Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione

I Vostri quesiti

a cura di Ernesto Forino

Il trasporto del latte crudo e le relative autorizzazioni

Vorrei porre un quesito sperando nella Vostra competenza. Sono il titolare di una ditta autorizzata al trasporto latte crudo c/terzi, Regione Campania.
La domanda è: il distretto sanitario competente mi ha dato parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'autocisterna, annotando però che il comune dovrà apporre nell'autorizzazione una limitazione alla circolazione dell'autocarro entro un raggio di 150 km.
Documentandomi ho visto che questa limitazione non viene posta da altre ASL competenti per altre regioni, pertanto volevo chiedere se è davvero vincolante.
Grazie.

Carlo Carmine - email

Il trasporto di latte crudo può essere effettuato esclusivamente da veicoli dotati di cisterna dotati di attestato nazionale (od internazionale) A.T.P., poiché detto attestato costituisce l'unica garanzia legale che la carrozzeria, in questo caso la cisterna,del veicolo è stata costruita ed attrezzata in modo che la temperatura prescritta, che nel caso del latte crudo è massimo +10°C,possa essere mantenuta durante tutto il trasporto. Tutto ciò avviene per le cisterne con attestato A.T.P. con classificazione IN (ISOTERMICA Normale) oppure IR (ISOTERMICA Rinforzata), mentre sulla carta di circolazione deve essere riportata la dicitura:"cisterna per il trasporto di liquidi alimentari in regime di temperatura controllata", come è stato chiaramente disposto dalla Circolare 21 Luglio 1998, n. 64 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Premesso ciò non esiste alcuna motivazione, legale e sostanziale, che consenta una limitazione a 150 Km per il trasporto con autocisterna di latte crudo nell' autorizzazione sanitaria del veicolo rilasciata ai sensi dell'art. 44 del DPR 327/80. Probabilmente l'ASL competente ad esprimere il parere per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria del veicolo,ha espresso un parere in base al Decreto Ministro Sanità 10 Aprile 1988 che richiedeva mezzi isotermici (IR ovvero IN) solo per percorsi superiori ai 150 Km, ignorando che questo Decreto,per quanto riguarda il latte crudo, non può più essere applicato perché è sopravvenuto il DPR 54 del 14 Gennaio1997, che in attuazione di Direttive CEE ha regolamentato specificamente la materia stabilendo l'obbligo della refrigerazione del latte negli allevamenti alla temperatura di + 6° dopo la mungitura, che avviene tutti i giorni dell'anno due volte a distanza di 12 ore,ed una temperatura di trasporto di massimo +10°C, salvo il caso di trasporto del latte effettuato entro due ore dalla mungitura, senza alcun limite chilometrico, ma che è puramente teorico, perché tutti i raccoglitori italiani di latte crudo effettuano un solo trasporto di latte al giorno che è il prodotto di due mungiture avvenute a distanza di 12 ore.Si evidenzia che la stessa Circolare Ministeriale (Sanità) 1 Dicembre 1997 n. 16 non ha indicato tra le norme non abrogate dal DPR 54/97 il Decreto Ministro Sanità 10 Aprile 1988, riguardo al trasporto di latte, motivo per cui non può più essere applicato, decreto che consentiva una limitazione chilometrica a mezzi sprovvisti di attestazione A.T.P., comprese le cisterne scarrabili, es. containerizzate, oltre al trasporto con bidoni ora vietato perché effettuato con mezzi non costruiti ed attrezzati in modo che la temperatura prescritta (+10°C) possa essere mantenuta durante tutto il trasporto (Allegato C, Capitolo V del DPR 54/97)

Chi paga e chi perde i punti se
non ci si ricorda chi guidava?


