Il Quesito del giorno
La patente deteriorata
a cura di Ernesto Forino


Volevo sapere per favore, in caso di patente di guida deteriorata (illeggibile, foto vecchia data di rilascio illeggibile ecc) cosa si applica in base alle norme vigenti? Sicuro del vostro aiuto, ringrazio per l'attenzione

Lettera firmata

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Il problema è molto sentito al punto che, qualche tempo fa, il Ministero dell'interno ‚ Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi, ha girato alle Prefetture un parere (Prot. n. M/2413-15 del 4 ottobre 1999) avente per oggetto: ěPatenti illeggibili da duplicareî, con il quale si afferma, in modo molto generico, che ě...gli organi di polizia sono comunque legittimati a ritirare la patente illeggibile. Tale legittimazione può desumersi implicitamente dal riconoscimento di un principio generale in forza del quale l'organo che esercita la vigilanza sul possesso di un titolo abilitativo soggetto all'obbligo di esibizione al pubblico ufficiale, può procedere al ritiro del relativo documento anche fuori da una specifica previsione normativa, ove lo stesso, per effetto di deterioramento, non sia più in condizioni di assolvere alla funzione di certificazione della titolarità dell'autorizzazioneî. Benché quest'indirizzo sia condivisibile, si ritiene che l'assenza di una specifica norma che ne consenta l'immediato ritiro impedisca, di fatto, all'operatore ogni intervento a ciò finalizzato. Questa situazione di stallo dovrebbe trovare adeguato intervento del legislatore nell'ambito del nuovo progetto di riforma del Codice della strada, individuando precise modalità di esecuzione per il ritiro di documenti deteriorati. Allo stato attuale, non rinvenendosi alcuna norma che ne giustifichi il ritiro, né sembra potersi applicare una qualsiasi sanzione amministrativa, si ritiene che l'unica strada percorribile sia quella di rilevare gli estremi del documento (ovviamente quelli possibili in relazione allo stato del documento), identificare il titolare e segnalare il tutto all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (l'ex MCTC). Sarà poi quest'ufficio, se lo riterrà opportuno, adottare i provvedimenti o le iniziative del caso. Ovviamente, in considerazione anche delle modifiche introdotte dai D.P.R. 104 e 105 del 9 marzo 2000, che hanno ridisciplinato le modalità per il rilascio dei duplicati della patente di guida e della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione e deterioramento, è bene invitare l'utente, in quest'ultimo caso, a presentarsi presso l'ufficio provinciale della D.T.T. per richiedere il relativo duplicato.