La
circolare ministeriale in questione (n. 58/71 del 22/10/1971
prot. 557/2174/D) tratta solamente di pneumatici muniti di chiodi: nulla
precisa riguardo ai pneumatici da neve che possono pertanto essere utilizzati
purché previsti dalla tipologia di veicolo.
La circolare in questione quella inerente le gomme chiodate
prescrive:
· Il limite max di velocità nella viabilità
ordinaria di km/h 90 e di km/h 120 in autostrada
· Che i pneumatici chiodati siano montati su tutte le ruote
e non solo su un asse
· Che siano applicate bavette paraspruzzi dietro le ruote
posteriori
· Il divieto di utilizzo dal 16 marzo al 14 novembre
Per linottemperanza alle prescrizioni, la circolare richiama le
sanzioni di cui al Regio Decreto 1740/33 ora ricomprese nellipotesi
di cui allart. 15/1 lettera A e 2: creazione di situazioni
di pericolo.