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di Giordano Biserni*

Giurisprudenza

a cura di Franco Corvino

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La Cassazione ribadisce per la terza volta: la manomissione

del tachigrafo è un reato penale

È vero, non siamo un paese di

common law

, vale a dire quelli in cui la giurisprudenza

costituisce un precedente che ha lo stesso valore di una vera e propria legge, però

questa ennesima sentenza della Cassazione sulla manomissione del tachigrafo

digitale lascia comunque il segno. Perché,

per la terza volta precisa a chiare

lettere che la normativa del codice della strada non è speciale rispetto a

quella del codice penale

(e di conseguenza prevalente),

ma agisce su un

terreno diverso

. Quindi, a chi

altera, manomette o se preferite “tarocca” lo

strumento per la registrazione dei tempi di guida e di riposo, non si applicano

semplicemente le sanzioni previste dall’art. 179 del codice della strada,

quanto piuttosto l’art. 437 del codice penale

che prevede che «chiunque

omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri

o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la

reclusione da sei mesi a cinque anni

».

E, come si scriveva Agatha Christie, tre indizi o, meglio in questo caso, tre giudizi, fanno una prova.

Il fatto preso in esame dalla

Cassazione Penale, Sez. 1, 12 luglio 2017, n. 34107

è quello di un autista che,

nell’ottobre 2013, aveva inserito una calamita per bloccare il funzionamento del tachigrafo. Gli inquirenti gli

contestavano il reato penale previsto dall’art. 437 c.p., ma il Gup del Tribunale di Livorno chiudeva la questione

con una sentenza di non luogo a procedere. In pratica, nel caso in questione, riteneva non si potesse ravvisare

un reato penale.

La successiva impugnazione però da parte del Procuratore Generale di Firenze portava la questione in Cassazione,

che a quel punto riprendeva esattamente le argomentazioni già esposte dalle precedenti sentenze. Vale a dire

quella che segna una doppia linea di demarcazione tra la fattispecie penale e quella amministrativa nel dolo,

nella volontà specifica cioè di operare un raggiro, presente nella prima ma non nella seconda, e nei destinatari

delle norme che nel caso del reato penale sono coloro che hanno di fatto effettuato la manomissione, nel caso

della sanzione amministrativa sono chi «“circola” o “il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto.....

che mette in circolazione" un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con “cronotachigrafo manomesso oppure

non funzionante”, punendoli anche se non sono autori della manomissione».

Ciò non toglie che, precisa la Cassazione, siano «

applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe

le norme

». Vale a dire la contestazione del reato penale non esclude l’applicazione della sanzione amministrativa.

Sulla base di questa decisione la Cassazione ha annullato la Sentenza e ha rimesso gli atti al giudice delle

indagini preliminare del Tribunale di Livorno per l’ulteriore corso del processo.

da uominietrasporti.it

Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art.

168 bis c.p. - Conseguenze - Estinzione del reato -

Sanzione amministrativa accessoria della sospensione

della patente di guida - Applicabilità da parte del

giudice penale - Esclusione - Competenza del Prefetto

ex art. 224 c.s. - Sussistenza.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la competenza

all’irrogazionedellasanzioneamministrativaaccessoriadella

sospensione della patente di guida in caso di estinzione

del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art.

168-ter c.p., va individuata in capo al Prefetto, ai sensi

dell’art. 224, comma terzo, c.s..

(Cass. Pen., sez. IV,

13 luglio 2016, n. 29639)

[Riv-1609P671] (Artt. 186,

224 cs.)

Sosta, fermata e parcheggio - Limitazioni nei centri

abitati - Sosta in area di parcheggio a pagamento senza

l’esposizione del relativo tagliando - Opposizione ad

ordinanza-ingiunzione-Deliberasindacalediconcessione

del servizio di parcheggio - Disapplicazione da parte

del giudice - Ammissibilità - Esclusione.

Nel giudizio d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente

ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per

violazione del codice della strada, il giudice ordinario

ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della

disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti

direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria,

sicché, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria

per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento

senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto

versamento della somma dovuta, il controllo del giudice

non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità

della deliberazione della giunta comunale di concessione

della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non

si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia

nell’adozione dell’ordinanza opposta.

(Cass. Civ., sez.

II, 5 luglio 2016, n. 13659)

[Riv-1609P673] (Artt. 7,

157 cs.)

Guida in stato di ebbrezza -Aggravante di aver causato

un incidente - Configurabilità - Nozione di incidente.

