il mese di novembre 2003. Vorrei sapere quando dovrà fare la prima revisione (mese e anno).

Giandavide Favari
Cusano Milanino (MI)


L'anno è certamente il 2004; il mese: entro il 30 novembre 2004 se l'immatricolazione è avvenuta appunto nello stesso mese dell’anno precedente.La revisione è annuale.


Il certificato di idoneità per i ciclomotoristi

Ho una figlia di 17 anni che ha uno scooter 50cc. Ho sentito parlare di un patentino per scooter e mezzi senza targa. E' vero? Se sì, da quando sarà in vigore, e sopratutto cosa bisogna fare? Questo patentino ha un costo o è gratutito?

Sergio Sordi
Allerona (TR)


L'obbligo sussiste a partire dal 1° luglio 2004. A decorrere da tale data, i minori degli anni 18, che non sono già titolari di una patente di guida, per condurre ciclomotori debbono conseguire un certificato di idoneità alla guida. Tale obbligo sussiste, a decorrere dal 1° luglio 2005, anche per i maggiorenni che non siano anch’essi titolari di patente di guida.
Il conseguimento è previsto o attraverso corsi gratuiti organizzati dalle scuole, oppure a pagamento, organizzati da autoscuole o altri soggetti istituzionali autorizzati.

La posizione dei veicoli sulla carreggiata

Vorrei sapere, in autostrada a tre corsie, quale sono obbligati a occupare i veicoli. Io pensavo fosse quella più a destra e le altre due da usare SOLO per il tempo necessario alla manovra di sorpasso, ma una persona mi ha contestato questo perché, se è vero che il CdS all'articolo 143 all'art. 5 prevede quest'obbligo, lo stesso CdS al comma 6 del medesimo articolo, si limita a precisare che la corsia più a destra sia riservata ai vicoli lenti. Allora chiedo: se la corsia di destra è libera, stando al comma 6,  e io marcio per esempio a 130, non sono obbligato a usare la corsia più destra? Secondo il comma 6 dell'art. 143 parrebbe proprio di no.

Pier Paolo Silvestri
Castel Maggiore (BO)


Questa discrasia esisteva sino a che il Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con l'art. 10, ha soppresso il comma 6 dell'art. 143, norma che prevedeva appunto tale distinzione. Dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore della norma abrogativa, è stato appunto abolita la previsione secondo cui sulle carreggiate a tre o più corsie per senso di marcia, quella di destra fosse riservata ai veicoli lenti. Da tale data, quindi, salva ogni diversa segnalazione,  tutti i veicoli sono tenuti a percorrere la corsia più libera a destra, secondo il dettato del comma 5 dello stesso articolo 143.

Decurtazione dei punti e cumulo massimo ammesso

E’ possibile, se si commette una violazione per la quale sia prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, es. per la violazione all'art. 142/9 c.d.s., sottrarre ulteriori 6 punti per l'infrazione all’art 146/3° c.d.s. ed ancora 5 punti per la violazione dell'art. 172/1-8 c.d.s?
Il massimo punteggio da decurtare non è forse di punti 15?

Sergio Silvestri
Civitavecchia (Rm)

L'esempio presenta qualche perplessità di interpretazione.
Si può precisare che, ai sensi dell'art. 126bis - comma 1-bis - solo se si accertano contestualmente più violazioni il punteggio massimo da sottrarre non può superare i 15 punti e sempre che non sia stata violata una norma che preveda la "sospensione della patente". In tale ultima circostanza, il limite di decurtazione massima dei 15 punti non ha valore ed il punteggio si somma a tutti gli effetti.

Seggiolini e adattatori ber bambini

Visitando il sito codiceonline leggo, alla voce trasporto bambini in auto, che esistono 4 classi omologate di seggiolini e adattatori per il corretto trasporto dei bambini fino al compimento di 12 anni.
Invece recandomi presso negozi specializzati, mi dicono che ci sono in circolazione, di recente introduzione, seggiolini che prevedono il trasporto dei bambini partendo dai 9 Kilogrammi fino a 36 Kilogrammi. La mia domanda è: esistono omologazioni che accettano questa eventualità o è una interpretazione errata della legge?

Gianpaolo Sossai
Santa Lucia di Piave (TV)


La norma di riferimento – l’art. 172 del Codice - si limita a ribadire, al comma 7, che “I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. Ciò significa, a nostro parere, che è sufficiente che il dispositivo riporti gli estremi dell'omologazione per poter essere regolarmente utilizzato.
E' chiaro che non potrà mai essere l'organo accertatore a stabilire se un dispositivo possa essere utilizzato oppure no, quando il dispositivo risulta regolare appunto nell’omologazione, che può essere nazionale oppure della Comunità Europea.

