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di Giordano Biserni*
Giurisprudenza
a cura di Franco Corvino
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Guida stato ebrezza, prelievo ematico presso la struttura sanitaria
di Girolamo Simonato*
La Sentenza emessa dalla
Corte di Cassazione n.
6119/2018,
avente ad oggetto il prelievo ematico effettuato
presso una struttura sanitaria, post incidente stradale, come
ben evidenziato nel punto 3 della predetta, dove si legge:
“
l'imputato
aveva causato un incidente
,
procedendo a
zig-zag e toccando con il manubrio del velocipede sul quale
viaggiava, unitamente ad un'altra persona, lo specchietto
retrovisore di un'auto che aveva affiancato, così cagionando
la caduta a terra del veicolo
”, porta ad una riflessione sul
dettato normativo di cui all'art. 186 C.d.S..
Proprio al comma 3, viene fatta implicita finalità, che gli
organi di polizia stradale, al fine di acquisire elementi utili, per
motivare la violazione ascritta al predetto articolo, rispettando
le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nonché quella
della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili. Nel caso di specie, il conducente era ricoverato presso un nosocomio e pertanto, gli operatori
di Polizia Giudiziaria hanno, come si legge nella sentenza, demandato all'autorità sanitaria che:
“il prelievo ematico
effettuato dai sanitari,
su richiesta della polizia giudiziaria, ai fini della verifica del tasso alcolemico
,
sia
utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall'interessato, purché quest'ultimo non
abbia opposto un esplicito rifiuto (Cass., Sez. 4, n. 6755 del 6-11-2012, Rv. 254931; Cass., Sez. 4, n. 6786 del
23-1-2014). Ipotesi quest'ultima integrante estremi di reato e certamente esulante dal caso in disamina, atteso
che risulta del tutto estranea alla regiudicanda la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 7, cod. strada
.”
Effettivamente l'operato degli agenti è quello ben descritto al comma 4 dell'art. 186 C.d.S., il quale afferma che
quando gli accertamenti qualitativi, per la guida in stato di ebrezza alcolica, è previsto che gli organi di polizia
stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento,
oppure, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando.
Il caso di cui alla sentenza, trova fondamento al comma 5 del già citato articolo del C.d.S., in particolare per i
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico
viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Nella sentenza i giudici, al punto 4, così si sono espressi:
“Dalle considerazioni appena formulate si evince anche la
manifesta infondatezza dell'assunto secondo
il quale il consenso al prelievo ematico debba necessariamente
essere richiesto all'interessato dalla polizia giudiziaria e non possa essere richiesto dal medico, che è il
soggetto incaricato di effettuare il prelievo.
Abbiamo infatti appena visto come nessun consenso debba essere
richiesto né dalla polizia giudiziaria né dal medico, il quale può senz'altro procedere al prelievo, a meno che non
si trovi di fronte a un rifiuto da parte dell'interessato. Né è dato comprendere sotto quale profilo la mancanza di
un verbale redatto dalla polizia giudiziaria possa inficiare la validità dell'atto, atteso che l'effettuazione del prelievo
e conseguenti analisi sono stati già affettuati. Così come l'eventuale rifiuto risulterà dalla relativa attestazione
del sanitario operante, che è un pubblico ufficiale, titolare di poteri certificativi, ex art. 357 cod. pen.”
Per il collegio giudicante, il ricorso manifestava una infondatezza tale da determinare l'inammissibilità, con la
conseguente condanna del ricorrente.
* Consigliere Nazionale ASAPS
Ipotesi di cui all’art. 186 bis, comma 3, c.d.s. – Fattispecie
autonoma di reato – Esclusione – Aggravante dell’ora
notturna – Applicabilità.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la disposizione di
cui all’art. 186 bis comma terzo C.d.S. - che prevede
un aumento di pena nel caso in cui le condotte di cui
all’articolo 186, comma secondo, lettere a), b) e c) siano
poste in essere da conducenti di età inferiore a ventuno
anni, da neo-patentati o da chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose - non delinea
una autonoma fattispecie incriminatrice rispetto a
quella di cui al medesimo articolo 186, sicchè ad essa è
riferibile l’aggravante dell’ora notturna prevista dall’art. 186,
comma secondo sexies C.d.S
. (Cass. Pen., sez. IV, 8marzo
2016, n. 9592)
[Riv-1609P733] (Artt. 176; 186-bis cs.).
