Le
norme di riferimento sono gli artt. 63 e 165 del Codice.
Quest'ultimo articolo, in particolare, disciplina in generale le norme
da osservare durante il traino dei mezzi in avaria. Esso può
avvenire mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro
analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da
essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli
altri utenti della strada. Durante le operazioni di traino, il veicolo
trainato dovrà tenere in funzione la quattro frecce di pericolo
o, in mancanza applicare sul retro il triangolo. Il mezzo trainante,
invece, deve far uso del dispositivo supplementare a luce gialla, se
munito.
Trattandosi però di due mezzi di lunghezza relativamente considerevole,
occorre l'osservanza di ulteriori norme, in termini di lunghezza e di
rimorchiabile.
Dunque, occorre verificare che singolarmente i veicoli non eccedano
i limiti di cui all'art. 61 (trattandosi di veicoli isolati la lunghezza
di ogni mezzo non deve eccedere i 12 m.) e che il veicolo trainante
sia autorizzato per un rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva
del veicolo trainato. Se non sono rispettate anche una sola di queste
due condizioni il traino non è possibile, poiché potrebbero
realizzarsi condizioni tali da determinare addirittura un veicolo-trasporto
eccezionale..