Il Quesito del giorno
La validità degli atti accertati dagli “ausiliari” del traffico

a cura di Ernesto Forino

 

Alcuni quesiti e le risposte sono antecedenti al D.L. 151/2003 e alla legge di conversione

Gentile Asaps,
mi è stata notificata una contravvenzione per violazione dell'art. 7/1 C.d.S. (circolavo nella corsia riservata ai mezzi pubblici) elevata da un ausiliario del traffico con “mezzi meccanici”.
Il verbale di accertamento non presenta la sottoscrizione dell'ausiliario. Inoltre, vi è l'indicazione che la violazione non è stata contesta per non intralciare il servizio di pubblico trasporto.
Mi chiedo se è possibile impugnare il provvedimento per i seguenti motivi:
1) omessa sottoscrizione del verbalizzante.
2) omessa contestazione immediata.
L'art. 200 dice che, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore.
Non mi sembra che la motivazione addotta dal verbalizzante possa far ritenere impossibile l'adempimento. 

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Alcune recenti sentenze di Cassazione e di Corte Costituzionale hanno sostanzialmente precisato che:
- i verbali sono validi anche senza firma se redatti con sistema meccanografico, purché sia chiaramente individuabile – dall’esame degli atti conservati presso l’ufficio – l’accertatore;
- gli ausiliari del traffico sono abilitati all’accertamento delle violazioni prospettate col quesito;
- pur non potendo valutare con la necessaria accuratezza quanto accaduto (non avendo visionato il verbale e non essendo presenti al momento dell’infrazione), si ritiene che la necessità di non intralciare il traffico costituisca valido motivo per giustificare la mancata contestazione diretta.
Va tuttavia segnalato che le valutazioni di merito potranno farle solo ed esclusivamente l’Autorità Amministrativa e/o il Giudice di Pace, organi ai quali il trasgressore potrà sempre ricorrere per la tutela dei propri diritti.