Il nuovo art. 126 -bis del C.d.S. al comma 2 stabilisce che, nel caso
di mancata identificazione del conducente, la segnalazione per la decurtazione
dei punti della patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario
del veicolo, salvo che esso non comunichi entro 30 giorni i dati personali
e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
In merito si desidera conoscere:
- se il verbale viene notificato a persona fisica e questa non da
comunicazione nei termini, perché si ritiene responsabile della
violazione, può essere passibile della sanzione prevista dall'art.
180, comma 8, del C.d.S.?
- se la stessa persona fisica entro 30 giorni comunica di non essere in
grado di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione, perché il veicolo è utilizzato
da diverse persone della famiglia, è passibile lo stesso della
decurtazione dei punti?
- se, invece, trattasi di persona giuridica e nei termini di 30 giorni
l'amministratore comunica di non essere in grado di fornire i dati personali
e della patente del conducente, in quanto il veicolo e' utilizzato da
più persone per motivi aziendali, il legale rappresentante della
società e' passibile della sanzione di cui al citato art. 180 e
della decurtazione dei punti.
Lettera
firmata
***
Quanto
al primo punto, esiste la possibilità di applicare anche la sanzione
di cui all'art. 180, solo se nel verbale, o con atto allegato, è
fatto specifico invito all'intestatario di presentarsi
presso un ufficio di polizia per le comunicazioni richieste. E'
il caso in cui all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida. L'organo di polizia
è tenuto ad accertare chi si trovava alla guida ed impone,
in forza dell'art. 180 - comma 8 - l'obbligo di presentarsi. In questo
caso la sanzione scatterebbe non per le omesse comunicazioni, ma solo
per il fatto di non essersi presentato (la norma, infatti stabilisce
che "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorità di presentarsi,... per...").
Tutto questo non si verificherà se manca l'invito a presentarsi.
Relativamente alla seconda domanda, l'omettere la comunicazione fa automaticamente
scattare la decurtazione del punteggio a carico dell'intestatario del
mezzo. E ciò per espressa previsione di legge.
Per il punto tre, così come la norma penalizza l'intestatario
con la decurtazione se non comunica, analogamente, nel caso di proprietario
identificabile in persona giuridica, le omesse comunicazioni comportano
l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8° dell'art.
180: euro 343,35. Allo stato dei fatti non ha pregio la circostanza
secondo la quale il proprietario - fisico o giuridico - non ricorda
e non comunica. Nel primo caso il soggetto soggiacerà alla decurtazione
del punteggio, nel secondo si applicherà la sola sanzione pecuniaria.
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