In questi giorni l'argomento principale di qualsiasi notiziario o giornale
è il nuovo codice della strada: la patente a punti.
Un giorno i dati dimostrano che il timore di "perdere punti"
spaventa gli automobilisti e li rende più sensibili al rispetto
delle leggi, il giorno dopo i dati sono contrastanti ed i segnali preoccupanti
e subito si parla di rivedere alcuni commi della Legge appena entrata.
Io invece vorrei che mi aiutaste a capire un'altra cosa: chi stabilisce
qual è il limite massimo di velocità di una strada.
Perché in Italia ci sono tantissime strade a scorrimento veloce,
lontano dai centri abitati dove inspiegabilmente appaiono cartelli segnaletici
di divieto di superare i 30 km o in casi più fortunati i 50.
Dato che in questi giorni le forze armate erano tutte schierate e munite
di autovelox per colpire noi poveri guidatori, mi chiedo chi controlla
che certi segnali non abbiano come unico scopo quello di far entrare nella
cassa di qualcuno tante multe, ed ahimè togliere dei punti?.
Lettera
firmata
***
In
primo luogo riteniamo utile segnalare al lettore che, nonostante
i suoi dubbi, è sempre buona regola, oltrechè obbligatorio,
osservare la segnaletica stradale, anche con riferimento ai limiti
massimi di velocità, ancorchè illegittimamente apposta.
Quanto allo specifico della domanda, la legge (il Codice della Strada
- art. 37) demanda all'Ente proprietario della strada (ANAS, provincia,
comune, o ente concessionario) l'onere di stabilire limiti massimi
di velocità, inferiori a quelli espressamente già individuati
al 1° comma dell'art. 142. Quanto ai criteri da seguirsi, riteniamo
che il comma 2 dell'articolo ora citato - che riportiamo -
possa ampiamente rispondere al quesito del lettore:
"2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi,
diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti
di strada quando lapplicazione al caso concreto dei criteri indicati
nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo
le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
Gli enti proprietari della strada hanno lobbligo di adeguare tempestivamente
i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto
a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può
anche disporre limposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto
lente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti
dellente proprietario."
Si segnala, da ultimo, che chiunque può proporre ricorso al Ministero
delle infrastrutture, entro sessanta giorni, contro i provvedimenti
e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione delle segnaletica
stradale, ivi compresa quella relativa ai limiti di velocità.
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