Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla
legge di conversione |
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Quando
si decurtano i punti Patrizia Valenza, Roma La decurtazione del punteggio consegue di diritto, quando prevista per legge, all'accertamento ed alla contestazione della violazione.Non ha pregio la circostanza se c'è oppure no contestazione immediata. L'importante è che la relativa decurtazione che ne deriva si indicata nel verbale di contestazione. Esercitazioni sui ciclomotori con foglio rosa? Con il foglio rosa per la patente A1 dal 1° luglio 2004 posso condurre un ciclomotore, oppure con il foglio rosa per la patente B posso condurre un motociclo di cc 125 e 11kwt? Alberto Miotto, Trento Quesito acuto e pertinente. Dobbiamo però rispondere negativamente. L'autorizzazione per l'esercitazione alla guida è rilasciata per esercitarsi su veicoli per i quali occorre conseguire la patente di guida. Per la conduzione dei ciclomotori è invece richiesto, a decorrere dal prossimo 1° luglio, per i minorenni, un certificato di idoneità alla guida. Nessun riferimento, quindi, si può intravedere fra esercitazione alla guida per conseguire una patente di guida ed il certificato per la guida di ciclomotori. Macchine operatrici nei cantieri stradali e le norme che le regolano Complimenti
prima di tutto per il Vs. sito. Premessa, lungo una Strada Provinciale
(dal km al km) sono in corso dei grandi lavori di riqualificazione della
strada stessa, ovviamente segnalati. Vi sono regolari permessi, progetti,
conferenza dei servizi ed altro di cui ne è a conoscenza anche
il comando della Stradale competente del luogo. Tutte le macchine operatrici
sono assicurate da polizza da cantiere.
Calvi dellUmbria (TR)Se esiste ordinanza dellautorità competente, con individuazione di un cantiere chiuso, le macchine operatrici in questione non sono soggette alle disposizioni del C.d.S. Qualora, invece, i lavori vengano effettuati a traffico aperto oppure nel tragitto che queste macchine operatrici effettuano per raggiungere leventuale cantiere chiuso tali veicoli sono soggetti alle disposizioni del C.d.S. Gli elementi che caratterizzano la nullità della contestazione Vorrei sapere se un verbale di contestazione di una infrazione al codice stradale, in cui sia stata omessa lindicazione dell'importo in euro, relativo alla sanzione pecuniaria, sia da considerarsi nullo o se viceversa sia da considerarsi comunque valido. Domenico
Amendola Lamezia T. (CZ) E da considerarsi annullabile, a meno che linfrazione contestata non rientri fra quelle elencate al comma 3bis dellart. 202 (cioè quelle violazioni per le quali non è ammesso il pagamento prima dellemissione dellordinanza della Prefettura), ovvero il conducente non si sia fermato allalt o si sia rifiutato di esibire i documenti che per legge deve avere con sé. In ogni caso la nullità deve però essere fatta valere dallavente titolo. A
proposito di sorpasso e mano da tenere. Marco Potenzi
Luso
di pneumatici da neve Pasquale
Speranza La circolare ministeriale in questione (n. 58/71 del 22/10/1971 prot. 557/2174/D) tratta solamente di pneumatici muniti di chiodi: nulla precisa riguardo ai pneumatici da neve che possono pertanto essere utilizzati purché previsti dalla tipologia di veicolo. La circolare in questione quella inerente le gomme chiodate prescrive: · Il limite max di velocità nella viabilità ordinaria di km/h 90 e di km/h 120 in autostrada · Che i pneumatici chiodati siano montati su tutte le ruote e non solo su un asse · Che siano applicate bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori · Il divieto di utilizzo dal 16 marzo al 14 novembre Per linottemperanza alle prescrizioni, la circolare richiama le sanzioni di cui al Regio Decreto 1740/33 ora ricomprese nellipotesi di cui allart. 15/1 lettera A e 2: creazione di situazioni di pericolo. Un procedura irregolare di contestazione Spett.le Redazione,
sono un vostro socio e gradirei sapere e/o avere informazioni più precise, se è possibile redigere un verbale di contestazione, mettendo come trasgressore il nome del proprietario e facendo invece firmare latto al reale conducente. Al fine di esporre meglio la richiesta, ed agevolare gli altri lettori, si precisa quanto segue: il 16/04/96, il sig. Bianchi Mario è stato fermato da personale dellanticrimine di Palermo, gli è stato elevato verbale di contestazione a mente dellart. 180/7 del C.d.S., per mancanza momentanea della carta di circolazione. Lo stesso viene invitato a presentarsi nei locali della Sezione Polizia Stradale di Palermo per portare in visione il documento mancante. Lautovettura guidata dal sig.Bianchi Mario è di proprietà del sig. Bianchi Vincenzo. In data 29/04/96, il sig.Bianchi Mario (conducente, n.d.r.), si presenta nei locali della Polizia Stradale esibendo la carta di circolazione del veicolo a suo tempo mancante. Successivamente gli viene contestato (giustamente) lart. 80/14 del C.d.S. con conseguente ritiro del documento esibito. Tale verbale viene contestato al medesimo in quanto era lui stesso conducente dellautoveicolo al momento della prima contestazione - avvenuta su strada alla data del 16/04/96 - e perché era lui ad aver portato il documento in visione. Di conseguenza è stato redatto in data 29/04/96, un verbale di contestazione per lart. 80/14 del C.d.S., indicando quale trasgressore il sig. Bianchi Vincenzo, (che invece è il proprietario), come proprietario lo stesso Bianchi Vincenzo, ma latto viene sottoscritto, in qualità di trasgressore, dal sig. Bianchi Mario. Si precisa che copia eventuale di tale verbale, non è stato mai notificato allobbligato in solido del veicolo sig.Bianchi Vincenzo. Sperando di essere stato chiaro nellesposizione del caso, vorrei avere delle delucidazioni precise in merito, nellipotesi di presentazione di ricorso alla cartella esattoriale, giunta questa volta al proprietario del veicolo sig.Bianchi Vincenzo. Mentre vi ringrazio anticipatamente, si porgono i più cordiali saluti. Lettera firmata La procedura seguita è fuori dubbio irregolare ed il relativo verbale di contestazione poteva essere opposto. La violazione andava contesta al reale conducente, che tra laltro si identificava nella persona che aveva esibito la carta di circolazione, in adempimento dellinvito rivoltogli in sede di contestazione delloriginale violazione ai sensi dellart. 180, comma 7. Lo stesso atto, poi, doveva essere notificato al proprietario del mezzo. Se tale notifica non è mai avvenuta, è lecito proporre opposizione alla cartella esattoriale.
