Nellipotesi di assicurazione scaduta da 15 giorni, è possibile
attivare una nuova polizza con altra impresa assicuratrice nel periodo
compreso tra il 16° ed il 30° giorno e pagare un quarto
in caso di contestazione dell'art. 193?
Il NO è opinione diffusa anche se il codice, in tal
senso, è alquanto sibillino, perché la dicitura ...quando
l'assicurazione sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi...
non fa espresso riferimento al ripristino della vecchia polizza!
Se poi consideriamo che in termini pratici non cambia assolutamente nulla,
in quanto la vecchia assicurazione non risarcirebbe, comunque,
eventuali danni causati nel periodo scoperto, ben non si capisce questa
sorta di garantismo nei confronti della stessa impresa assicuratrice
a discapito di quella nuova che, al contrario, meriterebbe
maggiore attenzione per il solo fatto che, quasi sempre, risulta
economicamente più conveniente per il conducente. E risparmiare...
non è detto!.
Lettera
firmata
***
Riteniamo
alquanto improbabile una possibilità prospettata dal lettore,
posto che la compagnia di assicurazione ove non via sia stata
preventiva disdetta dellassicurato - rimane comunque obbligata
al risarcimento verso i terzi del danno verificatosi entro il 15°
giorno dalla scadenza indicata sul certificato di assicurazione, fermo
restando la possibilità di rivalersi poi sullassicurato.
Certo, in teoria lassicurato potrebbe presentarsi presso una compagnia
diversa e chiedere un nuovo contratto, ma in questo caso, il contraente,
non potendo consegnare lattestato di rischio che la
compagnia precedente è obbligata a rilasciare in caso di disdetta
del contratto, rischia di entrare nella classe più alta pagando
perciò un premio certamente maggiore. Quanto poi alla possibilità
di avvalersi della facoltà del pagamento della sanzione ridotta
ad un quarto, se si dimostra di aver attivato la coperture nei successivi
quindici giorni, anche questa ipotesi è da scartare.
Infatti, il comma due dellart. 193 richiama il termine indicato
dallart. 1901 del c.c., il quale ultimo stabilisce che: 2)
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
lassicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo
giorno dopo quello della scadenza. Tale richiamo fa chiaramente
intendere che la riattivazione della copertura assicurativa nella seconda
quindicina, può avvenire solo con la stessa compagnia che ha
rilasciato lultimo certificato e contrassegno, la quale, peraltro,
è obbligata a risarcire i danni verso terzi che si dovessero
causare nei primi 15 giorni oltre la scadenza, vigente appunto la disposizione
del comma 2 dellart. 1901 del c.c., salvo poi rivalersi sullassicurato.
Diversamente, dovrebbe risultare una disdetta da parte di uno dei contraenti
che fa cessare la copertura, come abbiamo già detto, alla scadenza
risultante dal certificato.
Ciò è possibile solo se non cè stata disdetta
da una delle parti contraenti. Diversamente il contratto si interrompe
esattamente alle ore 24,00 del giorno indicato sul contrassegno e sul
certificato.
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