Il rinnovo della validità della patente di guida

Essendo titolare di patente speciale che scade a breve, e non trovandomi al momento nella migliore forma fisica per affrontare la commissione speciale, vorrei aspettare a rinnovare il documento (non guidando ovviamente). La domanda è: quanto tempo ho a disposizione dopo la scadenza per procedere alla riconferma della validità della patente senza che ci sia il pericolo di dover rifare degli esami da capo?

Lettera firmata

Le norme del codice non prendono in esame questa evenienza. Tuttavia, è facoltà del Dipartimento dei trasporti terrestri, qualora dovessero sorgere dubbi circa la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica, di far sostenere nuovi esami al titolare della patente di guida. Questo dubbio ben potrebbe sorgere nel caso trascorra un cospicuo lasso di tempo fra la scadenza del documento e la nuova richiesta di rinnovo.
In ogni caso, ribadito che il Codice nulla precisa in proposito, è possibile ritenere che due o tre mesi oltre la scadenza non dovrebbero comportare nulla. Ma si tenga sempre in debito conto la facoltà che deriva a tale ufficio dall'art. 128 del Codice.

Gli istruttori e la responsabilità ai fini della decurtazione del punteggio

Scrivo di nuovo a Voi che siete veramente rapidi  a rispondere con un problema che mi riguarda da vicino. Se porto un allievo dotato di foglio rosa a fare guida e passa con il semaforo giallo e non riesco a bloccarlo, possono decurtare i punti al titolare dell'autoscuola in quanto proprietario dell'autovettura?

Grazie in anticipo!
Dott.ssa Elisa Caldiroli
Rovereto (TN)


Il principale destinatario della norma è il conducente, ai fini della decurtazione del punteggio. Nel caso segnalato dalla lettrice,  qualora si versi in tema di contestazione immediata, il conducente, non ancora titolare di patente, non potrebbe essere soggetto passivo della sanzione - perché privo di patente - né potrebbe esserlo l'istruttore (le attuali norme non prevedono una specifica responsabilità dell'istruttore), né potrà esserlo il proprietario del veicolo. Qualora si versasse invece in tema di contestazione non immediata, ossia mediante notifica del verbale al proprietario del veicolo, questi riferirà all'organo di polizia chi al momento si trovava alla guida, assolvendo in tal modo agli obblighi richiesti dalla legge. Non ci potranno essere conseguenze particolari perché il conducente, pur non titolare di patente, sarebbe in regola con le disposizioni di legge, trattandosi di un aspirante regolarmente munito di autorizzazione per esercitarsi alla guida.

Dispositivo retrovisore per macchine agricole

Su una vostra dispensa sulle macchine agricole si parla delle caratteristiche del dispositivo retrovisore ove si indica: il retrovisore esterno può essere sufficiente solo a sinistra dal quale il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana, tangente all'estremità sinistra della larghezza fuori tutto il trattore o del complesso trattore rimorchio. E' possibile avere riferimenti normativi e alcuni esempi (anche in disegno) di quanto scritto sopra ed inoltre se la larghezza del rimorchio è superiore a quella della motrice è necessario allungare i bracci degli specchi verso l'esterno (es. auto che traina ruolotte). 
Grazie per la collaborazione. 

Polizia Municipale
Comune di Concordia (MO)


I riferimenti normativi che regolano l'uso del dispositivo retrovisore  esterno per le macchine agricole sono:
- art. 106, comma 2, lett. f),
- art. 282, comma 1, del Regolamento di esecuzione, che rimanda alle prescrizioni dell'allegato 2 del D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nella G.U. n. 133 del 16 maggio 1981.
In particolare, per ciò che attiene le sporgenze, il punto n. 2.3.3. del citato Allegato 2, stabilisce che:

"La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-semirimorchio, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilità prescritto al punto 2.5".
Il contenuto del punto 2.5 non è altro che quello riportato nel quesito medesimo.
Per le altre disposizioni relative, si consiglia di far riferimento al già menzionato ALLEGATO 2, reperibile presso l'ufficio archivio del comune di residenza.

Le disposizioni sulla precedenza

Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui all'art. 145 comma 7 un veicolo che deve effettuare la manovra di svolta a sinistra in un incrocio deve dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario anche se questi si sono fermati per lasciare libero l'incrocio in quanto impossibilitati a proseguire oltre per congestione del traffico?

Fabio Arcoleo
Milano


Il quesito non è abbastanza chiaro per comprendere il caso specifico al quale ci si voleva probabilmente riferire. Si ritiene comunque utile ricordare che esiste in dottrina il concetto di precedenza di fatto, che si verifica quando il conducente che sarebbe tenuto a concedere precedenza giunge sul posto con tale anticipo rispetto all’altro veicolo da poter passare in ogni caso per primo. Naturalmente occorre avere l’assoluta certezza che non vi siano altri veicoli in arrivo. Tale prescrizione deve essere osservata anche nei casi di “rinunzia alla precedenza”, quando cioè – a titolo di cortesia – un conducente si arresta anche quando non era tenuto a farlo.

