Luso
delle cinture sugli autobus
Autobus in servizio scuolabus colore giallo con regolare licenza
comunale, posti totali 30 compreso conducente trattasi di Fiat Iveco dotato
di cinture di sicurezza autista e primi posti. Il conducente e i passeggeri,
hanno l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza?
Ringrazio per la cortese risposta.
Vincenzo
Locatelli
S. Giuseppe di Cassola (Vi)
L'articolo
172, comma 1, lett. b), con riferimento all'uso delle cinture, richiama
i veicoli della categoria M2, ad eccezione degli occupanti
i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa ammissibile
superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati
per i passeggeri in piedi. Secondo quanto stabilisce il comma 2
dell'art. 47, lett. b), così sono definiti i veicoli della categoria
M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più
di otto posto a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
non superiore a 5 t. Di conseguenza, dall'esame delle due norme
se ne deve dedurre che, se il veicolo in questione è inferiore
a 3,5 t, stante l'espressa eccezione di legge, che esclude in generale
dall'uso del sistema di ritenuta i passeggeri occupanti i sedili posteriori,
il conducente ed il trasportato al suo fianco debbono fare uso delle cinture;
se invece il veicolo supera le 3,5 t sono tutti esentati.
In ogni caso deve trattarsi di veicolo con posti superiore a otto, oltre
il conducente; quindi da 10 posti in poi.
Cosa fare se mi rubano o perdo la targa?
Desideravo sapere come ci si deve comportare nel caso in cui si sia vittime
di uno smarrimento o di un furto della targa.
Si può circolare con una targa "posticcia" (CARTONE O
PLASTICA) accompagnandola con la copia della denuncia e/o con la richiesta
di duplicato?.
Ing.
Claudio Venturini
Mestre (VE)
La materia è regolata dall'art. 102 del Codice e, in particolare,
il comma 1 stabilisce che: In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
di una delle targhe ..., l'intestatario della carta di circolazione deve,
entro 48 ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formale
atto e ne rilasciano ricevuta. Il secondo comma dello stesso articolo,
poi, prevede che: Trascorsi 15 giorni dalla presentazione della denuncia
di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste
siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per
i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo...
Il terzo comma, infine, prevede la possibilità di circolare, durante
il periodo intercorrente fra la presentazione della denuncia ed i successivi
15 giorni, con un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute
nella targa originaria.
In conclusione: è necessario presentare denuncia (diversamente sanzione
di euro 68,25), dopo di che è possibile riprodurre la targa su un
pannello a fondo bianco.
La circolazione è autorizzata per 15 giorni. Decorso tale termine,
la circolazione è ulteriormente ammessa sempre che l'intestatario
della carta di circolazione abbia richiesto al D.t.t. un nuova immatricolazione.
In difetto: sanzione di euro 68,25.
Le
sanzioni per i cittadini extracomunitari che acquisiscono la residenza
in Italia da oltre un anno e guidano sul nostro territorio con patente,
non convertibile, rilasciata dallo Stato di provenienza
Prego
la redazione di fornire la procedura di verbalizzazione con relative fonti
normative in relazione alla seguente ipotesi di illecito, in quanto oggetto
di discussione tra colleghi. si ringrazia per la disponibilità.
Cittadino extracomunitario, proveniente dalla Bulgaria, residente
in Italia da oltre un anno, sorpreso alla guida di autoarticolato Italiano,
munito di patente di guida Bulgara (quindi non convertibile) cat. CE in
corso di validità con regolare traduzione.
Lettera firmata
Trattandosi di patente di guida non convertibile, non possono trovare
applicazione le disposizioni di cui all'art. 136 del Codice.
La questione, quindi, va considerata attraverso ciò che dispone
l'articolo 135 che, al primo comma, così dispone: I conducenti
muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati
da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è
valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti
in Italia da oltre un anno.
La condizione, perché lo straniero possa guidare sul nostro territorio
con la patente rilasciatagli dallo Stato da cui proviene, è
che non abbia acquisito la residenza da più di un anno, diversamente
non potrà guidare se non ha ottenuto la patente di guida rilasciata
dal ... competente ufficio provinciale del Dipartimento per i
trasporti terrestri., in base a ciò che dispone il primo
comma dell'art. 116 del Codice.
La fattispecie, quindi, a nostro avviso, ricadrebbe sotto l'egida del
comma 13° dell'art. 116, con tutte le conseguenze che ne derivano
in termini di applicazione di sanzioni accessorie e di incauto affidamento.
Il divieto
di sosta vale per tutti
e due lati della strada?
Ho ricevuto una multa per divieto di sosta ("sostava nonostante
la segnaletica lo vietasse") in un senso unico in centro abitato.
Il problema è che la segnaletica era istallata sul lato opposto
a quello dove avevo parcheggiato.
Il quesito è questo: il segnale di divieto di sosta posto sul
lato destro è valido anche sul lato sinistro? Sottolineo che
si tratta di un senso unico in centro abitato con carreggiata larga
circa 5 m.
Stefano
Calicchio
Sant'Angelo a Cupolo (BN)
Il comma 4 dell'articolo 157, stabilisce che: Nelle strade
urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche
lungo il margine sinistro della carreggiata,....
