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Al votro servizio

a guida di veicoli senza avere conseguito la corrispondente

patente è punita con la sanzione

amministrativa

da € 5.000,00

a € 30.000,00 (p.m.r. entro 60 gg € 5.000,00 - pagamento entro

5 gg € 3.500,00 - pagamento oltre 60 gg. € 15.000,00) così

come modificato dall'art. 1, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

che ha depenalizzato la sanzione prevista dall'art. 116, comma

15, C.d.S. (ex ammenda).

Il sistema sanzionatorio riconducibile all’art. 116, commi 15 e

17, C.d.S. trova applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli

a) senza avere conseguito la patente (tale violazione, per effetto

della previsione della patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori

senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC);

b) con patente revocata (occorre che il provvedimento di revoca

sia stato già notificato all’interessato);

c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente

inidoneo alla guida dalla Commissione Medica

Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti

fisici o psichici richiesti (la violazione è commessa

da chiunque guida dopo l’esito negativo della visita

medica, anche se non è stato ancora emesso

nei sui confronti un formale provvedimento di

revoca).

La sanzione si applica anche al conducente di

macchine agricole ed operatrici privo di patente

(vedasi art. 124, comma 4, C.d.S.), al titolare di

patente di guida, rilasciata da uno Stato estero

durante il

provvedimento di inibizione

emesso

dal Prefetto per avere commesso una violazione

del Codice della Strada dalla quale derivava la

sanzione amministrativa accessoria della revoca

della patente di guida (vedasi artt. 135, comma

7 e 136-ter, comma 3, C.d.S.), nonché in caso

di guida con patente rilasciata da uno Stato non

appartenente all’UE o allo SEE scaduta di validità

da parte di persona residente in Italia da oltre un

anno (vedasi art. 135, comma 11, C.d.S.).

Nel caso di guida di un autoveicolo omotoveicolo,

senza patente, o dopo che la patente sia stata

negata, sospesa o revocata, la pena é dell'arresto

da sei mesi a tre anni,

qualora si tratti di persona

già sottoposta, con provvedimento definitivo, a

una misura di prevenzione personale (in questo

caso non si applica il sistema sanzionatorio

depenalizzato previsto dall’art. 116 C.d.S., bensì

per specialità la sanzione prevista dall’art. 73 del

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 -

Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione).

FERMO AMMINISTRATIVO

Con la contestazione della violazione si procede al

FermoAmministrativo del veicolo per 3 mesi, ma il

conducente non può essere autorizzato a condurre

il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia (il

divieto va indicato sul verbale di affidamento per

la custodia - si applicando le disposizioni previste

dall'art. 214 C.d.S. e dalla circolare del Ministero

Interno prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del

1° agosto 2014).

Quando non è possibile disporre il fermo

amministrativo (es. circolazione contro la volontà

del proprietario), si applica la sanzione accessoria

della

sospensione della patente di guida

eventualmente posseduta per un periodo

da 3 a 12 mesi

(in questo caso il pagamento

ridotto del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla

contestazione o notificazione della violazione

non è ammesso).

RECIDIVA/REITERAZIONE NEL BIENNIO

Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica

altresì la pena

dell'arresto fino a un anno e la

confiscaamministrativadel veicolo

, configurando

un’autonoma fattispecie di reato.

Essendo l’art. 116, comma 15, C.d.S. un reato

trasformato in illecito amministrativo dal D. Lgs.

15 gennaio 2016, n. 8, allo stesso si applicano

le prescrizioni relative alla

reiterazione

prevista

dall’art. 8-bis della Legge n. 689/81, il cui termine

utile per essere valutata è di

2 anni.

Si precisa che la reiterazione non opera se il

primo illecito non sia stato ancora definito nel

momento in cui è commesso il secondo illecito

della stessa specie, ovvero quando per il primo

illecito si sia provveduto al pagamento in misura

ridotta.

Il giudice penale è anche competente a decidere

sulla violazione e ad applicare con la sentenza

di condanna la sanzione stabilita dalla legge per

la violazione stessa (sanzione amministrativa da

€ 5.000,00 a € 30.000,00).

Il veicolo viene sottoposto a s

equestro

amministrativo ai fini della confisca

(vedasi

art. 224-ter C.d.S.) e si applicano le disposizioni

indicate nella circolare del Ministero Interno prot.

n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014.

La ripetizione dell’illecito determina in ogni caso

l’applicazione della confisca del veicolo

anche

se non rientra nell’ipotesi di reiterazione prevista

dall’art. 8-bis della Legge n. 689/81.

INCAUTO AFFIDAMENTO

Nei confronti del

proprietario

del veicolo o di

chiunque abbia la materiale disponibilità

dello

stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro

la sua volontà, deve essere contestata la sanzione

relativa all’incauto affidamento prevista dall’art. 116,

comma 14, C.d.S., quando ne consenta la guida

o lo affidi a persona che non abbia conseguito

la corrispondente patente (il proprietario del

veicolo

non può ritenersi persona estranea

alla violazione

ai fini dell’applicazione della

sanzione accessoria della confisca amministrativa

del veicolo).

UFFICIO STUDI ASAPS

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aggiornamento sui temi dell’autotrasporto

si può contattare la Fondazione ASAPS

per la sicurezza stradale e urbana

segreteria.fondazione@asaps.it

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GUIDA SENZA PATENTE - Art. 116 C.d.S.

(SINTESI)

Fermo amministrativo - Recidiva / Reiterazione

nel biennio - Incauto affidamento

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