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Desidererei
sapere qual è la norma del Codice della Strada, (così come
modificato) che disciplina l'ipotesi di mancata identificazione del conducente
di un'autovettura che ha violato i limiti di velocità. In particolare
si desidera sapere se nell'ipotesi in cui la vettura è intestata
ad una persona giuridica si applica o meno la decurtazione del punteggio
della patente ed in caso positivo a carico di quale soggetto. Lettera
firmata *** La norma che oggi regola la fattispecie si rinviene nel comma 2, ultima parte, dell'art. 126-bis, così come introdotto dal D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 e ulteriormente modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214. Secondo quanto stabilisce la nuova disposizione, quando il veicolo risulta intestato a persona giuridica, "il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati (quelli della persona e della patente di chi si trovava alla guida), entro lo stesso termine (30 giorni dalla richiesta), all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8". L'interpretazione data a questa norma è quella secondo cui, nel caso di proprietà del mezzo di soggetto giuridico che non fornisce i dati richiesti, non trova applicazione la decurtazione del punteggio ma si applica la sola sanzione amministrativa di e343,35.. |