Il nuovo art. 126 -bis del C.d.S. al comma 2 stabilisce che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione per la decurtazione dei punti della patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che esso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
In merito si desidera conoscere:
- se il verbale viene notificato a  persona fisica e questa non da comunicazione nei termini, perché si ritiene responsabile della violazione, può essere passibile della sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, del C.d.S.?
- se la stessa persona fisica entro 30 giorni comunica di non essere in grado di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, perché il veicolo è utilizzato da diverse persone della famiglia, è passibile lo stesso della decurtazione dei punti?
- se, invece, trattasi di persona giuridica e nei termini di 30 giorni l'amministratore comunica di non essere in grado di fornire i dati personali e della patente del conducente, in quanto il veicolo e' utilizzato da più persone per motivi aziendali, il legale rappresentante della società e' passibile della sanzione di cui al citato art. 180 e della decurtazione dei punti?

Las Mobili S.r.l.
Tortoreto (TE)


Quanto al primo punto, esiste la possibilità di applicare anche la sanzione di cui all'art. 180, solo se nel verbale, o con atto allegato, è  fatto specifico invito all'intestatario di presentarsi presso un ufficio di polizia per le comunicazioni richieste. E' il caso in cui all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. L'organo di polizia è tenuto ad accertare chi si trovava alla guida ed impone, in forza dell'art. 180 - comma 8 - l'obbligo di presentarsi. In questo caso la sanzione scatterebbe non per le omesse comunicazioni, ma solo per il fatto di non essersi presentato (la norma, infatti stabilisce che “Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi,... per...”).
Tutto questo non si verificherà se manca l'invito a presentarsi.
Relativamente alla seconda domanda, l'omettere la comunicazione fa automaticamente scattare la decurtazione del punteggio a carico dell'intestatario del mezzo. E ciò per espressa previsione di legge.
Per il punto tre, così come la norma penalizza l'intestatario con la decurtazione se non comunica, analogamente, nel caso di proprietario identificabile in persona giuridica, le omesse comunicazioni comportano l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8° dell'art. 180: euro 343,35. Allo stato dei fatti non ha pregio la circostanza secondo la quale il proprietario - fisico o giuridico - non ricorda e non comunica. Nel primo caso il soggetto soggiacerà alla decurtazione del punteggio, nel secondo si applicherà la sola sanzione pecuniaria.

Traino veicoli in avaria tra mezzi pubblici urbani

Vorrei sapere se e ammesso il traino tra 2 mezzi pubblici (autobus) in centro abitato.


Guenther Nocker, Bolzano


Le norme di riferimento sono gli artt. 63 e 165 del Codice.
Quest'ultimo articolo, in particolare, disciplina in generale le norme da osservare durante il traino dei mezzi in avaria. Esso può avvenire mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada. Durante le operazioni di traino, il veicolo trainato dovrà tenere in funzione la quattro frecce di pericolo o, in mancanza applicare sul retro il triangolo. Il mezzo trainante, invece, deve far uso del dispositivo supplementare a luce gialla, se munito.
Trattandosi però di due mezzi di lunghezza relativamente considerevole, occorre l'osservanza di ulteriori norme, in termini di lunghezza e di rimorchiabile.
Dunque, occorre verificare che singolarmente i veicoli non eccedano i limiti di cui all'art. 61 (trattandosi di veicoli isolati la lunghezza di ogni mezzo non deve eccedere i 12 m.) e che il veicolo trainante sia autorizzato per un rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato. Se non sono rispettate anche una sola di queste due condizioni il traino non è possibile, poiché potrebbero realizzarsi condizioni tali da determinare addirittura un veicolo-trasporto eccezionale.


L’equipollenza della patente di guida alla carta d’identità

Spettabile ASAPS, sono Francesco Di Nunzio, un socio sostenitore, Agente della Polstrada in servizio al Distaccamento di Larino (CB). Gradirei avere delle informazioni riguardanti la patente di guida alla luce delle nuove competenze al rilascio.
Parlando con alcuni colleghi è sorto l’interrogativo da attribuire al prefato documento, ossia l’equipollenza al documento di identità o di riconoscimento. Desidero inoltre sapere se oltre alla fonte normativa dell’art. 292 R.D. n. 635/40 Reg. TULPS, vi sono altre recenti disposizioni o circolari esplicative. Nel ringraziarvi anticipatamente, Vi porgo i più cordiali saluti.

