Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione

I Vostri quesiti

a cura di Ernesto Forino

Quando si decurtano i punti

Vorrei sapere se per la sottrazione di punti è effettivamente necessario che l'infrazione sia contestata al momento del suo verificarsi. Ho infatti sentito dire che a seguito di un ricorso, sia stato precisato che la sottrazione di punti può effettuarsi solo se l'infrazione viene contesta.

Patrizia Valenza, Roma

La decurtazione del punteggio consegue di diritto, quando prevista per legge, all'accertamento ed alla contestazione della violazione.
Non ha pregio la circostanza se c'è oppure no contestazione immediata.
L'importante è che la relativa decurtazione che ne deriva si indicata nel verbale di contestazione.


Esercitazioni sui ciclomotori con foglio rosa?

Con il foglio rosa per la patente A1 dal 1° luglio 2004 posso condurre un ciclomotore, oppure con il foglio rosa per la patente B posso condurre un motociclo di cc 125 e 11kwt?

Alberto Miotto, Trento


Quesito acuto e pertinente. Dobbiamo però rispondere negativamente. L'autorizzazione per l'esercitazione alla guida è rilasciata per esercitarsi su veicoli per i quali occorre conseguire la patente di guida.
Per la conduzione dei ciclomotori è invece richiesto, a decorrere dal prossimo 1° luglio, per i minorenni, un certificato di idoneità alla guida. Nessun riferimento, quindi, si può intravedere fra esercitazione alla guida per conseguire una patente di guida ed il certificato per la guida di ciclomotori.

Macchine operatrici nei cantieri stradali e le norme che le regolano

Complimenti prima di tutto per il Vs. sito. Premessa, lungo una Strada Provinciale (dal km al km) sono in corso dei grandi lavori di riqualificazione della strada stessa, ovviamente segnalati. Vi sono regolari permessi, progetti, conferenza dei servizi ed altro di cui ne è a conoscenza anche il comando della Stradale competente del luogo. Tutte le macchine operatrici sono assicurate da polizza da cantiere.
Domanda: le stesse macchine, mentre lavorano, sono considerate veicoli in circolazione e sono soggette - ad esempio - al rispetto degli artt. 110, 114, 125, 193 ecc. del Codice Della Strada?


Marco Lilli


Calvi dell’Umbria (TR)Se esiste ordinanza dell’autorità competente, con individuazione di un cantiere chiuso, le macchine operatrici in questione non sono soggette alle disposizioni del C.d.S.
Qualora, invece, i lavori vengano effettuati a traffico aperto – oppure nel tragitto che queste macchine operatrici effettuano per raggiungere l’eventuale cantiere chiuso – tali veicoli sono soggetti alle disposizioni del C.d.S.


Gli elementi che caratterizzano la nullità della contestazione

Vorrei sapere se un verbale di contestazione di una infrazione al codice stradale, in cui sia stata omessa l’indicazione dell'importo in euro, relativo alla sanzione pecuniaria, sia da considerarsi nullo o se viceversa sia da considerarsi comunque valido.

Domenico Amendola Lamezia T. (CZ)


E’ da considerarsi annullabile, a meno che l’infrazione contestata non rientri fra quelle elencate al comma 3bis dell’art. 202 (cioè quelle violazioni per le quali non è ammesso il pagamento prima dell’emissione dell’ordinanza della Prefettura), ovvero il conducente non si sia fermato all’alt o si sia rifiutato di esibire i documenti che per legge deve avere con sé. In ogni caso la nullità deve però essere fatta valere dall’avente titolo.

A proposito di sorpasso e mano da tenere.

Desidero rivolgermi a voi per avere delle informazioni chiarificatrici in merito a delle leggi, più precisamente in ordine a due commi del codice stradale che non mi sono chiari. Mi riferisco ad un confronto tra l’art. 148, comma 16, e l'art. 143, comma 12. Il primo, l’art. 148, comma 16, più precisamente considerato nella parte in cui si parla della sanzione amministrativa prevista per chi viola l'articolo stesso nel suo comma 10: cioè per un sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità. Questa situazione mi pare sia simile a quella descritta dall'art 143 comma 12; vorrei sapere perché vengono applicate sanzioni diverse.

