In data 22 luglio un nostro autista ha preso una contravvenzione da noi
pagata regolarmente il 25 dello stesso mese. Successivamente ci è
stata notificata tale multa il 15 settembre 2003 con un numero diverso
di verbale. Con riferimento al suddetto verbale, ci chiediamo il perché
di questa nuova notifica, visto che lautista è nostro dipendente
e la multa era stata già pagata.
Lettera
firmata
***
Sul
punto si chiarisce che alla data di contestazione al conducente della
violazione di cui all'art. 174, comma 4 del Cds., era vigente l'ottavo
comma dello stesso articolo, nella nuova formulazione introdotta dalla
lett. e), comma 14, dell'art. 3, del Decreto legge 27 giugno 2003, n.
151, che così recitava:
Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative
previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario
del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché
al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale.
Questo giustifica la successiva notifica al proprietario del mezzo con
distinto verbale, che scaturisce da una precisa responsabilità
stabilita dalla legge, vigente all'epoca dei fatti, sia per il proprietario,
sia per l'impresa da cui dipende il conducente, sia nei confronti del
committente. Tale previsione legislativa non è stata poi ripetuta
dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modificazione,
l'originario D.L. 151/2003.
Ciò determina, a far data dal 30 giugno 2003 sino al 12 agosto
2003, giorno in cui è stata promulgata la legge di
conversione e le cui modifiche sono entrate in vigore il giorno successivo,
che la vigenza delle norme prevedevano la responsabilità
del proprietario non in solido con l'autore della violazione, bensì
una responsabilità in proprio.
Da qui la contestazione con separato verbale.
|