Il Quesito del giorno
Le conseguenze per chi non fornisce
i dati di chi guida

a cura di Ernesto Forino

Vorrei cortesemente chiederVi cosa accade di preciso nel caso in cui venga rilevata una infrazione ai sensi dell'art. 142 comma 9° Cds a mezzo di postazione fissa autovelox, in assenza di agenti accertatori, quando successivamente il proprietario del veicolo si veda recapitare a casa la contravvenzione corredata di decurtazione di dieci punti e sanzione accessoria della sospensione della patente, e non sia in grado di specificare chi si trovasse effettivamente alla guida del veicolo, in quanto esso viene utilizzato anche da numerosi familiari. Può almeno evitare di vedersi sospesa la patente, visto che il conducente non è stato immediatamente identificato e egli successivamente, suo malgrado, non è in grado di individuarlo? Deve, inoltre, passivamente vedersi decurtare dieci punti solo perché nessuno dei familiari dice di ricordarsi di aver utilizzato il veicolo in quel luogo e a quell'ora? Preciso che il proprietario è, tra l'altro, in grado di provare per testi che quel giorno si trovava da tutt'altra parte e non alla guida del proprio mezzo. Grazie Infinite.

Lettera firmata

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Comprendiamo lo stupore del lettore ma, con riferimento alla decurtazione del punteggio, ove il veicolo sia intestato a persona fisica, non c'è strada da percorrere, almeno per il momento. La norma - art. 126bis, è tassativa da questo punto di vista. Per quel che può valere, al momento, c'è già una rimessione del giudizio alla Corte Costituzionale, da parte di più Giudici di Pace, che, a seguito di ricorso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 126bis nella parte in cui è prevista la decurtazione del punteggio nei confronti del proprietario ove questi non comunichi chi si trovava alla guida. Per ciò che riguarda, invece, l'applicazione della sanzione accessoria, ebbene, lì non ci siamo.
L'organo accertatore non potrà procedere alle segnalazioni del caso se non è certa l'identificazione del conducente.
Ove procedesse ugualmente nei confronti del proprietario, ci sono tutti i presupposti per proporre opposizione al provvedimento che sarà eventualmente emesso dalla prefettura competente. Suggeriamo, quindi, ove non fosse allegato specifico invito a presentarsi presso un  ufficio di polizia per presentare documenti o rilasciare dichiarazioni (nel qual caso occorrerà comunque aderire all'invito per evitare una ulteriore contestazione per violazione dell'art. 180, comma 8), di inviare comunque una dichiarazione in cui si attesta, dato il notevole lasso di tempo intercorso fra l'accertamento e la notifica e la circostanza che il veicolo è utilizzato da più componenti il nucleo familiare, di non essere in grado di comunicare le generalità della persona che si trovava alla guida all'atto dell'accertamento della violazione stessa. Se non altro la dichiarazione inviata potrà formare oggetto di prova davanti al G.d.P. qualora si fosse costretti a presentare opposizione per la sospensione della patente.