www.
asaps
.it
www.
asaps
.it
di Giordano Biserni*
Giurisprudenza
a cura di Franco Corvino
29
28
La Cassazione ribadisce per la terza volta: la manomissione
del tachigrafo è un reato penale
È vero, non siamo un paese di
common law
, vale a dire quelli in cui la giurisprudenza
costituisce un precedente che ha lo stesso valore di una vera e propria legge, però
questa ennesima sentenza della Cassazione sulla manomissione del tachigrafo
digitale lascia comunque il segno. Perché,
per la terza volta precisa a chiare
lettere che la normativa del codice della strada non è speciale rispetto a
quella del codice penale
(e di conseguenza prevalente),
ma agisce su un
terreno diverso
. Quindi, a chi
altera, manomette o se preferite “tarocca” lo
strumento per la registrazione dei tempi di guida e di riposo, non si applicano
semplicemente le sanzioni previste dall’art. 179 del codice della strada,
quanto piuttosto l’art. 437 del codice penale
che prevede che «chiunque
omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri
o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni
».
E, come si scriveva Agatha Christie, tre indizi o, meglio in questo caso, tre giudizi, fanno una prova.
Il fatto preso in esame dalla
Cassazione Penale, Sez. 1, 12 luglio 2017, n. 34107
è quello di un autista che,
nell’ottobre 2013, aveva inserito una calamita per bloccare il funzionamento del tachigrafo. Gli inquirenti gli
contestavano il reato penale previsto dall’art. 437 c.p., ma il Gup del Tribunale di Livorno chiudeva la questione
con una sentenza di non luogo a procedere. In pratica, nel caso in questione, riteneva non si potesse ravvisare
un reato penale.
La successiva impugnazione però da parte del Procuratore Generale di Firenze portava la questione in Cassazione,
che a quel punto riprendeva esattamente le argomentazioni già esposte dalle precedenti sentenze. Vale a dire
quella che segna una doppia linea di demarcazione tra la fattispecie penale e quella amministrativa nel dolo,
nella volontà specifica cioè di operare un raggiro, presente nella prima ma non nella seconda, e nei destinatari
delle norme che nel caso del reato penale sono coloro che hanno di fatto effettuato la manomissione, nel caso
della sanzione amministrativa sono chi «“circola” o “il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto.....
che mette in circolazione" un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con “cronotachigrafo manomesso oppure
non funzionante”, punendoli anche se non sono autori della manomissione».
Ciò non toglie che, precisa la Cassazione, siano «
applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe
le norme
». Vale a dire la contestazione del reato penale non esclude l’applicazione della sanzione amministrativa.
Sulla base di questa decisione la Cassazione ha annullato la Sentenza e ha rimesso gli atti al giudice delle
indagini preliminare del Tribunale di Livorno per l’ulteriore corso del processo.
da uominietrasporti.it
Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art.
168 bis c.p. - Conseguenze - Estinzione del reato -
Sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida - Applicabilità da parte del
giudice penale - Esclusione - Competenza del Prefetto
ex art. 224 c.s. - Sussistenza.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la competenza
all’irrogazionedellasanzioneamministrativaaccessoriadella
sospensione della patente di guida in caso di estinzione
del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art.
168-ter c.p., va individuata in capo al Prefetto, ai sensi
dell’art. 224, comma terzo, c.s..
(Cass. Pen., sez. IV,
13 luglio 2016, n. 29639)
[Riv-1609P671] (Artt. 186,
224 cs.)
Sosta, fermata e parcheggio - Limitazioni nei centri
abitati - Sosta in area di parcheggio a pagamento senza
l’esposizione del relativo tagliando - Opposizione ad
ordinanza-ingiunzione-Deliberasindacalediconcessione
del servizio di parcheggio - Disapplicazione da parte
del giudice - Ammissibilità - Esclusione.
Nel giudizio d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente
ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per
violazione del codice della strada, il giudice ordinario
ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della
disapplicazione, soltanto gli atti amministrativi posti
direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria,
sicché, ove sia stata irrogata una sanzione pecuniaria
per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento
senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto
versamento della somma dovuta, il controllo del giudice
non può estendersi anche agli eventuali vizi di legittimità
della deliberazione della giunta comunale di concessione
della gestione del servizio ad un’impresa privata, che non
si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia
nell’adozione dell’ordinanza opposta.
(Cass. Civ., sez.
II, 5 luglio 2016, n. 13659)
[Riv-1609P673] (Artt. 7,
157 cs.)
Guida in stato di ebbrezza -Aggravante di aver causato
un incidente - Configurabilità - Nozione di incidente.
