Il Quesito del giorno
Il trasporto del latte crudo e le relative autorizzazioni

a cura di Ernesto Forino

Vorrei porre un quesito sperando nella Vostra competenza. Sono il titolare di una ditta autorizzata al trasporto latte crudo c/terzi, Regione Campania.
La domanda è: il distretto sanitario competente mi ha dato parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'autocisterna, annotando però che il comune dovrà apporre nell'autorizzazione una limitazione alla circolazione dell'autocarro entro un raggio di 150 km.
Documentandomi ho visto che questa limitazione non viene posta da altre ASL competenti per altre regioni, pertanto volevo chiedere se è davvero vincolante.
Grazie.

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Il trasporto di latte crudo può essere effettuato esclusivamente da veicoli dotati di cisterna dotati di attestato nazionale (od internazionale) A.T.P., poiché detto attestato costituisce l'unica garanzia legale che la carrozzeria, in questo caso la cisterna,del veicolo è stata costruita ed attrezzata in modo che la temperatura prescritta, che nel caso del latte crudo è massimo +10°C,possa essere mantenuta durante tutto il trasporto. Tutto ciò avviene per le cisterne con attestato A.T.P. con classificazione IN (ISOTERMICA Normale) oppure IR (ISOTERMICA Rinforzata), mentre sulla carta di circolazione deve essere riportata la dicitura:"cisterna per il trasporto di liquidi alimentari in regime di temperatura controllata", come è stato chiaramente disposto dalla Circolare 21 Luglio 1998, n. 64 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Premesso ciò non esiste alcuna motivazione, legale e sostanziale, che consenta una limitazione a 150 Km per il trasporto con autocisterna di latte crudo nell' autorizzazione sanitaria del veicolo rilasciata ai sensi dell'art. 44 del DPR 327/80. Probabilmente l'ASL competente ad esprimere il parere per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria del veicolo,ha espresso un parere in base al Decreto Ministro Sanità 10 Aprile 1988 che richiedeva mezzi isotermici (IR ovvero IN) solo per percorsi superiori ai 150 Km, ignorando che questo Decreto,per quanto riguarda il latte crudo, non può più essere applicato perché è sopravvenuto il DPR 54 del 14 Gennaio1997, che in attuazione di Direttive CEE ha regolamentato specificamente la materia stabilendo l'obbligo della refrigerazione del latte negli allevamenti alla temperatura di + 6° dopo la mungitura, che avviene tutti i giorni dell'anno due volte a distanza di 12 ore,ed una temperatura di trasporto di massimo +10°C, salvo il caso di trasporto del latte effettuato entro due ore dalla mungitura, senza alcun limite chilometrico, ma che è puramente teorico, perché tutti i raccoglitori italiani di latte crudo effettuano un solo trasporto di latte al giorno che è il prodotto di due mungiture avvenute a distanza di 12 ore.Si evidenzia che la stessa Circolare Ministeriale (Sanità) 1 Dicembre 1997 n. 16 non ha indicato tra le norme non abrogate dal DPR 54/97 il Decreto Ministro Sanità 10 Aprile 1988, riguardo al trasporto di latte, motivo per cui non può più essere applicato, decreto che consentiva una limitazione chilometrica a mezzi sprovvisti di attestazione A.T.P., comprese le cisterne scarrabili, es. containerizzate, oltre al trasporto con bidoni ora vietato perché effettuato con mezzi non costruiti ed attrezzati in modo che la temperatura prescritta (+10°C) possa essere mantenuta durante tutto il trasporto (Allegato C, Capitolo V del DPR 54/97).