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SOGGETTI ESCLUSI DAL DIVIETO (art. 3 D.M. 22.12.2015)

1. Il divieto di cui all’articolo 1 NON trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,

anche se circolano scarichi:

a)

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti

(Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali –gas, luce, acqua- con documentazione a bordo da

esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc.);

b)

militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c)

utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d)

delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle

amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’ammi-

nistrazione comunale;

e)

appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché con-

trassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione

rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo

22 luglio 1999, n. 26, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuato durante i giorni di divieto, trasporti

legati

esclusivamente

ai servizi postali;

f)

del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g)

adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;

h)

adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od

effettuate nelle quarantotto ore;

i)

adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l)

adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea

documentazione;

m)

adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1)

giornali, quotidiani e periodici;

m 2)

prodotti per uso medico;

m 3)

latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino

latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni

di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile

su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n)

classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite

al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29

ottobre 1999, n. 461;

o)

costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per

animali da allevamento;

p)

adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q)

per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r )

per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, deri-

vati del latte freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all’allevamento, uova da cova

con specifica attestazione all’interno della scheda di trasporto o del documento equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o

provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indi-

catori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a

0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:

a)

per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito

del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle

operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b)

per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da do-

cumentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, purché tali veicoli non si trovino ad una

distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c)

per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori

impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Veicoli pesanti - Limitazioni alla circolazione,

fuori dal centro abitato, nei giorni festivi