Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni in materia di scadenza di validità dei documenti d’identità e di riconoscimento – scadenza di validità della patente di guida.
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SITEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L’INTERMODALITA’
Prot. n. 6193
Roma, 5 marzo 2012
OGGETTO: Art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni in materia di scadenza di validità dei documenti d’identità e di riconoscimento –
scadenza di validità della patente di guida.
Come è noto, l’articolo 7 del decreto legge di cui all’oggetto ha, tra l’altro, stabilito che i documenti di identità e di riconoscimento - di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.P.R. 445/2000 - se rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto legge (10 febbraio u.s.), hanno validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti stata prevista per il documento medesimo.