Le norme
per la vendita dei veicoli agricoli Sante
Albanesi In linea generale i commercianti in argomento devono rispettare le stesse normative previste per i commercianti delle autovetture. Per il commercio delle macchine agricole nuove sarà sufficiente disporre della licenza commerciale prevista dal decreto legislativo 114/1998 per la categoria di prodotti non alimentari. Qualora lesposizione e la vendita avvenga in luogo chiuso dovranno essere rispettati i parametri per il rilascio della certificazione antincendi. La documentazione certificante la gestione del parco macchine sarà costituita dal registro delle fatture di acquisto e vendita. Per quanto attiene allattività di commercio delle macchine agricole usate, vanno rispettate le prescrizioni dellart.115 T.U.L.P.S. per lesposizione a scopo di vendita, laddove viene esercitata una mera intermediazione (agenzia daffari) e quelle dell'art.126 T.U.L.P.S. nel caso di acquisto a titolo di proprietà dei veicoli stessi, che nella fattispecie divengono oggetto dellattività commerciale e non entrano a far parte dei beni strumentali dellazienda. Il rilascio delle licenze ed autorizzazione citate sono attualmente di competenza del sindaco e ne consegue la prescrizione della tenuta del registro delle operazioni giornaliere. Si ricorda che lacquisto delle macchine agricole può avvenire esclusivamente da parte di soggetti titolari di imprese agricole o forestali, di imprese che effettuano lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole, oppure da parte di enti e consorzi pubblici (Art. 110 C.d.s.), riconosciuti dai competenti assessorati regionali ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano. La registrazione della proprietà viene annotata su apposito registro tenuto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Art. 294 Reg. C.d.s.). Ad integrazione dellargomento, si ricorda che la legge 122/1992, introduttiva della normativa che regolamenta le attività di autoriparazione, prevede che agli autoveicoli siano equiparate le macchine agricole che quindi devono subire interventi meccanici, elettrici, di carrozzeria e di sostituzione/manutenzione di pneumatici da parte di aziende iscritte nel R.I.A. (registro delle imprese che esercitano attività di autoriparazione). Lomessa indicazione dellAutorità Giudiziaria competente sul verbale di contestazione Mi è stato notificato un verbale di contestazione relativo alla sanzione di euro137,55 più spese, per aver omesso di effettuare revisione al veicolo di mia proprietà. Tale verbale di contestazione non indica il mio diritto ex art. 205 n.c.d.s. di proporre opposizione innanzi alla competente autorità giudiziaria: volevo sapere se il verbale in questo caso è nullo e quindi posso anche non pagare. Grazie e complimenti per il servizio offerto. Antonella De Luca Castrovillari (CS) Larticolo 205 disciplina lopposizione avanti allA.G. avverso lordinanza ingiunzione emessa dal prefetto e, di conseguenza, non rientra nel caso segnalato dal lettore. La circostanza, poi, che non sia stata indicata la facoltà di potere presentare, in alternativa al ricorso al prefetto, ricorso innanzi al Giudice di Pace competente per territorio, potrebbe (il condizionale è dobbligo) essere valutata positivamente per il ricorrente dallautorità competente ad esaminare il ricorso. Affinché questo avvenga occorre però linput dellavente titolo. Il non effettuare semplicemente il pagamento senza presentare contestualmente opposizione (entro i 60 gg previsti) comporta la riscossione dellimporto pari alla metà del massimo (praticamente il doppio) a mezzo cartella esattoriale (maggiorata delle spese di procedimento nonché delle maggiorazioni di un decimo per ogni semestre) Lincrocio
malagevole fra veicoli e le norme sulla precedenza
La circolazione, ovvero lincrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna, è disciplinata dallarticolo 150 del Codice della Strada. Secondo quanto dispone il 2° comma della norma citata 2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se lincrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia. Se la situazione esula da queste due ipotesi (strada di montagna o a forte pendenza), allora si ricorre al comma 1 dello stresso articolo, che regola in generale lincrocio fra i veicoli. Esso prevede che: 1. Quando lincrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso. La sanzione è di euro 33,60. Aumenta se derivano danni gravi e/o lesioni gravi alle persone così come si diversifica la decurtazione del punteggio: 5 punti nel primo caso e 8 punti nel secondo. |