La
circolazione, ovvero lincrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti
o su strade di montagna, è disciplinata dallarticolo 150
del Codice della Strada.
Secondo quanto dispone il 2° comma della norma citata 2. Sulle
strade di montagna o comunque a forte pendenza, se lincrocio con
altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede
in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile
al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove
esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di
una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto
stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
Se la situazione esula da queste due ipotesi (strada di montagna o a
forte pendenza), allora si ricorre al comma 1 dello stresso articolo,
che regola in generale lincrocio fra i veicoli. Esso prevede che:
1. Quando lincrocio non sia possibile a causa di lavori,
veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia
è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro
della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che
provengono in senso inverso.
La sanzione è di euro 33,60. Aumenta se derivano danni gravi
e/o lesioni gravi alle persone così come si diversifica la decurtazione
del punteggio: 5 punti nel primo caso e 8 punti nel secondo.