La validità degli atti accertati dagli “ausiliari” del traffico

Gentile Asaps,
mi è stata notificata una contravvenzione per violazione dell'art. 7/1 C.d.S. (circolavo nella corsia riservata ai mezzi pubblici) elevata da un ausiliario del traffico con “mezzi meccanici”.
Il verbale di accertamento non presenta la sottoscrizione dell'ausiliario. Inoltre, vi è l'indicazione che la violazione non è stata contesta per non intralciare il servizio di pubblico trasporto.
Mi chiedo se è possibile impugnare il provvedimento per i seguenti motivi:
1) omessa sottoscrizione del verbalizzante.
2) omessa contestazione immediata.
L'art. 200 dice che, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore.
Non mi sembra che la motivazione addotta dal verbalizzante possa far ritenere impossibile l'adempimento.

Giacomo Radini, Roma


Alcune recenti sentenze di Cassazione e di Corte Costituzionale hanno sostanzialmente precisato che:
- i verbali sono validi anche senza firma se redatti con sistema meccanografico, purché sia chiaramente individuabile – dall’esame degli atti conservati presso l’ufficio – l’accertatore;
- gli ausiliari del traffico sono abilitati all’accertamento delle violazioni prospettate col quesito;
- pur non potendo valutare con la necessaria accuratezza quanto accaduto (non avendo visionato il verbale e non essendo presenti al momento dell’infrazione), si ritiene che la necessità di non intralciare il traffico costituisca valido motivo per giustificare la mancata contestazione diretta.
Va tuttavia segnalato che le valutazioni di merito potranno farle solo ed esclusivamente l’Autorità Amministrativa e/o il Giudice di Pace, organi ai quali il trasgressore potrà sempre ricorrere per la tutela dei propri diritti.

Esercitazioni con motocicli e trasporto del secondo passeggero

Esiste una normativa che vieti al maggiorenne, in possesso di regolare autorizzazione, che si sta esercitando in luogo poco frequentato, di trasportare altro passeggero?

Josef Hochgruber
Referente Asaps
Distaccamento Polstrada
Brunico (BZ)


Si ritiene non esista una limitazione in tal senso – almeno dal punto di vista delle norme sulla circolazione stradale. Prescrive infatti la normativa vigente che l’autorizzazione per esercitarsi alla guida abilita a condurre – sostanzialmente – i veicoli che poi potranno essere condotti con la patente che si intende conseguire: quindi, in ragione della maggiore età del conducente, deve ritenersi ammesso il trasporto del passeggero. Limitazioni possono essere date dalla compagnia assicurativa: ma resta una questione inerente l’eventuale rivalsa dei danni.

Il minore degli anni 18 può trasportare
il passeggero sul motociclo 125 cc?

Hanno sequestrato il mio motorino 125 a mio figlio minorenne perché pur avendo regolare patentino indossava il casco slacciato ed aveva dietro mio nipote maggiorenne e con patente. Ma il codice della strada non è stato modificato nel senso di non prevedere più restrizioni al riguardo?
Ringraziandovi anticipatamente vi porgo i miei più calorosi saluti .

Antonino Germanò
Catania


Innanzitutto si tratta di fermo amministrativo e non sequestro, ma all’effetto pratico per il cittadino poco cambia nella sostanza: comunque se ne va a casa a piedi.
Il Codice non è cambiato e non è in previsione di cambiare in tale senso: il minore degli anni 18, titolare di patente di cat. A, può condurre motocicli fino a 125 cc. ma non può trasportare il secondo passeggero. Poco conta che quest’ultimo abbia la patente e sia maggiorenne: se avesse condotto lui il veicolo il problema non si sarebbe verificato.
Inoltre l’aver guidato senza aver allacciato in modo regolare il casco, ha realizzato anche la violazione di cui all’art. 171 del C.d.S., violazione che prevede pure il fermo amministrativo per gg. 30.

Il trasporto in conto proprio

Un veicolo autorizzato con licenza in conto proprio sulla quale vi sono i codici merceologici specifici per il trasporto di alimenti, può trasportare merce diversa quale cancelleria e detersivi in quanto diretti ai magazzini della stessa ditta “Conad”, “Despar”, ecc. ecc.?
E' eccessivo contestare l'art. 46 della legge 06.06.74 n. 298?

Vincenzo Agrillo,
Lagonegro (PZ)

I codici merceologici indicati nella licenza in conto proprio servono proprio per identificare le merci che si possono trasportare: in caso di trasporto di merci diverse, si realizza appunto la violazione di cui all’art. 46 della legge 298/74.