Il Quesito del giorno
Le conseguenze per chi circola col "libretto" dell'auto ritirato
a cura di Ernesto Forino

 

Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione

Spett. Redazione, mi rivolgo a voi per avere informazioni riguardo l'applicazione dell'art. 216 del C.d.S. Il quesito che vi pongo e teso a conoscere se è corretto contestare le sanzioni previste da detto articolo al conducente che, dopo essere stato soggetto a ritiro della carta di circolazione ai sensi dell'art. 80, comma 14° del Codice, effettui la prescritta revisione e circoli poi senza aver ritirato la carta di circolazione in deposito presso la Motorizzazione Civile.La questione nasce dalla necessità di sapere se è corretto applicare l'articolo 216 oppure se è più corretto applicare l'articolo 180 del Codice. In attesa di un risposta, porgo i saluti più distinti.

Lettera firmata

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Il comma 6 dell'articolo 216, punisce "Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo..."
Di converso, i commi 3° e 4° stabiliscono rispettivamente: il primo che "La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti  di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette"; il secondo che "Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine  agricole o nella patente".
L'esame di queste tre norme fa ritenere, sotto il profilo strettamente formale, che il soggetto non deve circolare con lo stesso veicolo, salvo il giorno in cui è prenotato per la revisione e per il tempo strettamente necessario ad effettuare la visita, finché non gli sia stato restituito il documento di circolazione.
Riteniamo non sufficiente l'avere effettuato la visita, se non riottiene, magari richiedendolo al termine dell'operazione, il documento.
Occorre sottolineare che la norma punisce proprio chi circola col veicolo al quale sia stato ritirato il documento e gli effetti del ritiro si annullano solo con la rest esito, che vi sia stata la trascrizione sul medesimo documento del ritiro e della stessa restituzione, allora risultano realizzate le condizioni che legittimeranno la circolazione del mezzo.
Diversamente, non si può che versare ancora in difetto, incorrendo nelle sanzioni stabilite dal comma 6 dell'art. 216.
Sotto il profilo sostanziale, invece, non v'è dubbio che il fine della norma, che tende alla salvaguardia della sicurezza della circolazione messa in pericolo dalla presenza di veicoli che potenzialmente potreb-bero risultare in difetto dei requisiti di sicurezza, sarà soddisfatto quando è stata eliminata - positivamente - la causa che ha dato origine al presunto pericolo. Ma questo aspetto, riteniamo, può valutarlo solo il giudice e non l'operatore di polizia. Quindi, bene risulterà contestata la violazione del 6 comma dell'art. 216, nel caso in cui il soggetto circoli con un veicolo per il quale sia stata ritirata la carta di circolazione, ancorché sottoposto a visita di revisione, ma senza che gli sia stata formalmente restituita.