Omesso pagamento del pedaggio autostradale –
Configurabilità – Presupposti.
Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi,
al termine di un viaggio in autostrada, non provveda al
pagamento del pedaggio, dichiarandosi impossibilitato ad
adempiere, essendo sufficiente, quanto alla dissimulazione
dello stato di insolvenza, anche il silenzio serbato al
momento della ricezione del talloncino all’ingresso
in autostrada.
(Cass. Pen., sez. II, 21 marzo 2016,
n. 11686)
[Riv-1609P733] (Artt. 641 cp.; 176 cs.).
Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli –
Tamponamento – Presunzione di pari responsabilità ex
art. 2054, comma 2, c.c. –Esclusione –Responsabilitàdel
tamponante–Oneredellaprovaliberatoria–Configurabilità.
In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di
pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054,
comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod.
strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della
distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale
grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando
che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in
parte a lui non imputabile, che può consistere anche
nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un
ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale
andamento della circolazione stradale.
(Cass. Civ., sez.
III, 21 aprile 2016, n. 8051) [
Riv-1609P734] (Art. 149 cs.).
Mancata indicazione, sul retro del cartello stradale,
degli estremi della relativa ordinanza di apposizione
– Conseguenze – Illegittimità del segnale e del
verbale di contestazione dell’infrazione – Esclusione.
In tema di segnaletica stradale, l’omessa indicazione, sul retro
del segnale verticaledi prescrizione, degli estremi della relativa
ordinanza di apposizione - come invece imposto dall’art. 77,
comma 7, del D.P.R. n. 495 del 1992 e succ. mod. - non
determina l’illegittimità del segnale, né, tantomeno, esime
l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione e,
conseguentemente, non comporta l’illegittimità del verbale di
contestazionedell’infrazioneallacondottadaosservare.
(Cass.
Civ., sez. II, 19aprile2016)
[Riv-1609P734] (Artt. 6, 7, 38cs.).
Garanziaassicurativa–Ambitodi applicabilità–Operatività
della R.C.A. – Sosta di veicolo – Inclusione – Condizioni
– Fattispecie relativa a sinistro mortale conseguente
allo sganciamento della rampa posteriore del carrello a
rimorchiodi unautocarro, parcheggiatonellapubblicavia.
Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c.
include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in
relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi
addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche
alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto
a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere
e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che
per l’operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che
il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o
sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che
lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione
alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma
anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece
indifferente l’uso che in concreto sene faccia, semprechéesso
rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Principio
applicato con riferimento al sinistro mortale conseguente
allo sganciamento della rampa posteriore del carrello a
rimorchio di un autocarro, parcheggiato nella pubblica via
nei pressi di un’officina meccanica, affinché si provvedesse
alla riparazione dell’asse di detta rampa).
(Cass. Civ., sez.
III, 19 febbraio 2016, n. 3257)
[Riv-1606P531] (Art. 193 cs)
Applicazione delle sanzioni – Sanzione amministrativa
accessoriadellaconfiscadelveicolo–Usatopercommettere
un reato – Confisca amministrativa accessoria ex art.
213, comma 2 sexies, c.s., "ratione temporis" vigente –
Accertamentodelgiudicepenale–Necessità–Fondamento.
La sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo "adoperato per commettere un reato" può essere
comminata, ai sensi dell’art. 213, comma 2 sexies, cod.
strada (nel testo applicabile "ratione temporis"), solo
in caso di accertamento del reato da parte del giudice
penale, attesa l’inapplicabilità dell’art. 224 cod. strada,
che, con riguardo alle sanzioni della sospensione e della
revoca della patente, attribuisce al Prefetto, in caso di
estinzione del reato per cause diverse dalla morte, il potere
di accertare la sussistenza dei relativi presupposti e di
irrogare le conseguenti misure, trattandosi di disposizione
speciale non suscettibile di applicazione analogica per il
principio di tassatività delle sanzioni amministrative, né
potendo operare l’art. 224 ter cod. strada, introdotto solo
successivamente con la legge n. 120 del 2010, e privo
di efficacia retroattiva.
(Cass. Civ., sez. II, 26 gennaio
2016, n. 1419)
[Riv-1606P531] (Artt. 213, 224, 224-ter cs)