Il Quesito del giorno
Le sanzioni per i cittadini extracomunitari che acquisiscono la residenza in Italia da oltre un anno e guidano sul nostro territorio con patente, non convertibile, rilasciata dallo Stato di provenienza
a cura di Ernesto Forino

Prego la redazione di fornire la procedura di verbalizzazione con relative fonti normative in relazione alla seguente ipotesi di illecito, in quanto oggetto di discussione tra colleghi. si ringrazia per la disponibilità.
“Cittadino extracomunitario, proveniente dalla Bulgaria, residente in Italia da oltre un anno, sorpreso alla guida di autoarticolato Italiano, munito di patente di guida Bulgara (quindi non convertibile) cat. CE in corso di validità con regolare traduzione”.

Lettera firmata

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Trattandosi di patente di guida non convertibile, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 136 del Codice.
La questione, quindi, va considerata attraverso ciò che dispone l'articolo 135 che, al primo comma, così dispone: “I conducenti muniti di patente  di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno”.
La condizione, perché lo straniero possa guidare sul nostro territorio con la patente rilasciatagli dallo Stato da cui proviene, è che non abbia acquisito la residenza da più di un anno, diversamente non potrà guidare se non ha ottenuto la patente di guida rilasciata dal “... competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri.”, in base a ciò che dispone il primo comma dell'art. 116 del Codice.
La fattispecie, quindi, a nostro avviso, ricadrebbe sotto l'egida del comma 13° dell'art. 116, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di applicazione di sanzioni accessorie e di incauto affidamento.