Il Quesito del giorno
Dispositivo retrovisore per macchine agricole

a cura di Ernesto Forino

 

Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione

Su una vostra dispensa sulle macchine agricole si parla delle caratteristiche del dispositivo retrovisore ove si indica: il retrovisore esterno può essere sufficiente solo a sinistra dal quale il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana, tangente all'estremità sinistra della larghezza fuori tutto il trattore o del complesso trattore rimorchio. E' possibile avere riferimenti normativi e alcuni esempi (anche in disegno) di quanto scritto sopra ed inoltre se la larghezza del rimorchio è superiore a quella della motrice è necessario allungare i bracci degli specchi verso l'esterno (es. auto che traina ruolotte). 
Grazie per la collaborazione. 

***

I riferimenti normativi che regolano l'uso del dispositivo retrovisore  esterno per le macchine agricole sono:
- art. 106, comma 2, lett. f),
- art. 282, comma 1, del Regolamento di esecuzione, che rimanda alle prescrizioni dell'allegato 2 del D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nella G.U. n. 133 del 16 maggio 1981.
In particolare, per ciò che attiene le sporgenze, il punto n. 2.3.3. del citato Allegato 2, stabilisce che:
"La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-semirimorchio, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilità prescritto al punto 2.5".
Il contenuto del punto 2.5 non è altro che quello riportato nel quesito medesimo.
Per le altre disposizioni relative, si consiglia di far riferimento al già menzionato ALLEGATO 2, reperibile presso l'ufficio archivio del comune di residenza..