In temadi guida instatodi ebbrezza, ai fini della riconoscibilità
dell’aggravante di cui all’art. 2 bis dell’art. 186 C.d.S. (e
cioè l’avere il conducente in stato di ebbrezza provocato un
incidente stradale), è sufficiente che si sia verificato l’urto
del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita
dalla sede stradale, con conseguente turbativa del traffico
potenzialmente idonea a determinare danni a persone o
cose, nulla rilevando che questi, in ipotesi, non si siano
verificati. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la
Corte, in accoglimento del ricorso della pubblica accusa, ha
annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che
aveva escluso la sussistenza dell’aggravante in un caso
in cui, stando a quanto dichiarato dallo stesso imputato,
questi, a causa del suo stato di ebbrezza, aveva perso
il controllo del veicolo andando quindi ad urtare alcune
autovetture in sosta, peraltro poi non rintracciate).
(Cass.
Pen., sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24696)
[Riv-1609P678]
(Art. 186 cs.)
V
iolazione di sigilli - Cose sottoposte a sequestro -
Autoveicolo - Segnalazioni dello stato di sequestro e
fermo -Apposizione dei sigilli - Indicazione nel verbale
di sequestro - Configurabilità del reato - Assenza
di ulteriori segni esteriori - Necessità - Esclusione.
Qualora, in occasione del sequestro o fermo amministrativo
di un autoveicolo, ai sensi degli artt. 213 e 214 del codice
della strada, sullo stesso, oltre alle segnalazioni dello
stato di sequestro e fermo con le modalità di cui all’art.
394, comma 9, D.P.R. 495/92 e 214, comma 1, c.d.s.,
vengano apposti anche i sigilli, dandone atto nel relativo
verbale, è configurabile il reato di cui all’art. 349 c.p. pur
in assenza di segni ulteriori oltre a quelli già apposti.
(Cass. Pen., sez. III, 24 giugno 2016, n. 26442)
[Riv-
1609P675] (Artt. 213, 2014 cs.)
Patente - Revoca e sospensione - Sospensione
- Sentenza penale di condanna relativa - Plurime
violazioni del codice della strada che comportino
l’applicazionedella sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente - Applicabilità dell’art.
8 L. 24 novembre 1981, n. 689 - Esclusione - Cumulo
materiale - Necessità.
In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia
condanna per una pluralità di violazioni del codice della
strada che comportano l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente,
deve determinarne la durata complessiva effettuando
la somma dei vari periodi di sospensione previsti per
ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia
dell’art. 8 L. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda
esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non
quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna,
che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate
a limitare l’inflizione di pene eccessive (come nel caso
dell’art. 81 cod. pen.).
(Cass. Pen., sez. IV, 19 maggio
2016, n. 20990)
[Riv-1609P680] (Art. 218 cs.)
Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Obbligo
di periodica revisione - Ricorribilità ad altri mezzi di
attestazioneodimostrazionedel corretto funzionamento
- Esclusione - Fondamento.
Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 45, comma 6, del D.L.vo n. 285 del 1992 (Corte cost.
n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione
della velocità devono essere periodicamente tarate e
verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone
consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi
quali le certificazioni di omologazione e conformità.
(Cass.
Civ., sez. II, 11 maggio 2016, n. 9645)
[Riv-1609P681]
(Art. 45 cs.)
Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Obbligo
di segnalazione della presenza della postazione di
rilevamento - Necessità - Modalità.
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui
limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi
tecnici di controllo, il cartello di avviso della presenza
della postazione di rilevamento deve essere apposto in
modo da garantirne la corretta percepibilità e leggibilità,
ex art. 79, comma 5, del D.P.R. n. 495 del 1992, sicché è
illegittimo l’accertamento eseguitomediante foto-rilevazione
avvenuta prima (nella specie, a più di duecento metri) del
cartello mobile di avviso.
(Cass. Civ., sez. II, 5 maggio
2016, n. 9033)
[Riv-1609P690] (Art. 142 cs.)
Omicidio - Colposo - Aggravanti - Violazione delle
norme sulla circolazione stradale - Sussistenza -
Ragioni.
Ai fini della sussistenza dell’aggravante prevista dall’art.
589, comma secondo, cod. pen., è sufficiente la violazione
della regola generale di cautela di cui all’art. 140 cod.
strada (secondo la quale gli utenti della strada debbono
comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio
per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso
salvaguardata la sicurezza stradale) che, ponendo un
principio informatore della circolazione, è implicitamente
richiamata in ogni contestazione di colpa generica.
(Cass.
Pen., sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18204)
[Riv-1609P694]
(Artt. 140 cs; 589 cp.)
Falsità in atti - In atti pubblici - Falsa denuncia di
smarrimento della patente di guida - Reato di cui
all’art. 483 c.p. - Configurabilità - Ragioni.
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato
in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della
patente di guida, recante l’attestazione di ricezione da
parte dell’organo di polizia, perché l’attestazione stessa
è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha
una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di
rilascio del duplicato della patente.
(Cass. Pen., sez. VI,
27 aprile 2016, n. 17381) [
Riv-1609P698] (Art. 483 cp.)