I Vostri quesiti
a cura di Ernesto Forino

 

L’uso delle cinture sugli autobus

Autobus in servizio scuolabus  colore giallo con regolare licenza comunale, posti totali 30 compreso conducente trattasi di Fiat Iveco dotato di cinture di sicurezza autista e primi posti. Il conducente e i passeggeri, hanno l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza?
Ringrazio per la cortese risposta.

Vincenzo Locatelli
S. Giuseppe di Cassola (Vi)

 

L'articolo 172, comma 1, lett. b), con riferimento all'uso delle cinture, richiama i veicoli della categoria  “M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per i passeggeri in piedi”. Secondo quanto stabilisce il comma 2 dell'art. 47, lett. b), così sono definiti i veicoli della categoria M2: ”veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posto a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t”. Di conseguenza, dall'esame delle due norme se ne deve dedurre che, se il veicolo in questione è inferiore a 3,5 t, stante l'espressa eccezione di legge, che esclude in  generale dall'uso del sistema di ritenuta i passeggeri occupanti i sedili posteriori, il conducente ed il trasportato al suo fianco debbono fare uso delle cinture; se invece il veicolo supera le 3,5 t sono tutti esentati.
In ogni caso deve trattarsi di veicolo con posti superiore a otto, oltre il conducente; quindi da 10 posti in poi.

 



Cosa fare se mi rubano o perdo la targa?


Desideravo sapere come ci si deve comportare nel caso in cui si sia vittime di uno smarrimento o di un furto della targa.
Si può circolare con una targa "posticcia" (CARTONE O PLASTICA) accompagnandola con la copia della denuncia e/o con la richiesta di duplicato?.

Ing. Claudio Venturini
Mestre (VE)


La materia è regolata dall'art. 102 del Codice e, in particolare, il comma 1 stabilisce che: “In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe ..., l'intestatario della carta di circolazione deve, entro 48 ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formale atto e ne rilasciano ricevuta”. Il secondo comma dello stesso articolo, poi, prevede che: “Trascorsi 15 giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo...”
Il terzo comma, infine, prevede la possibilità di circolare, durante il periodo intercorrente fra la presentazione della denuncia ed i successivi 15 giorni, con un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria.
In conclusione: è necessario presentare denuncia (diversamente sanzione di euro 68,25), dopo di che è possibile riprodurre la targa su un pannello a fondo bianco.
La circolazione è autorizzata per 15 giorni. Decorso tale termine, la circolazione è ulteriormente ammessa sempre che l'intestatario della carta di circolazione abbia richiesto al D.t.t. un nuova immatricolazione. In difetto: sanzione di euro 68,25.

 


 

Le sanzioni per i cittadini extracomunitari che acquisiscono la residenza in Italia da oltre un anno e guidano sul nostro territorio con patente, non convertibile, rilasciata dallo Stato di provenienza

 

Prego la redazione di fornire la procedura di verbalizzazione con relative fonti normative in relazione alla seguente ipotesi di illecito, in quanto oggetto di discussione tra colleghi. si ringrazia per la disponibilità.
“Cittadino extracomunitario, proveniente dalla Bulgaria, residente in Italia da oltre un anno, sorpreso alla guida di autoarticolato Italiano, munito di patente di guida Bulgara (quindi non convertibile) cat. CE in corso di validità con regolare traduzione”.


Lettera firmata


Trattandosi di patente di guida non convertibile, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 136 del Codice.
La questione, quindi, va considerata attraverso ciò che dispone l'articolo 135 che, al primo comma, così dispone: “I conducenti muniti di patente  di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno”.
La condizione, perché lo straniero possa guidare sul nostro territorio con la patente rilasciatagli dallo Stato da cui proviene, è che non abbia acquisito la residenza da più di un anno, diversamente non potrà guidare se non ha ottenuto la patente di guida rilasciata dal “... competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri.”, in base a ciò che dispone il primo comma dell'art. 116 del Codice.
La fattispecie, quindi, a nostro avviso, ricadrebbe sotto l'egida del comma 13° dell'art. 116, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di applicazione di sanzioni accessorie e di incauto affidamento.


 

Il divieto di sosta vale per tutti e due lati della strada?

Ho ricevuto una multa per divieto di sosta ("sostava nonostante la segnaletica lo vietasse") in un senso unico in centro abitato. Il problema è che la segnaletica era istallata sul lato opposto a quello dove avevo parcheggiato.
Il quesito è questo: il segnale di divieto di sosta posto sul lato destro è valido anche sul lato sinistro? Sottolineo che si tratta di un senso unico in centro abitato con carreggiata larga circa 5 m.

Stefano Calicchio
Sant'Angelo a Cupolo (BN)

Il comma 4 dell'articolo 157, stabilisce che: “Nelle strade urbane a senso  unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata,...”.
Ciò rileva che, ove su quel lato non esista apposita segnaletica che vieti la sosta, questa è da considerarsi legittima. Riteniamo, pertanto, sussistere nel caso in esame, validi elementi per presentare ricorso.

