Il Quesito del giorno
La valenza dell’art. 1901 del codice civile nell’ambito
della disciplina dell’assicurazione RCA

a cura di Ernesto Forino

Nell’ipotesi di assicurazione scaduta da 15 giorni, è possibile attivare una nuova polizza con altra impresa assicuratrice nel periodo compreso tra il 16° ed il 30° giorno e pagare un “quarto” in caso di contestazione dell'art. 193?
Il “NO” è opinione diffusa anche se il codice, in tal senso, è alquanto sibillino, perché la dicitura “...quando l'assicurazione sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi...” non fa espresso riferimento al ripristino della vecchia polizza!
Se poi consideriamo che in termini pratici non cambia assolutamente nulla, in quanto la “vecchia” assicurazione non risarcirebbe, comunque, eventuali danni causati nel periodo scoperto, ben non si capisce questa sorta di “garantismo” nei confronti della stessa impresa assicuratrice a discapito di quella “nuova” che, al contrario, meriterebbe “maggiore attenzione” per il solo fatto che, quasi sempre, risulta economicamente più conveniente per il conducente. E risparmiare... non è detto!.

Lettera firmata

***

Riteniamo alquanto improbabile una possibilità prospettata dal lettore, posto che la compagnia di assicurazione – ove non via sia stata preventiva disdetta dell’assicurato - rimane comunque obbligata al risarcimento verso i terzi del danno verificatosi entro il 15° giorno dalla scadenza indicata sul certificato di assicurazione, fermo restando la possibilità di rivalersi poi sull’assicurato.
Certo, in teoria l’assicurato potrebbe presentarsi presso una compagnia diversa e chiedere un nuovo contratto, ma in questo caso, il contraente, non potendo consegnare “l’attestato di rischio” che la compagnia precedente è obbligata a rilasciare in caso di disdetta del contratto, rischia di entrare nella classe più alta pagando perciò un premio certamente maggiore. Quanto poi alla possibilità di avvalersi della facoltà del pagamento della sanzione ridotta ad un quarto, se si dimostra di aver attivato la coperture nei successivi quindici giorni, anche questa ipotesi è da scartare.
Infatti, il comma due dell’art. 193 richiama il termine indicato dall’art. 1901 del c.c., il quale ultimo stabilisce che: “2) Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”. Tale richiamo fa chiaramente intendere che la riattivazione della copertura assicurativa nella seconda quindicina, può avvenire solo con la stessa compagnia che ha rilasciato l’ultimo certificato e contrassegno, la quale, peraltro, è obbligata a risarcire i danni verso terzi che si dovessero causare nei primi 15 giorni oltre la scadenza, vigente appunto la disposizione del comma 2 dell’art. 1901 del c.c., salvo poi rivalersi sull’assicurato.
Diversamente, dovrebbe risultare una disdetta da parte di uno dei contraenti che fa cessare la copertura, come abbiamo già detto, alla scadenza risultante dal certificato.
Ciò è possibile solo se non c’è stata disdetta da una delle parti contraenti. Diversamente il contratto si interrompe esattamente alle ore 24,00 del giorno indicato sul contrassegno e sul certificato.