Il Quesito del giorno

Pezzi di legno sulla carreggiata
a cura di Ernesto Forino

 

Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione

Sono un assistente in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale e desidero sottoporre alla Vostra attenzione un quesito: sul tratto autostradale di nostra competenza, quotidianamente, si notano sulla sede stradale pezzi di legno, per lo più da ardere, della lunghezza di circa 50 centimetri.
Questi vengono trasportati, in modo disordinato, da piccoli autocarri, senza la protezione di telone o rete che possa in qualche modo impedirne la caduta, dovuta alle vibrazioni del veicolo stesso e al passaggio di questo sui giunti dei viadotti o avvallamenti, presenti sul manto stradale.
Giova precisare che la presenza di questi pezzi di legno sulla carreggiata è causa di incidenti stradali, soprattutto per le autovettura in quanto provocano loro dei danni meccanici se investiti, o costringono i conducenti ad effettuare brusche manovre al fine di evitarli.
Difficilmente avviene il rintraccio dei veicoli in questione, dopo la caduta dei pezzi, al fine di contestare la perdita del carico, anche a causa della presenza di numerosi svincoli in un tratto compreso tra pochi chilometri.
Allora, in modo preventivo, si può contestare l'art. 175, commi 2, lett. e), e 13 C.d.s., oppure l'art. 175, commi 2, lett. f), e 13 C.d.s.? Se esiste l'obbligo per i veicoli che trasportano sabbia, ghiaia o addirittura la paglia, di coprire il carico con telone o rete, perché non deve sussistere per i veicoli che trasportano questo genere di materiale, in alcuni casi molto più pericoloso?
Colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutto lo staff dell'ASAPS per la loro disponibilità e sostegno agli operatori della Polizia Stradale!

Lettera firmata

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Ove in concreto si dovesse presumere che il carico, nel modo con cui è sistemato, può dar luogo a caduta o dispersione, riteniamo contestabile in via preventiva l'articolo 175, comma 2, lett. f). Là dove si dovesse poi verificare la caduta dello stesso, oltre a tale violazione, concorrerà quella di cui all'art 164, commi 1 e 8. E' però del pari consigliabile un attento controllo e verifica prima di procedere a contestazione.