Spett. Redazione, mi rivolgo a voi per avere informazioni riguardo
l'applicazione dell'art. 216 del C.d.S. Il quesito che vi pongo e teso
a conoscere se è corretto contestare le sanzioni previste da detto
articolo al conducente che, dopo essere stato soggetto a ritiro della
carta di circolazione ai sensi dell'art. 80, comma 14° del Codice,
effettui la prescritta revisione e circoli poi senza aver ritirato la
carta di circolazione in deposito presso la Motorizzazione Civile.La questione
nasce dalla necessità di sapere se è corretto applicare
l'articolo 216 oppure se è più corretto applicare l'articolo
180 del Codice. In attesa di un risposta, porgo i saluti più distinti.
Lettera
firmata
***
Il
comma 6 dell'articolo 216, punisce "Chiunque, durante il periodo
in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente
con lo stesso veicolo..."
Di converso, i commi 3° e 4° stabiliscono rispettivamente: il
primo che "La restituzione del documento può essere chiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa.
La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1,
previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette";
il secondo che "Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate
nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica
per le macchine agricole o nella patente".
L'esame di queste tre norme fa ritenere, sotto il profilo strettamente
formale, che il soggetto non deve circolare con lo stesso veicolo,
salvo il giorno in cui è prenotato per la revisione e per il
tempo strettamente necessario ad effettuare la visita, finché
non gli sia stato restituito il documento di circolazione.
Riteniamo non sufficiente l'avere effettuato la visita, se non riottiene,
magari richiedendolo al termine dell'operazione, il documento.
Occorre sottolineare che la norma punisce proprio chi circola col veicolo
al quale sia stato ritirato il documento e gli effetti del ritiro si
annullano solo con la rest esito, che vi sia stata la trascrizione sul
medesimo documento del ritiro e della stessa restituzione, allora
risultano realizzate le condizioni che legittimeranno la circolazione
del mezzo.
Diversamente, non si può che versare ancora in difetto, incorrendo
nelle sanzioni stabilite dal comma 6 dell'art. 216.
Sotto il profilo sostanziale, invece, non v'è dubbio che il fine della
norma, che tende alla salvaguardia della sicurezza della circolazione
messa in pericolo dalla presenza di veicoli che potenzialmente potreb-bero
risultare in difetto dei requisiti di sicurezza, sarà
soddisfatto quando è stata eliminata - positivamente - la
causa che ha dato origine al presunto pericolo. Ma questo aspetto, riteniamo,
può valutarlo solo il giudice e non l'operatore di polizia. Quindi,
bene risulterà contestata la violazione del 6 comma dell'art.
216, nel caso in cui il soggetto circoli con un veicolo per il quale
sia stata ritirata la carta di circolazione, ancorché sottoposto
a visita di revisione, ma senza che gli sia stata formalmente restituita.
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