Spettabile ASAPS, sono un socio sostenitore, Agente della Polstrada in
servizio al Distaccamento di Larino (CB). Gradirei avere delle informazioni
riguardanti la patente di guida alla luce delle nuove competenze al rilascio.
Parlando con alcuni colleghi è sorto linterrogativo da attribuire
al prefato documento, ossia lequipollenza al documento di identità
o di riconoscimento. Desidero inoltre sapere se oltre alla fonte normativa
dellart. 292 R.D. n. 635/40 Reg. TULPS, vi sono altre recenti disposizioni
o circolari esplicative. Nel ringraziarvi anticipatamente, Vi porgo i
più cordiali saluti..
Lettera
firmata
***
Riteniamo
che la circolare sotto riportata sia sufficiente a dissipare i dubbi
del lettore.
DIREZIONE GENERALE PER LAMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per lAmministrazione Generale
e per gli Affari Legislativi
Prot. n. M/2413/8 Roma, 14 marzo 2000
OGGETTO: Validità della patente di guida ai fini della identifi
cazione personale.
E' stato chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla idoneità
della patente di guida a consentire lidentificazione personale
anche dopo lintroduzione del nuovo modello di patente di guida
plastificato, previsto dal D.M. 7.10.1999 (pubblicato nella G.U. del
26.10.1999, n. 252).
In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti
termini. Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno
prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento
in argomento, né è venuto meno il rispetto delle esigenze
di pubblica sicurezza in materia.
Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue
tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento plastificato,
infatti, contiene i requisiti prescritti dallart. 292 del R.D.
6.5.1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta didentità
ogni documento munito di fotografia e rilasciato da unamministrazione
dello Stato. Sulla circostanza, daltra parte, il Consiglio di
Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo
schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio
della patente di guida, ha espresso parere negativo sulla abrogazione
dellart. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in cui prevede lassimilazione
della patente di guida a un valido documento didentità,
evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica
amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze
di semplificazione che il provvedimento perseguiva.
Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione
abrogativa.
La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti
uffici previo accertamento della identità personale del titolare
sulla base della documentazione prodotta dallinteressato (contenente
i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza
e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni.
Inoltre, il D.M. 7.10.1999 prescrive quali caratteristiche deve avere
il supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando
le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali
utilizzati.
Daltra parte, e più in generale, con lart. 3 del
D. Leg.vo 12.2.1993, n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo
linessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa
ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa
giurisprudenza ha ritenuto che lautografia della sottoscrizione
non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei
documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del
7.8.1996 e n. 9394 del 24.9.1997).
|