Il Quesito del giorno
Patente di guida: esami e regole
a cura di Ernesto Forino

Spett.le Associazione,
ho avuto modo di apprezzare la Vs. professionalità attraverso la rivista. Gradirei avere una consulenza in merito alla nuova normativa che tra poco entrerà in vigore, per la conduzione di ciclomotori da parte di minorenni. In particolare, su consiglio di un mio amico, ho iscritto mio figlio che ha già compiuto i 16 anni, presso un autoscuola locale ove sta preparando gli esami (teoria e pratica) per il rilascio della patente di guida cat. A. Ciò in quanto (così mi è stato detto) al compimento del 18° anno, essendo già in possesso di quella patente, per il rilascio di quella cat. B, dovrebbe sostenere solamente l'esame di guida (ciò corrisponde a verità? ). Inoltre, essendo al momento già in possesso del "foglio bianco" che sin d'ora lo abilita alla conduzione di motocicli 125 cc, può il ragazzo, munito di tale documento condurre il ciclomotore in suo possesso?
Eventualmente in quale infrazione può incorrere? Certamente è dato per scontato che potrà regolarmente condurre lo stesso ciclomotore, una volta conseguita la patente cat. A.

Lettera firmata

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Le disposizioni che regolano gli esami di idoneità sono frutto di decreti ministeriali che ne disciplinano le modalità.
Questi aspetti, quindi, riguardano più l'organo tecnico che quello preposto ai controlli. In ogni caso, proprio per l'atipicità del quesito, abbiamo interpellato il locale  Dipartimento dei trasporti terresti che ci ha confermato l’indirizzo secondo cui il titolare di patente di cat. A che intenda poi conseguire la patente di categoria B, è chiamato a sostenere la sola prova pratica. Per la prova teorica resta valido l'esame sostenuto per il conseguimento della prima patente.
Quanto al secondo quesito, trattandosi, invece, di materia propria del Codice, riteniamo di poter affermare che la sola autorizzazione per esercitarsi alla guida di motocicli, non consente al minore degli anni 18 di condurre ciclomotori se non ha conseguito una delle patenti o il cosiddetto "patentino".
Tuttavia,è doveroso segnalare che il Servizio Polizia Stradale presso il Ministero dell’Interno, con una circolare diretta a tutti i Reparti della Specialità, ha espresso un indirizzo - che riteniamo di poter condividere - secondo cui la titolarità, per il minorenne, dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida per la patente di cat. A1, è da ritenersi titolo valido anche per la guida dei ciclomotori, purché l'esercitazione avvenga in luoghi poco frequentati.