Al votro servizio
a guida di veicoli senza avere conseguito la corrispondente
patente è punita con la sanzione
amministrativa
da € 5.000,00
a € 30.000,00 (p.m.r. entro 60 gg € 5.000,00 - pagamento entro
5 gg € 3.500,00 - pagamento oltre 60 gg. € 15.000,00) così
come modificato dall'art. 1, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
che ha depenalizzato la sanzione prevista dall'art. 116, comma
15, C.d.S. (ex ammenda).
Il sistema sanzionatorio riconducibile all’art. 116, commi 15 e
17, C.d.S. trova applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli
a) senza avere conseguito la patente (tale violazione, per effetto
della previsione della patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori
senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC);
b) con patente revocata (occorre che il provvedimento di revoca
sia stato già notificato all’interessato);
c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente
inidoneo alla guida dalla Commissione Medica
Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti
fisici o psichici richiesti (la violazione è commessa
da chiunque guida dopo l’esito negativo della visita
medica, anche se non è stato ancora emesso
nei sui confronti un formale provvedimento di
revoca).
La sanzione si applica anche al conducente di
macchine agricole ed operatrici privo di patente
(vedasi art. 124, comma 4, C.d.S.), al titolare di
patente di guida, rilasciata da uno Stato estero
durante il
provvedimento di inibizione
emesso
dal Prefetto per avere commesso una violazione
del Codice della Strada dalla quale derivava la
sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida (vedasi artt. 135, comma
7 e 136-ter, comma 3, C.d.S.), nonché in caso
di guida con patente rilasciata da uno Stato non
appartenente all’UE o allo SEE scaduta di validità
da parte di persona residente in Italia da oltre un
anno (vedasi art. 135, comma 11, C.d.S.).
Nel caso di guida di un autoveicolo omotoveicolo,
senza patente, o dopo che la patente sia stata
negata, sospesa o revocata, la pena é dell'arresto
da sei mesi a tre anni,
qualora si tratti di persona
già sottoposta, con provvedimento definitivo, a
una misura di prevenzione personale (in questo
caso non si applica il sistema sanzionatorio
depenalizzato previsto dall’art. 116 C.d.S., bensì
per specialità la sanzione prevista dall’art. 73 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 -
Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione).
FERMO AMMINISTRATIVO
Con la contestazione della violazione si procede al
FermoAmministrativo del veicolo per 3 mesi, ma il
conducente non può essere autorizzato a condurre
il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia (il
divieto va indicato sul verbale di affidamento per
la custodia - si applicando le disposizioni previste
dall'art. 214 C.d.S. e dalla circolare del Ministero
Interno prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del
1° agosto 2014).
Quando non è possibile disporre il fermo
amministrativo (es. circolazione contro la volontà
del proprietario), si applica la sanzione accessoria
della
sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo
da 3 a 12 mesi
(in questo caso il pagamento
ridotto del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla
contestazione o notificazione della violazione
non è ammesso).
RECIDIVA/REITERAZIONE NEL BIENNIO
Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica
altresì la pena
dell'arresto fino a un anno e la
confiscaamministrativadel veicolo
, configurando
un’autonoma fattispecie di reato.
Essendo l’art. 116, comma 15, C.d.S. un reato
trasformato in illecito amministrativo dal D. Lgs.
15 gennaio 2016, n. 8, allo stesso si applicano
le prescrizioni relative alla
reiterazione
prevista
dall’art. 8-bis della Legge n. 689/81, il cui termine
utile per essere valutata è di
2 anni.
Si precisa che la reiterazione non opera se il
primo illecito non sia stato ancora definito nel
momento in cui è commesso il secondo illecito
della stessa specie, ovvero quando per il primo
illecito si sia provveduto al pagamento in misura
ridotta.
Il giudice penale è anche competente a decidere
sulla violazione e ad applicare con la sentenza
di condanna la sanzione stabilita dalla legge per
la violazione stessa (sanzione amministrativa da
€ 5.000,00 a € 30.000,00).
Il veicolo viene sottoposto a s
equestro
amministrativo ai fini della confisca
(vedasi
art. 224-ter C.d.S.) e si applicano le disposizioni
indicate nella circolare del Ministero Interno prot.
n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014.
La ripetizione dell’illecito determina in ogni caso
l’applicazione della confisca del veicolo
anche
se non rientra nell’ipotesi di reiterazione prevista
dall’art. 8-bis della Legge n. 689/81.
INCAUTO AFFIDAMENTO
Nei confronti del
proprietario
del veicolo o di
chiunque abbia la materiale disponibilità
dello
stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro
la sua volontà, deve essere contestata la sanzione
relativa all’incauto affidamento prevista dall’art. 116,
comma 14, C.d.S., quando ne consenta la guida
o lo affidi a persona che non abbia conseguito
la corrispondente patente (il proprietario del
veicolo
non può ritenersi persona estranea
alla violazione
ai fini dell’applicazione della
sanzione accessoria della confisca amministrativa
del veicolo).
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GUIDA SENZA PATENTE - Art. 116 C.d.S.
(SINTESI)
Fermo amministrativo - Recidiva / Reiterazione
nel biennio - Incauto affidamento
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