Ciò rileva che, ove su quel lato non esista apposita segnaletica
che vieti la sosta, questa è da considerarsi legittima. Riteniamo,
pertanto, sussistere nel caso in esame, validi elementi per presentare
ricorso.
Quali i termini per la notifica dei verbali?
L'art. 201 del C.d.s. stabilisce che le violazioni non immediatamente
contestate devono essere notificate all'intestatario del veicolo entro
150 giorni.
Si desidera conoscere se il termine anzidetto decorre dalla data di violazione
(veicolo regolarmente iscritto al PRA) oppure dalla data in cui l'ufficio
procedente ha identificato l'appartenenza del veicolo trasgressore. In
questo caso non deve essere fatta menzione nel verbale?
Porgiamo distinti saluti.
Las
Mobili Srl
Tortoreto (Te)
I termini per la notifica del verbale di contestazione,
ai sensi dell'art. 201, decorrono dalla data di accertamento della violazione.
Lo stesso principio vale per la notifica ad uno degli obbligati in solido,
quando non è stato identificato il reale trasgressore (conducente),
risultante dai pubblici registri, sempre alla data di accertamento della
violazione.
Entro
quanto tempo si recuperano i punti decurtati?
Vorrei sapere
dopo quanto tempo si recuperano o si reintegrano i punti detratti nelle
infrazioni? 1 anno? 2 anni?.
Matteo Pignagnoli
Correggio (RE)
Ove non si perdano complessivamente i 20 punti, il decorso di 2 (due
anni) senza incorrere in violazioni che comportano la decurtazione del
punteggio, determina la riattribuzione dell'intero punteggio iniziale
(es. ove fossero stati decurtati complessivamente 19 punti, il non commettere
ulteriori violazioni per un periodo di due anni decorrenti, ovviamente,
dall'ultima violazione, si riacquistano tutti i punti sottratti).
La
valenza dellart. 1901 del codice civile nellambito
della disciplina dellassicurazione RCA
Nellipotesi
di assicurazione scaduta da 15 giorni, è possibile attivare una
nuova polizza con altra impresa assicuratrice nel periodo compreso tra
il 16° ed il 30° giorno e pagare un quarto in caso
di contestazione dell'art. 193?
Il NO è opinione diffusa anche se il codice, in tal
senso, è alquanto sibillino, perché la dicitura ...quando
l'assicurazione sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi...
non fa espresso riferimento al ripristino della vecchia polizza!
Se poi consideriamo che in termini pratici non cambia assolutamente
nulla, in quanto la vecchia assicurazione non risarcirebbe,
comunque, eventuali danni causati nel periodo scoperto, ben non si capisce
questa sorta di garantismo nei confronti della stessa impresa
assicuratrice a discapito di quella nuova che, al contrario,
meriterebbe maggiore attenzione per il solo fatto che, quasi
sempre, risulta economicamente più conveniente per il conducente.
E risparmiare... non è detto!
Isp. Sup. Terzo Matteo
Polizia Municipale, Palermo
Riteniamo alquanto improbabile una possibilità prospettata
dal lettore, posto che la compagnia di assicurazione ove non
via sia stata preventiva disdetta dellassicurato - rimane comunque
obbligata al risarcimento verso i terzi del danno verificatosi entro
il 15° giorno dalla scadenza indicata sul certificato di assicurazione,
fermo restando la possibilità di rivalersi poi sullassicurato.
Certo, in teoria lassicurato potrebbe presentarsi presso una compagnia
diversa e chiedere un nuovo contratto, ma in questo caso, il contraente,
non potendo consegnare lattestato di rischio che la
compagnia precedente è obbligata a rilasciare in caso di disdetta
del contratto, rischia di entrare nella classe più alta pagando
perciò un premio certamente maggiore. Quanto poi alla possibilità
di avvalersi della facoltà del pagamento della sanzione ridotta
ad un quarto, se si dimostra di aver attivato la coperture nei successivi
quindici giorni, anche questa ipotesi è da scartare.
Infatti, il comma due dellart. 193 richiama il termine indicato
dallart. 1901 del c.c., il quale ultimo stabilisce che: 2)
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
lassicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo
giorno dopo quello della scadenza. Tale richiamo fa chiaramente
intendere che la riattivazione della copertura assicurativa nella seconda
quindicina, può avvenire solo con la stessa compagnia che ha
rilasciato lultimo certificato e contrassegno, la quale, peraltro,
è obbligata a risarcire i danni verso terzi che si dovessero
causare nei primi 15 giorni oltre la scadenza, vigente appunto la disposizione
del comma 2 dellart. 1901 del c.c., salvo poi rivalersi sullassicurato.
Diversamente, dovrebbe risultare una disdetta da parte di uno dei contraenti
che fa cessare la copertura, come abbiamo già detto, alla scadenza
risultante dal certificato.
Ciò è possibile solo se non cè stata disdetta
da una delle parti contraenti. Diversamente il contratto si interrompe
esattamente alle ore 24,00 del giorno indicato sul contrassegno e sul
certificato.
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