Francesco Di Nunzio
Larino (CB)


Riteniamo che la circolare sotto riportata sia sufficiente a dissipare i dubbi del lettore.
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale
e per gli Affari Legislativi
Prot. n. M/2413/8 Roma, 14 marzo 2000
OGGETTO: Validità della patente di guida ai fini della identifi cazione personale.
E' stato chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l’identificazione personale anche dopo l’introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato, previsto dal D.M. 7.10.1999 (pubblicato nella G.U. del 26.10.1999, n. 252).
In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini. Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento in argomento, né è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza in materia.
Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contiene i requisiti prescritti dall’art. 292 del R.D. 6.5.1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d’identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un’amministrazione dello Stato. Sulla circostanza, d’altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, ha espresso parere negativo sulla abrogazione dell’art. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in cui prevede l’assimilazione della patente di guida a un valido documento d’identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.
Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa.
La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti uffici previo accertamento della identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall’interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni.
Inoltre, il D.M. 7.10.1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali utilizzati.
D’altra parte, e più in generale, con l’art. 3 del D. Leg.vo 12.2.1993, n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza ha ritenuto che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del 7.8.1996 e n. 9394 del 24.9.1997).
IL DIRETTORE GENERALE (Catalani)

La patente deteriorata.

Volevo sapere per favore, in caso di patente di guida deteriorata (illeggibile, foto vecchia data di rilascio illeggibile ecc) cosa si applica in base alle norme vigenti?
Sicuro del vostro aiuto, ringrazio per l’attenzione.

Gianni Zamparelli
Socio Asaps
Carabinieri Formia, (LT)


Il problema è molto sentito al punto che, qualche tempo fa, il Ministero dell’interno – Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi, ha girato alle Prefetture un parere (Prot. n. M/2413-15 del 4 ottobre 1999) avente per oggetto: “Patenti illeggibili da duplicare”, con il quale si afferma, in modo molto generico, che “…gli organi di polizia sono comunque legittimati a ritirare la patente illeggibile. Tale legittimazione può desumersi implicitamente dal riconoscimento di un principio generale in forza del quale l’organo che esercita la vigilanza sul possesso di un titolo abilitativo soggetto all’obbligo di esibizione al pubblico ufficiale, può procedere al ritiro del relativo documento anche fuori da una specifica previsione normativa, ove lo stesso, per effetto di deterioramento, non sia più in condizioni di assolvere alla funzione di certificazione della titolarità dell’autorizzazione”.
Benché quest'indirizzo sia condivisibile, si ritiene che l’assenza di una specifica norma che ne consenta l’immediato ritiro impedisca, di fatto, all’operatore ogni intervento a ciò finalizzato. Questa situazione di stallo dovrebbe trovare adeguato intervento del legislatore nell’ambito del nuovo progetto di riforma del Codice della strada, individuando precise modalità di esecuzione per il ritiro di documenti deteriorati. Allo stato attuale, non rinvenendosi alcuna norma che ne giustifichi il ritiro, né sembra potersi applicare una qualsiasi sanzione amministrativa, si ritiene che l'unica strada percorribile sia quella di rilevare gli estremi del documento (ovviamente quelli possibili in relazione allo stato del documento), identificare il titolare e segnalare il tutto all’ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (l’ex MCTC). Sarà poi quest'ufficio, se lo riterrà opportuno, adottare i provvedimenti o le iniziative del caso.
Ovviamente, in considerazione anche delle modifiche introdotte dai D.P.R. 104 e 105 del 9 marzo 2000, che hanno ridisciplinato le modalità per il rilascio dei duplicati della patente di guida e della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione e deterioramento, è bene invitare l’utente, in quest’ultimo caso, a presentarsi presso l’ufficio provinciale della D.T.T. per richiedere il relativo duplicato.