 


 

Quali i termini per la notifica dei verbali?

L'art. 201 del C.d.s. stabilisce che le violazioni non immediatamente contestate devono essere notificate all'intestatario del veicolo entro 150 giorni.
Si desidera conoscere se il termine anzidetto decorre dalla data di violazione (veicolo regolarmente iscritto al PRA) oppure dalla data in cui l'ufficio procedente ha identificato l'appartenenza del veicolo trasgressore. In questo caso non deve essere fatta menzione nel verbale?
Porgiamo distinti saluti.


Las Mobili Srl
Tortoreto (Te)

I termini per la notifica del verbale di contestazione, ai sensi dell'art. 201, decorrono dalla data di accertamento della violazione. Lo stesso principio vale per la notifica ad uno degli obbligati in solido, quando non è stato identificato il reale trasgressore (conducente), risultante dai pubblici registri, sempre alla data di accertamento della violazione.

 


 

Entro quanto tempo si recuperano i punti decurtati?
 

Vorrei sapere dopo quanto tempo si recuperano o si reintegrano i punti detratti nelle infrazioni? 1 anno? 2 anni?.


Matteo Pignagnoli
Correggio (RE)


Ove non si perdano complessivamente i 20 punti, il decorso di 2 (due anni) senza incorrere in violazioni che comportano la decurtazione del punteggio, determina la riattribuzione dell'intero punteggio iniziale (es. ove fossero stati decurtati complessivamente 19 punti, il non commettere ulteriori violazioni per un periodo di due anni decorrenti, ovviamente, dall'ultima violazione, si riacquistano tutti i punti sottratti).


 

La valenza dell’art. 1901 del codice civile nell’ambito
della disciplina dell’assicurazione RCA

 

Nell’ipotesi di assicurazione scaduta da 15 giorni, è possibile attivare una nuova polizza con altra impresa assicuratrice nel periodo compreso tra il 16° ed il 30° giorno e pagare un “quarto” in caso di contestazione dell'art. 193?
Il “NO” è opinione diffusa anche se il codice, in tal senso, è alquanto sibillino, perché la dicitura “...quando l'assicurazione sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi...” non fa espresso riferimento al ripristino della vecchia polizza!
Se poi consideriamo che in termini pratici non cambia assolutamente nulla, in quanto la “vecchia” assicurazione non risarcirebbe, comunque, eventuali danni causati nel periodo scoperto, ben non si capisce questa sorta di “garantismo” nei confronti della stessa impresa assicuratrice a discapito di quella “nuova” che, al contrario, meriterebbe “maggiore attenzione” per il solo fatto che, quasi sempre, risulta economicamente più conveniente per il conducente. E risparmiare... non è detto!


Isp. Sup. Terzo Matteo
Polizia Municipale, Palermo


Riteniamo alquanto improbabile una possibilità prospettata dal lettore, posto che la compagnia di assicurazione – ove non via sia stata preventiva disdetta dell’assicurato - rimane comunque obbligata al risarcimento verso i terzi del danno verificatosi entro il 15° giorno dalla scadenza indicata sul certificato di assicurazione, fermo restando la possibilità di rivalersi poi sull’assicurato.
Certo, in teoria l’assicurato potrebbe presentarsi presso una compagnia diversa e chiedere un nuovo contratto, ma in questo caso, il contraente, non potendo consegnare “l’attestato di rischio” che la compagnia precedente è obbligata a rilasciare in caso di disdetta del contratto, rischia di entrare nella classe più alta pagando perciò un premio certamente maggiore. Quanto poi alla possibilità di avvalersi della facoltà del pagamento della sanzione ridotta ad un quarto, se si dimostra di aver attivato la coperture nei successivi quindici giorni, anche questa ipotesi è da scartare.
Infatti, il comma due dell’art. 193 richiama il termine indicato dall’art. 1901 del c.c., il quale ultimo stabilisce che: “2) Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”. Tale richiamo fa chiaramente intendere che la riattivazione della copertura assicurativa nella seconda quindicina, può avvenire solo con la stessa compagnia che ha rilasciato l’ultimo certificato e contrassegno, la quale, peraltro, è obbligata a risarcire i danni verso terzi che si dovessero causare nei primi 15 giorni oltre la scadenza, vigente appunto la disposizione del comma 2 dell’art. 1901 del c.c., salvo poi rivalersi sull’assicurato.
Diversamente, dovrebbe risultare una disdetta da parte di uno dei contraenti che fa cessare la copertura, come abbiamo già detto, alla scadenza risultante dal certificato.
Ciò è possibile solo se non c’è stata disdetta da una delle parti contraenti. Diversamente il contratto si interrompe esattamente alle ore 24,00 del giorno indicato sul contrassegno e sul certificato.