In temadi guida instatodi ebbrezza, ai fini della riconoscibilità

dell’aggravante di cui all’art. 2 bis dell’art. 186 C.d.S. (e

cioè l’avere il conducente in stato di ebbrezza provocato un

incidente stradale), è sufficiente che si sia verificato l’urto

del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita

dalla sede stradale, con conseguente turbativa del traffico

potenzialmente idonea a determinare danni a persone o

cose, nulla rilevando che questi, in ipotesi, non si siano

verificati. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la

Corte, in accoglimento del ricorso della pubblica accusa, ha

annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che

aveva escluso la sussistenza dell’aggravante in un caso

in cui, stando a quanto dichiarato dallo stesso imputato,

questi, a causa del suo stato di ebbrezza, aveva perso

il controllo del veicolo andando quindi ad urtare alcune

autovetture in sosta, peraltro poi non rintracciate).

(Cass.

Pen., sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24696)

[Riv-1609P678]

(Art. 186 cs.)

V

iolazione di sigilli - Cose sottoposte a sequestro -

Autoveicolo - Segnalazioni dello stato di sequestro e

fermo -Apposizione dei sigilli - Indicazione nel verbale

di sequestro - Configurabilità del reato - Assenza

di ulteriori segni esteriori - Necessità - Esclusione.

Qualora, in occasione del sequestro o fermo amministrativo

di un autoveicolo, ai sensi degli artt. 213 e 214 del codice

della strada, sullo stesso, oltre alle segnalazioni dello

stato di sequestro e fermo con le modalità di cui all’art.

394, comma 9, D.P.R. 495/92 e 214, comma 1, c.d.s.,

vengano apposti anche i sigilli, dandone atto nel relativo

verbale, è configurabile il reato di cui all’art. 349 c.p. pur

in assenza di segni ulteriori oltre a quelli già apposti.

(Cass. Pen., sez. III, 24 giugno 2016, n. 26442)

[Riv-

1609P675] (Artt. 213, 2014 cs.)

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione

- Sentenza penale di condanna relativa - Plurime

violazioni del codice della strada che comportino

l’applicazionedella sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della patente - Applicabilità dell’art.

8 L. 24 novembre 1981, n. 689 - Esclusione - Cumulo

materiale - Necessità.

In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia

condanna per una pluralità di violazioni del codice della

strada che comportano l’applicazione della sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente,

deve determinarne la durata complessiva effettuando

la somma dei vari periodi di sospensione previsti per

ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia

dell’art. 8 L. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda

esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non

quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna,

che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate

a limitare l’inflizione di pene eccessive (come nel caso

dell’art. 81 cod. pen.).

(Cass. Pen., sez. IV, 19 maggio

2016, n. 20990)

[Riv-1609P680] (Art. 218 cs.)

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Obbligo

di periodica revisione - Ricorribilità ad altri mezzi di

attestazioneodimostrazionedel corretto funzionamento

- Esclusione - Fondamento.

Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale

dell’art. 45, comma 6, del D.L.vo n. 285 del 1992 (Corte cost.

n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione

della velocità devono essere periodicamente tarate e

verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone

consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi

quali le certificazioni di omologazione e conformità.

(Cass.

Civ., sez. II, 11 maggio 2016, n. 9645)

[Riv-1609P681]

(Art. 45 cs.)

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Obbligo

di segnalazione della presenza della postazione di

rilevamento - Necessità - Modalità.

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui

limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi

tecnici di controllo, il cartello di avviso della presenza

della postazione di rilevamento deve essere apposto in

modo da garantirne la corretta percepibilità e leggibilità,

ex art. 79, comma 5, del D.P.R. n. 495 del 1992, sicché è

illegittimo l’accertamento eseguitomediante foto-rilevazione

avvenuta prima (nella specie, a più di duecento metri) del

cartello mobile di avviso.

(Cass. Civ., sez. II, 5 maggio

2016, n. 9033)

[Riv-1609P690] (Art. 142 cs.)

Omicidio - Colposo - Aggravanti - Violazione delle

norme sulla circolazione stradale - Sussistenza -

Ragioni.

Ai fini della sussistenza dell’aggravante prevista dall’art.

589, comma secondo, cod. pen., è sufficiente la violazione

della regola generale di cautela di cui all’art. 140 cod.

strada (secondo la quale gli utenti della strada debbono

comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio

per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso

salvaguardata la sicurezza stradale) che, ponendo un

principio informatore della circolazione, è implicitamente

richiamata in ogni contestazione di colpa generica.

(Cass.

Pen., sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18204)

[Riv-1609P694]

(Artt. 140 cs; 589 cp.)

Falsità in atti - In atti pubblici - Falsa denuncia di

smarrimento della patente di guida - Reato di cui

all’art. 483 c.p. - Configurabilità - Ragioni.

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato

in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della

patente di guida, recante l’attestazione di ricezione da

parte dell’organo di polizia, perché l’attestazione stessa

è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha

una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto

necessario per attivare il procedimento amministrativo di

rilascio del duplicato della patente.

(Cass. Pen., sez. VI,

27 aprile 2016, n. 17381) [

Riv-1609P698] (Art. 483 cp.)