Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione

I Vostri quesiti

a cura di Ernesto Forino

Patente di guida: esami e regole

Spett.le Associazione,
ho avuto modo di apprezzare la Vs. professionalità attraverso la rivista. Gradirei avere una consulenza in merito alla nuova normativa che tra poco entrerà in vigore, per la conduzione di ciclomotori da parte di minorenni. In particolare, su consiglio di un mio amico, ho iscritto mio figlio che ha già compiuto i 16 anni, presso un autoscuola locale ove sta preparando gli esami (teoria e pratica) per il rilascio della patente di guida cat. A. Ciò in quanto (così mi è stato detto) al compimento del 18° anno, essendo già in possesso di quella patente, per il rilascio di quella cat. B, dovrebbe sostenere solamente l'esame di guida (ciò corrisponde a verità? ). Inoltre, essendo al momento già in possesso del "foglio bianco" che sin d'ora lo abilita alla conduzione di motocicli 125 cc, può il ragazzo, munito di tale documento condurre il ciclomotore in suo possesso?
Eventualmente in quale infrazione può incorrere? Certamente è dato per scontato che potrà regolarmente condurre lo stesso ciclomotore, una volta conseguita la patente cat. A.

Alessandro Pellini-email

Le disposizioni che regolano gli esami di idoneità sono frutto di decreti ministeriali che ne disciplinano le modalità.
Questi aspetti, quindi, riguardano più l'organo tecnico che quello preposto ai controlli. In ogni caso, proprio per l'atipicità del quesito, abbiamo interpellato il locale  Dipartimento dei trasporti terresti che ci ha confermato l’indirizzo secondo cui il titolare di patente di cat. A che intenda poi conseguire la patente di categoria B, è chiamato a sostenere la sola prova pratica. Per la prova teorica resta valido l'esame sostenuto per il conseguimento della prima patente.
Quanto al secondo quesito, trattandosi, invece, di materia propria del Codice, riteniamo di poter affermare che la sola autorizzazione per esercitarsi alla guida di motocicli, non consente al minore degli anni 18 di condurre ciclomotori se non ha conseguito una delle patenti o il cosiddetto "patentino".
Tuttavia,è doveroso segnalare che il Servizio Polizia Stradale presso il Ministero dell’Interno, con una circolare diretta a tutti i Reparti della Specialità, ha espresso un indirizzo - che riteniamo di poter condividere - secondo cui la titolarità, per il minorenne, dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida per la patente di cat. A1, è da ritenersi titolo valido anche per la guida dei ciclomotori, purché l'esercitazione avvenga in luoghi poco frequentati.


I carichi e le sporgenze ammissibili


Si chiede se è possibile utilizzare la rete AUTOSTRADALE  per trasportare un carico sporgente di circa cm. 80 longitudinalmente nella parte posteriore di un autocarro lungo m. 4,60  (3/10 di 460 = 1,38) utilizzando ovviamente 1 pannello quadrangolare come previsto da dall'art. 164 C.d.S.

Leonardo Pietra, Milano


L'articolo 164 del Codice autorizza la circolazione di veicoli con carichi sporgenti, purché costituiti da merce indivisibile, che non eccedono i 3/10 della lunghezza propria del veicolo e che complessivamente il mezzo, compresa la sua sporgenza longitudinale, non superi le dimensioni di cui all'art. 61, cioè m 12 per veicoli isolati. Nel caso di specie il mezzo risulterà regolare se trasporta un carico indivisibile che sporga posteriormente di non oltre m. 1,38 e la cui lunghezza complessiva (veicolo+carico) non sia superiore a m. 5,98. La sporgenza deve essere segnalata con  uno o 2 cartelli (a seconda se occupa tutta la larghezza del veicolo) a strisce diagonali rosse e di materiale retroriflettente.

Il trasporto dei bambini in bicicletta

Per quanto riguarda il trasporto dei bambini sotto i 3 anni in bicicletta è possibile, oltre al seggiolino anteriore e posteriore, usare i carrellini appositi?
In nord Europa sono molto usati, qui in Italia non li ho mai visti. C'è una legge che lo vieta?


