Il Quesito del giorno
Chi decide l'imposizione dei limiti massimi di velocità?
a cura di Ernesto Forino

In questi giorni l'argomento principale di qualsiasi notiziario o giornale è il nuovo codice della strada: la patente a punti.
Un giorno i dati dimostrano che il timore di "perdere punti" spaventa gli automobilisti e li rende più sensibili al rispetto delle leggi, il giorno dopo i dati sono contrastanti ed i segnali preoccupanti e subito si parla di rivedere alcuni commi della Legge appena entrata. Io invece vorrei che mi aiutaste a capire un'altra cosa: chi stabilisce qual è il limite massimo di velocità di una strada.
Perché in Italia ci sono tantissime strade a scorrimento veloce, lontano dai centri abitati dove inspiegabilmente appaiono cartelli segnaletici di divieto di superare i 30 km o in casi più fortunati i 50.
Dato che in questi giorni le forze armate erano tutte schierate e munite di autovelox per colpire noi poveri guidatori, mi chiedo chi controlla che certi segnali non abbiano come unico scopo quello di far entrare nella cassa di qualcuno tante multe, ed ahimè togliere dei punti?.

Lettera firmata

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In primo luogo riteniamo utile segnalare al lettore che, nonostante i suoi dubbi, è sempre buona regola, oltrechè obbligatorio, osservare la segnaletica stradale, anche con riferimento ai limiti massimi di velocità, ancorchè illegittimamente apposta.
Quanto allo specifico della domanda, la legge (il Codice della Strada - art. 37) demanda all'Ente proprietario della strada (ANAS, provincia, comune, o ente concessionario) l'onere di stabilire limiti massimi di velocità, inferiori a quelli espressamente già individuati al 1° comma dell'art. 142. Quanto ai criteri da seguirsi, riteniamo che il comma 2 dell'articolo ora citato - che riportiamo - possa ampiamente rispondere al quesito del lettore:
"2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario."
Si segnala, da ultimo, che chiunque può proporre ricorso al Ministero delle infrastrutture, entro sessanta giorni, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione delle segnaletica stradale, ivi compresa quella relativa ai limiti di velocità.