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di Giordano Biserni*

Giurisprudenza

a cura di Franco Corvino

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Guida stato ebrezza, prelievo ematico presso la struttura sanitaria

di Girolamo Simonato*

La Sentenza emessa dalla

Corte di Cassazione n.

6119/2018,

avente ad oggetto il prelievo ematico effettuato

presso una struttura sanitaria, post incidente stradale, come

ben evidenziato nel punto 3 della predetta, dove si legge:

l'imputato

aveva causato un incidente

,

procedendo a

zig-zag e toccando con il manubrio del velocipede sul quale

viaggiava, unitamente ad un'altra persona, lo specchietto

retrovisore di un'auto che aveva affiancato, così cagionando

la caduta a terra del veicolo

”, porta ad una riflessione sul

dettato normativo di cui all'art. 186 C.d.S..

Proprio al comma 3, viene fatta implicita finalità, che gli

organi di polizia stradale, al fine di acquisire elementi utili, per

motivare la violazione ascritta al predetto articolo, rispettando

le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nonché quella

della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità

fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso

apparecchi portatili. Nel caso di specie, il conducente era ricoverato presso un nosocomio e pertanto, gli operatori

di Polizia Giudiziaria hanno, come si legge nella sentenza, demandato all'autorità sanitaria che:

“il prelievo ematico

effettuato dai sanitari,

su richiesta della polizia giudiziaria, ai fini della verifica del tasso alcolemico

,

sia

utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall'interessato, purché quest'ultimo non

abbia opposto un esplicito rifiuto (Cass., Sez. 4, n. 6755 del 6-11-2012, Rv. 254931; Cass., Sez. 4, n. 6786 del

23-1-2014). Ipotesi quest'ultima integrante estremi di reato e certamente esulante dal caso in disamina, atteso

che risulta del tutto estranea alla regiudicanda la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 7, cod. strada

.”

Effettivamente l'operato degli agenti è quello ben descritto al comma 4 dell'art. 186 C.d.S., il quale afferma che

quando gli accertamenti qualitativi, per la guida in stato di ebrezza alcolica, è previsto che gli organi di polizia

stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento,

oppure, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando.

Il caso di cui alla sentenza, trova fondamento al comma 5 del già citato articolo del C.d.S., in particolare per i

conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico

viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle

accreditate o comunque a tali fini equiparate.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle

lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Nella sentenza i giudici, al punto 4, così si sono espressi:

“Dalle considerazioni appena formulate si evince anche la

manifesta infondatezza dell'assunto secondo

il quale il consenso al prelievo ematico debba necessariamente

essere richiesto all'interessato dalla polizia giudiziaria e non possa essere richiesto dal medico, che è il

soggetto incaricato di effettuare il prelievo.

Abbiamo infatti appena visto come nessun consenso debba essere

richiesto né dalla polizia giudiziaria né dal medico, il quale può senz'altro procedere al prelievo, a meno che non

si trovi di fronte a un rifiuto da parte dell'interessato. Né è dato comprendere sotto quale profilo la mancanza di

un verbale redatto dalla polizia giudiziaria possa inficiare la validità dell'atto, atteso che l'effettuazione del prelievo

e conseguenti analisi sono stati già affettuati. Così come l'eventuale rifiuto risulterà dalla relativa attestazione

del sanitario operante, che è un pubblico ufficiale, titolare di poteri certificativi, ex art. 357 cod. pen.”

Per il collegio giudicante, il ricorso manifestava una infondatezza tale da determinare l'inammissibilità, con la

conseguente condanna del ricorrente.

* Consigliere Nazionale ASAPS

Ipotesi di cui all’art. 186 bis, comma 3, c.d.s. – Fattispecie

autonoma di reato – Esclusione – Aggravante dell’ora

notturna – Applicabilità.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la disposizione di

cui all’art. 186 bis comma terzo C.d.S. - che prevede

un aumento di pena nel caso in cui le condotte di cui

all’articolo 186, comma secondo, lettere a), b) e c) siano

poste in essere da conducenti di età inferiore a ventuno

anni, da neo-patentati o da chi esercita professionalmente

l’attività di trasporto di persone o di cose - non delinea

una autonoma fattispecie incriminatrice rispetto a

quella di cui al medesimo articolo 186, sicchè ad essa è

riferibile l’aggravante dell’ora notturna prevista dall’art. 186,

comma secondo sexies C.d.S

. (Cass. Pen., sez. IV, 8marzo

2016, n. 9592)

[Riv-1609P733] (Artt. 176; 186-bis cs.).