Monica Battistella, e-mail


Dalla lettura degli artt. 225 e 377 del Regolamento di esecuzione al Codice, è esclusa questa possibilità.
Il trasporto di bambini fino ad 8 anni di età (non solo tre) è ammesso soltanto con appositi seggiolini opportunamente fissati secondo gli accorgimenti ed in rispondenza alle previsioni stabilite dall’art. 225 del Regolamento. I velocipedi possono sì agganciare dei rimorchi, sempre rispondenti ai criteri fissati dal citato art. 225, ma non possono trasportare persone.


Le conseguenze per chi non fornisce
i dati di chi guida


Vorrei cortesemente chiederVi cosa accade di preciso nel caso in cui venga rilevata una infrazione ai sensi dell'art. 142 comma 9° Cds a mezzo di postazione fissa autovelox, in assenza di agenti accertatori, quando successivamente il proprietario del veicolo si veda recapitare a casa la contravvenzione corredata di decurtazione di dieci punti e sanzione accessoria della sospensione della patente, e non sia in grado di specificare chi si trovasse effettivamente alla guida del veicolo, in quanto esso viene utilizzato anche da numerosi familiari. Può almeno evitare di vedersi sospesa la patente, visto che il conducente non è stato immediatamente identificato e egli successivamente, suo malgrado, non è in grado di individuarlo? Deve, inoltre, passivamente vedersi decurtare dieci punti solo perché nessuno dei familiari dice di ricordarsi di aver utilizzato il veicolo in quel luogo e a quell'ora? Preciso che il proprietario è, tra l'altro, in grado di provare per testi che quel giorno si trovava da tutt'altra parte e non alla guida del proprio mezzo. Grazie Infinite.

Avv. Andrea Caracò
Brescia


Comprendiamo lo stupore del lettore ma, con riferimento alla decurtazione del punteggio, ove il veicolo sia intestato a persona fisica, non c'è strada da percorrere, almeno per il momento. La norma - art. 126bis, è tassativa da questo punto di vista. Per quel che può valere, al momento, c'è già una rimessione del giudizio alla Corte Costituzionale, da parte di più Giudici di Pace, che, a seguito di ricorso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 126bis nella parte in cui è prevista la decurtazione del punteggio nei confronti del proprietario ove questi non comunichi chi si trovava alla guida. Per ciò che riguarda, invece, l'applicazione della sanzione accessoria, ebbene, lì non ci siamo.
L'organo accertatore non potrà procedere alle segnalazioni del caso se non è certa l'identificazione del conducente.
Ove procedesse ugualmente nei confronti del proprietario, ci sono tutti i presupposti per proporre opposizione al provvedimento che sarà eventualmente emesso dalla prefettura competente. Suggeriamo, quindi, ove non fosse allegato specifico invito a presentarsi presso un  ufficio di polizia per presentare documenti o rilasciare dichiarazioni (nel qual caso occorrerà comunque aderire all'invito per evitare una ulteriore contestazione per violazione dell'art. 180, comma 8), di inviare comunque una dichiarazione in cui si attesta, dato il notevole lasso di tempo intercorso fra l'accertamento e la notifica e la circostanza che il veicolo è utilizzato da più componenti il nucleo familiare, di non essere in grado di comunicare le generalità della persona che si trovava alla guida all'atto dell'accertamento della violazione stessa. Se non altro la dichiarazione inviata potrà formare oggetto di prova davanti al G.d.P. qualora si fosse costretti a presentare opposizione per la sospensione della patente.

Quanti veicoli si possono sorpassare
contemporaneamente su strada
ad unica corsia per senso di marci?.


