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CATEGORIA

VEICOLI

BE

• complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi

ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

C1

• autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e’ superiore a

3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri,

oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui

massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

C1E

• complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un se-

mirimorchio la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata

del complesso non superi 12000 kg;

• complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un

semirimorchio la cui massa autorizzata e’ superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del

complesso non superi 12000 kg.

C

• autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore a

3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli

autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata

non superi 750 kg;

CE

• complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un

semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

D1

• autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi

una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un

rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

D1E

• complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui

massa massima autorizzata é superiore a 750 kg;

D

• autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveico-

li può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

DE

• complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui

massa massima autorizzata supera 750 kg.

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1,

A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg

(le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici). Ai titolari di patente B speciale é vietata la guida di

autoambulanze.

Le patenti di categoria C, CE, D e DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2011 (con decorrenza 19 gennaio

2013), consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B.

Schede operative 2016