Marco Potenzi
Costa Volpino (BG)


L’art. 143 prende in esame la circolazione contromano, mentre l’art. 148 prende in esame il sorpasso.
E’ evidente come si possa effettuare sorpasso senza andare “contromano”, ovverosia senza impegnare l’opposta semicarreggiata, così come si può circolare contromano senza effettuare sorpasso. Da ultimo, invece, può realizzarsi la circostanza di sorpassare e circolare contromano contestualmente. Quindi, due articoli differenti - che sanzionano comportamenti diversi - che possono anche concorrere fra loro
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L’uso di pneumatici da neve

Può un veicolo montare pneumatici da neve denominati Winter (non chiodati) in un periodo dell'anno diverso da quello invernale? A me sembra di ricordare che esiste una circolare in cui è specificato il periodo dell'anno in cui è previsto l'utilizzo di questo tipo di pneumatici, che sono sì tacchettati e di mescola particolare, ma tengo a precisare che non sono chiodati. Per concludere la mia domanda: è giusta l'applicazione dell'art. 72/13 C.d.S. nel caso in cui un’auto utilizzasse i predetti in estate?

Pasquale Speranza
Sezione Polizia Stradale Cosenza


La circolare ministeriale in questione (n. 58/71 del 22/10/1971 – prot. 557/2174/D) tratta solamente di pneumatici muniti di chiodi: nulla precisa riguardo ai pneumatici da neve che possono pertanto essere utilizzati purché previsti dalla tipologia di veicolo.
La circolare in questione – quella inerente le gomme chiodate – prescrive:
· Il limite max di velocità nella viabilità ordinaria di km/h 90 e di km/h 120 in autostrada
· Che i pneumatici chiodati siano montati su tutte le ruote e non solo su un asse
· Che siano applicate bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori
· Il divieto di utilizzo dal 16 marzo al 14 novembre
Per l’inottemperanza alle prescrizioni, la circolare richiama le sanzioni di cui al Regio Decreto 1740/33 ora ricomprese nell’ipotesi di cui all’art. 15/1 lettera A e 2: “creazione di situazioni di pericolo”.


Un procedura irregolare di contestazione

Spett.le Redazione,
sono un vostro socio e gradirei sapere e/o avere informazioni più precise, se è possibile redigere un verbale di contestazione, mettendo come trasgressore il nome del proprietario e facendo invece firmare l’atto al reale conducente.
Al fine di esporre meglio la richiesta, ed agevolare gli altri lettori, si precisa quanto segue:
il 16/04/96, il sig. “Bianchi Mario” è stato fermato da personale dell’anticrimine di Palermo, gli è stato elevato verbale di contestazione a mente dell’art. 180/7 del C.d.S., per mancanza momentanea della carta di circolazione. Lo stesso viene invitato a presentarsi nei locali della Sezione Polizia Stradale di Palermo per portare in visione il documento mancante. L’autovettura guidata dal sig.”Bianchi Mario” è di proprietà del sig. “Bianchi Vincenzo”.
In data 29/04/96, il sig.”Bianchi Mario” (conducente, n.d.r.), si presenta nei locali della Polizia Stradale esibendo la carta di circolazione del veicolo a suo tempo mancante. Successivamente gli viene contestato (giustamente) l’art. 80/14 del C.d.S. con conseguente ritiro del documento esibito. Tale verbale viene contestato al medesimo in quanto era lui stesso conducente dell’autoveicolo al momento della prima contestazione - avvenuta su strada alla data del 16/04/96 - e perché era lui ad aver portato il documento in visione. Di conseguenza è stato redatto in data 29/04/96, un verbale di contestazione per l’art. 80/14 del C.d.S., indicando quale trasgressore il sig. “Bianchi Vincenzo”, (che invece è il proprietario), come proprietario lo stesso Bianchi Vincenzo, ma l’atto viene sottoscritto, in qualità di trasgressore, dal sig. “Bianchi Mario”.
Si precisa che copia eventuale di tale verbale, non è stato mai notificato all’obbligato in solido del veicolo sig.”Bianchi Vincenzo”.
Sperando di essere stato chiaro nell’esposizione del caso, vorrei avere delle delucidazioni precise in merito, nell’ipotesi di presentazione di ricorso alla cartella esattoriale, giunta questa volta al proprietario del veicolo sig.”Bianchi Vincenzo”.
Mentre vi ringrazio anticipatamente, si porgono i più cordiali saluti.


Lettera firmata


La procedura seguita è fuori dubbio irregolare ed il relativo verbale di contestazione poteva essere opposto.
La violazione andava contesta al reale conducente, che tra l’altro si identificava nella persona che aveva esibito la carta di circolazione, in adempimento dell’invito rivoltogli in sede di contestazione dell’originale violazione ai sensi dell’art. 180, comma 7.
Lo stesso atto, poi, doveva essere notificato al proprietario del mezzo. Se tale notifica non è mai avvenuta, è lecito proporre opposizione alla cartella esattoriale.

