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www.asaps.itCATEGORIA
VEICOLI
BE
• complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
C1
• autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e’ superiore a
3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri,
oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
C1E
• complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un se-
mirimorchio la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata
del complesso non superi 12000 kg;
• complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata e’ superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del
complesso non superi 12000 kg.
C
• autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore a
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli
autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata
non superi 750 kg;
CE
• complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
D1
• autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi
una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
D1E
• complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata é superiore a 750 kg;
D
• autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveico-
li può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
DE
• complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata supera 750 kg.
I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1,
A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg
(le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici). Ai titolari di patente B speciale é vietata la guida di
autoambulanze.
Le patenti di categoria C, CE, D e DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2011 (con decorrenza 19 gennaio
2013), consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B.
Schede operative 2016