![Show Menu](styles/mobile-menu.png)
![Page Background](./../common/page-substrates/page0003.png)
3
Schede operative 2016
www.asaps.it1a
VEICOLI PER I QUALI TROVA APPLICAZIONE IL DIVIETO
Il divieto di circolazione trova applicazione nei confronti dei seguenti veicoli quando circolano fuori dei centri
abitati:
- autoveicoli di peso complessivo superiore a 7,5 t, anche se scarichi, purché non adibiti al trasporto di persone o se immatricolati per
uso speciale non atti al carico;
- veicoli di qualunque peso complessivo, adibiti al trasporto di merci pericolose;
- macchine agricole ed operatrici, quando circolano su strade di interesse nazionale.
2
ANTICIPI E POSTICIPI DELL’INIZIO O DEL TERMINE DEL DIVIETO (art. 2 del D.M. 22.12.2015)
Per alcune categorie di trasporti, soggetti al divieto, al fine di soddisfare esigenze specifiche, sono previste
deroghe rispetto all’inizio e/o al termine del divieto stesso, secondo i criteri indicati di seguito:
1.
Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di
destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un
solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero – come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 e
successive modifiche - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo
di riposo- di un posticipo di ore quattro.
2
. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto
è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario
di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
3
. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in
posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino- Orbassano, Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smi-
stamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa
anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate
tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine
di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea docu-
mentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da
un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest’ultimo
non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga è
accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si
avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
5.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del
territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di tra-
ghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati
in trasporti combinati-strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti
31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti
e della Navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viag-
gio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.1 non trova applicazione.
6.
Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammoder-
namento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documenta-
zione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto
è anticipato di 2 ore.
7.
Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vatica-
no, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
8.
Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di ec-
cezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
DivietoCirc.