Il Quesito del giorno
Le norme per la vendita dei veicoli agricoli
a cura di Ernesto Forino

 

Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione

I commercianti di trattori agricoli e mietitrebbie, nuovi o usati, debbono avere le stesse licenze e registri dei commercianti di auto?

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In linea generale i commercianti in argomento devono rispettare le stesse normative previste per i commercianti delle autovetture. Per il commercio delle macchine agricole nuove sarà sufficiente disporre della “licenza commerciale” prevista dal decreto legislativo 114/1998 per la categoria di prodotti non alimentari. Qualora l’esposizione e la vendita avvenga in luogo chiuso dovranno essere rispettati i parametri per il rilascio della certificazione antincendi. La documentazione certificante la gestione del parco macchine sarà costituita dal registro delle fatture di acquisto e vendita.
Per quanto attiene all’attività di commercio delle macchine agricole usate, vanno rispettate le prescrizioni dell’art.115 T.U.L.P.S. per l’esposizione a scopo di vendita, laddove viene esercitata una mera intermediazione (agenzia d’affari) e quelle dell'art.126 T.U.L.P.S. nel caso di acquisto a titolo di proprietà dei veicoli stessi, che nella fattispecie divengono oggetto dell’attività commerciale e non entrano a far parte dei beni strumentali dell’azienda. Il rilascio delle licenze ed autorizzazione citate sono attualmente di competenza del sindaco e ne consegue la prescrizione della tenuta del registro delle operazioni giornaliere.
Si ricorda che l’acquisto delle macchine agricole può avvenire esclusivamente da parte di soggetti titolari di imprese agricole o forestali, di imprese che effettuano lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole, oppure da parte di enti e consorzi pubblici (Art. 110 C.d.s.), riconosciuti dai competenti assessorati regionali ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano. La registrazione della proprietà viene annotata su apposito registro tenuto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Art. 294 Reg. C.d.s.).
Ad integrazione dell’argomento, si ricorda che la legge 122/1992, introduttiva della normativa che regolamenta le attività di autoriparazione, prevede che agli autoveicoli siano equiparate le macchine agricole che quindi devono subire interventi meccanici, elettrici, di carrozzeria e di sostituzione/manutenzione di pneumatici da parte di aziende iscritte nel R.I.A. (registro delle imprese che esercitano attività di autoriparazione)
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