L’art. 148/3° CdS descrive dettagliatamente tutte le operazioni da porre in essere dal conducente che intende sorpassare un altro utente della strada. Dalla lettura del citato comma si lascia intendere che il sorpasso può essere eseguito ad un solo veicolo, quando la carreggiata presenta una sola corsia per ogni senso di marcia. Quindi l’utente che ha sorpassato, può nuovamente sorpassarne un altro, solo dopo che, rientrato sulla originaria corsia di marcia, si accerti nuovamente se sussistono le condizioni per eseguirne un altro.
Il comma 6° dell’art. 148 CdS, invece, consente agli utenti che circolano su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, di effettuare un sorpasso a più veicoli, rimanendo momentaneamente, nella circostanza, sulla corsia di sinistra. In conclusione, l’utente che su una carreggiata ad una corsia per ogni senso di marcia supera contemporaneamente due o più veicoli, sia ove il sorpasso sia consentito sia nei luoghi ove lo stesso è vietato (fatte salve le altre violazioni alle norme del CdS), si possa applicare la sanzione del comma 15° dell’art. 148 CdS. Sicuro di una vostra chiara e cortese risposta, anticipatamente ringrazia.


Tonino Paglione
Distaccamento Polizia Stradale
Agnone (IS)

In effetti le disposizioni portano a concordare con l’interpretazione data da lettore.
Tuttavia, ferma la disposizione di cui al 6° comma dell’articolo 148, occorre segnalare che in tutti gli altri tipi di strada, la possibilità di rimanere a sinistra è da riconoscersi lecita quando il conducente superi più veicoli procedenti a distanza molto ravvicinata tra loro.
Questo, in relazione a quanto la giurisprudenza aveva deciso durante la vigenza del Codice abrogato (Cass. Pen., sez. IV, 10.3.1967, in Mass. Pen., 1968, ed altre), stabilendo che: “è legittimo il sorpasso con unica manovra di una serie di veicoli purché procedenti a breve distanza l’uno dall’altro. In tal caso è inoperante l’obbligo di riportarsi sulla destra dopo il superamento di ciascuna vettura potendo, anzi, simile manovra risultare pericolosa”.
Ora, nonostante il nuovo Codice non abbia raccolto questo indirizzo, si ritiene il principio enunciato tuttora valido perché sorretto da una motivazione – non costituire pericolo – cui il nuovo Cds si ispira. In conclusione, si ritiene lecito il sorpasso di più veicoli con un’unica manovra, purché i veicoli superati siano a tale breve distanza uno dall’altro da non permettere immediatamente il rientro a destra.
Ovviamente vanno poi rispettate tutte le altre condizioni che legittimano la manovra di sorpasso.

La revisione per i ciclomotori

Sono un vostro associato appartenente all'Arma dei Carabinieri.
Mi è capitato di fermare un ciclomotore che non era stato sottoposto alla prescritta visita di revisione periodica, per cui veniva contestata la violazione ai sensi dell'art. 80/14° c. del vigente C.d.S., con tutte le “prescrizioni” che ne derivavano. Dopo alcuni giorni, veniva rifermato lo stesso ciclomotore che circolava senza che era stata effettuata la revisione ed in violazione al divieto che il veicolo doveva stare fermo fino alla effettuazione della revisione per tale comportamento quale norma del C.d.S. risulta violata?
Ringraziandovi anticipatamente per la fattiva collaborazione porgo distinti saluti.


De Maria Rosario
Fidenza (PR)


Va premesso che al ciclomotore che circoli non in regola con le norme sulla revisione, non è applicabile la sanzione accessoria del "ritiro della carta di circolazione", che comporterebbe, nel caso di messa in circolazione dello stesso mezzo, l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell'art. 216: sanzione pecuniaria di euro1.626,45 e sanzione accessoria del fermo amministrativo o della confisca nel caso di reiterazione della violazione. Questo perché il certificato di idoneità non è equiparato al documento di circolazione, stante quanto asserito con circolare n. 300/1/33017/105/2 del 25 aprile 2001, avente ad oggetto: disposizioni in ordine al ritiro del certificato di conformità dei ciclomotori in caso di omessa revisione, della Direzione Centrale per le Specialità della Polizia di Stato. Ne consegue che, nel  caso di reiterazione della violazione, troverà nuovamente applicazione la sanzione amministrativa di cui al comma 14 dell'art. 80 del C.d.S.