Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione |
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Lettera
firmata *** Il comma 12 dellart. 138, oltre a stabilire la sanzione di € 137,55, prevede che La patente di guida è sospesa dallautorità che lha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dellamministrazione di appartenenza. Come si vede la previsione non è stata considerata dal legislatore sanzione accessoria e, quindi, si ritiene applicabile la procedura dettata dallart. 218 del Cds. In questo caso, al fine di dare applicazione alla disposizione di legge, si è del parere che lorgano accertatore debba limitarsi a segnalare la circostanza allautorità che ha rilasciato il documento, magari allegando copia del verbale di accertamento, e non procedendo al ritiro del documento. Sarà poi tale autorità, secondo le disposizioni interne, a disporre la sospensione della patente di guida. |