Le norme per la vendita dei veicoli agricoli

I commercianti di trattori agricoli e mietitrebbie, nuovi o usati, debbono avere le stesse licenze e registri dei commercianti di auto?

Sante Albanesi
Distaccamento Polstrada Jesi (AN)


In linea generale i commercianti in argomento devono rispettare le stesse normative previste per i commercianti delle autovetture. Per il commercio delle macchine agricole nuove sarà sufficiente disporre della “licenza commerciale” prevista dal decreto legislativo 114/1998 per la categoria di prodotti non alimentari. Qualora l’esposizione e la vendita avvenga in luogo chiuso dovranno essere rispettati i parametri per il rilascio della certificazione antincendi. La documentazione certificante la gestione del parco macchine sarà costituita dal registro delle fatture di acquisto e vendita.
Per quanto attiene all’attività di commercio delle macchine agricole usate, vanno rispettate le prescrizioni dell’art.115 T.U.L.P.S. per l’esposizione a scopo di vendita, laddove viene esercitata una mera intermediazione (agenzia d’affari) e quelle dell'art.126 T.U.L.P.S. nel caso di acquisto a titolo di proprietà dei veicoli stessi, che nella fattispecie divengono oggetto dell’attività commerciale e non entrano a far parte dei beni strumentali dell’azienda. Il rilascio delle licenze ed autorizzazione citate sono attualmente di competenza del sindaco e ne consegue la prescrizione della tenuta del registro delle operazioni giornaliere.
Si ricorda che l’acquisto delle macchine agricole può avvenire esclusivamente da parte di soggetti titolari di imprese agricole o forestali, di imprese che effettuano lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole, oppure da parte di enti e consorzi pubblici (Art. 110 C.d.s.), riconosciuti dai competenti assessorati regionali ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano. La registrazione della proprietà viene annotata su apposito registro tenuto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Art. 294 Reg. C.d.s.).
Ad integrazione dell’argomento, si ricorda che la legge 122/1992, introduttiva della normativa che regolamenta le attività di autoriparazione, prevede che agli autoveicoli siano equiparate le macchine agricole che quindi devono subire interventi meccanici, elettrici, di carrozzeria e di sostituzione/manutenzione di pneumatici da parte di aziende iscritte nel R.I.A. (registro delle imprese che esercitano attività di autoriparazione).


L’omessa indicazione dell’Autorità Giudiziaria competente sul verbale di contestazione

Mi è stato notificato un verbale di contestazione relativo alla sanzione di euro137,55 più spese, per aver omesso di effettuare revisione al veicolo di mia proprietà. Tale verbale di contestazione non indica il mio diritto ex art. 205 n.c.d.s. di proporre opposizione innanzi alla competente autorità giudiziaria: volevo sapere se il verbale in questo caso è nullo e quindi posso anche non pagare. Grazie e complimenti per il servizio offerto.

Antonella De Luca Castrovillari (CS)


L’articolo 205 disciplina l’opposizione avanti all’A.G. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto e, di conseguenza, non rientra nel caso segnalato dal lettore.
La circostanza, poi, che non sia stata indicata la facoltà di potere presentare, in alternativa al ricorso al prefetto, ricorso innanzi al Giudice di Pace competente per territorio, potrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere valutata positivamente per il ricorrente dall’autorità competente ad esaminare il ricorso.
Affinché questo avvenga occorre però l’input dell’avente titolo. Il non effettuare semplicemente il pagamento senza presentare contestualmente opposizione (entro i 60 gg previsti) comporta la riscossione dell’importo pari alla metà del massimo (praticamente il doppio) a mezzo cartella esattoriale (maggiorata delle spese di procedimento nonché delle maggiorazioni di un decimo per ogni semestre)

L’incrocio malagevole fra veicoli e le norme sulla precedenza

Spettabile Redazione,
su una strada di città molto stretta e in pendio due macchine si incontrano; a quale delle due spetta la precedenza?
A quella che proviene in salita o a quella in discesa?


Emilio Zingaro
Genova


La circolazione, ovvero l’incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna, è disciplinata dall’articolo 150 del Codice della Strada.
Secondo quanto dispone il 2° comma della norma citata “2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.”
Se la situazione esula da queste due ipotesi (strada di montagna o a forte pendenza), allora si ricorre al comma 1 dello stresso articolo, che regola in generale l’incrocio fra i veicoli. Esso prevede che: “1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.”
La sanzione è di euro 33,60. Aumenta se derivano danni gravi e/o lesioni gravi alle persone così come si diversifica la decurtazione del punteggio: 5 punti nel primo caso e 8 punti nel secondo.