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L'art. 201 del C.d.s. stabilisce che le violazioni non immediatamente
contestate devono essere notificate all'intestatario del veicolo entro
150 giorni. Lettera
firmata *** I termini per la notifica del verbale di contestazione, ai sensi dell'art. 201, decorrono dalla data di accertamento della violazione. Lo stesso principio vale per la notifica ad uno degli obbligati in solido, quando non è stato identificato il reale trasgressore (conducente), risultante dai pubblici registri, sempre alla data di accertamento della violazione. |