Omesso pagamento del pedaggio autostradale –

Configurabilità – Presupposti.

Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi,

al termine di un viaggio in autostrada, non provveda al

pagamento del pedaggio, dichiarandosi impossibilitato ad

adempiere, essendo sufficiente, quanto alla dissimulazione

dello stato di insolvenza, anche il silenzio serbato al

momento della ricezione del talloncino all’ingresso

in autostrada.

(Cass. Pen., sez. II, 21 marzo 2016,

n. 11686)

[Riv-1609P733] (Artt. 641 cp.; 176 cs.).

Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli –

Tamponamento – Presunzione di pari responsabilità ex

art. 2054, comma 2, c.c. –Esclusione –Responsabilitàdel

tamponante–Oneredellaprovaliberatoria–Configurabilità.

In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di

pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054,

comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod.

strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della

distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale

grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando

che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in

parte a lui non imputabile, che può consistere anche

nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un

ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale

andamento della circolazione stradale.

(Cass. Civ., sez.

III, 21 aprile 2016, n. 8051) [

Riv-1609P734] (Art. 149 cs.).

Mancata indicazione, sul retro del cartello stradale,

degli estremi della relativa ordinanza di apposizione

– Conseguenze – Illegittimità del segnale e del

verbale di contestazione dell’infrazione – Esclusione.

In tema di segnaletica stradale, l’omessa indicazione, sul retro

del segnale verticaledi prescrizione, degli estremi della relativa

ordinanza di apposizione - come invece imposto dall’art. 77,

comma 7, del D.P.R. n. 495 del 1992 e succ. mod. - non

determina l’illegittimità del segnale, né, tantomeno, esime

l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione e,

conseguentemente, non comporta l’illegittimità del verbale di

contestazionedell’infrazioneallacondottadaosservare.

(Cass.

Civ., sez. II, 19aprile2016)

[Riv-1609P734] (Artt. 6, 7, 38cs.).

Garanziaassicurativa–Ambitodi applicabilità–Operatività

della R.C.A. – Sosta di veicolo – Inclusione – Condizioni

– Fattispecie relativa a sinistro mortale conseguente

allo sganciamento della rampa posteriore del carrello a

rimorchiodi unautocarro, parcheggiatonellapubblicavia.

Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c.

include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in

relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi

addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche

alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto

a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere

e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che

per l’operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che

il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o

sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che

lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione

alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma

anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece

indifferente l’uso che in concreto sene faccia, semprechéesso

rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Principio

applicato con riferimento al sinistro mortale conseguente

allo sganciamento della rampa posteriore del carrello a

rimorchio di un autocarro, parcheggiato nella pubblica via

nei pressi di un’officina meccanica, affinché si provvedesse

alla riparazione dell’asse di detta rampa).

(Cass. Civ., sez.

III, 19 febbraio 2016, n. 3257)

[Riv-1606P531] (Art. 193 cs)

Applicazione delle sanzioni – Sanzione amministrativa

accessoriadellaconfiscadelveicolo–Usatopercommettere

un reato – Confisca amministrativa accessoria ex art.

213, comma 2 sexies, c.s., "ratione temporis" vigente –

Accertamentodelgiudicepenale–Necessità–Fondamento.

La sanzione amministrativa accessoria della confisca del

veicolo "adoperato per commettere un reato" può essere

comminata, ai sensi dell’art. 213, comma 2 sexies, cod.

strada (nel testo applicabile "ratione temporis"), solo

in caso di accertamento del reato da parte del giudice

penale, attesa l’inapplicabilità dell’art. 224 cod. strada,

che, con riguardo alle sanzioni della sospensione e della

revoca della patente, attribuisce al Prefetto, in caso di

estinzione del reato per cause diverse dalla morte, il potere

di accertare la sussistenza dei relativi presupposti e di

irrogare le conseguenti misure, trattandosi di disposizione

speciale non suscettibile di applicazione analogica per il

principio di tassatività delle sanzioni amministrative, né

potendo operare l’art. 224 ter cod. strada, introdotto solo

successivamente con la legge n. 120 del 2010, e privo

di efficacia retroattiva.

(Cass. Civ., sez. II, 26 gennaio

2016, n. 1419)

[Riv-1606P531] (Artt. 213, 224, 224-ter cs)