assolutamente innegabile come la circolazione dei veicoli immatricolati all’estero stia divenendo, giorno per
giorno, un tema di sempre più rilevante attualità, ed in siffatto contesto agli operatori di polizia - che devono
intervenire a seguito di un incidente stradale, di un evento costituente reato, ma anche “semplicemente”
durante un normale controllo nell’ambito del servizio istituzionale - sono richieste sempre più specifiche
professionalità e conoscenze.
L’attività di controllo di veicoli nell’ambito della circolazione internazionale necessita, infatti, della conoscenza
di nozioni di diritto internazionale ed unionale che talvolta, malgrado l’intervenuto ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri dell’U.E., mal si coniugano alla disciplina derivante dalle norme contenute
nel codice stradale nazionale e nelle leggi ad esso complementari.
In un’epoca in cui la mobilità di veicoli, e quindi di persone e cose, non è più relegata o relegabile al singolo territorio
nazionale di normale stabilimento, preliminarmente a quanto si dirà, è doveroso sottolineare che nel momento in cui ci
accingiamo a parlare di veicoli esteri, ci stiamo riferendo al macro insieme che unisce veicoli immatricolati nell’area U.E.,
e che quindi definiremo
unionali
, e veicoli registrati in Paesi extra U.E., che indicheremo come
stranieri
.
La suddivisione cui si è appena fatto cenno, come nelle questioni che riguardano l’identificazione delle persone, e quindi
dei documenti di viaggio e della possibilità di soggiornare più o meno legittimamente nel territorio della Repubblica Italiana,
è doverosa anche nel momento in cui si affronta il tema concernente la liceità della permanenza del veicolo estero sul
territorio nazionale, poiché la legittimazione alla permanenza, e quindi alla circolazione in Italia, è dettata dalla condizione
relativa al luogo dell’intervenuta registrazione del veicolo oltre confine; sicché non sempre la regolamentazione nazionale
sarà coincidente riguardo al fatto di disporre sul territorio nazionale di un veicolo unionale rispetto ad uno straniero.
L’attuale Codice della Strada tratta l’argomento della “
circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
” all’articolo
132 che, così per come formulato, è utile esclusivamente a destare ed ingenerare confusione tra coloro che dovrebbero
applicarlo.
Si è sempre pensato ad una infelice scrittura della norma, tuttavia non sembra essere questo il caso, quanto piuttosto
il fatto che si tratta di un articolo che è da ritenere ormai obsoleto e non più corrispondente alle reali esigenze legate alla
mobilità dei tempi moderni.
Bisogna sapere, infatti, che la struttura dell’articolo 132, anche nell’attuale formulazione, altro non è che la mera ripetizione
dell’art. 95 dell’abrogato Codice della Strada del 1959 il quale, a sua volta, riprendeva vecchissimi Regolamenti e Regi
Decreti e, per ultimo, il disposto di cui all’art. 101 del Testo Unico n. 1740/1933, integrato dalla circolare ministeriale del
15 novembre 1947.
Si tratta quindi di una norma che ha origini remote, arrivata a
noi senza mai introdurre essenziali novità, nemmeno quando
nell’ordinamento giuridico nazionale sono state ratificate le
convenzioni internazionali sulla circolazione stradale:
• legge 19 maggio 1952, n. 1049
(ratifica convenzione di
Vienna 1949)
• legge 5 luglio 1995, n. 308
(ratifica convenzione di Ginevra
1968)
In questa situazione si inseriscono i soliti furbi e la gente
di malaffare che, sfruttando le carenze della legge, ed in
alcuni casi le “pieghe” ed i risvolti di essa, attraverso vari
espedienti circolano stabilmente sul nostro territorio con
veicoli immatricolati all’estero.
Avere un’automobile con targa straniera consente di circolare
nelle zone a traffico limitato ma anche di non pagare le
sanzioni per eccesso di velocità o divieto di sosta o, ancora,
di non essere facilmente rintracciato, si pensi alle ipotesi
legate alla consumazione di delitti.
Restandonel campodelle violazioni stradali, per gli automobilisti
che circolano con veicoli con
targhe estere
è molto semplice
sfuggire al pagamento delle sanzioni stradali. In mancanza
della
contestazione immediata
è infatti necessario
notificare
l’atto amministrativo all’estero
; operazione, quest’ultima,
talvolta così onerosa che spesso è più conveniente lasciar
perdere! Al momento, e per quanto di nostra contezza, solo
il 15% delle sanzioni notificate oltre confine viene pagato.
L’Italia è forse l’unico Paese d’Europa dove le c.d.
“multe”
rimangono non pagate
e non si fa nulla, o comunque molto
poco è stato fatto, per arginare il problema!
A tal fine, a decorrere dal 22 marzo 2014, attraverso il
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 è stata recepita la
Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/413 dell’11marzo 2015, che
contempla le “regole” per procedere alla notifica, nell’ambito
dell’Unione europea e dello Spazio Economico Europeo,
di una limitata serie di violazioni contemplate in un elenco
tassativo che comprende:
a) eccesso di velocità;
b) mancato uso della cintura di sicurezza;
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza;
e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
f) mancato uso del casco protettivo;
g) circolazione su una corsia vietata;
h) uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di
comunicazione durante la guida;
e che di fatto esclude ogni altro tipo di violazione contemplata
dalla legislazione interna ad ogni Stato membro.
Ma per tornare alle regole unionali, con circolare n.
300/A/6806/17/111/44 del 12 settembre 2017 ad oltre due
anni di distanza dalla data ultima per il recepimento, e ad
oltre tre anni dal D. Lgs. n. 37/2014, è il dicastero dell’interno
ad intervenire sulla questione illustrando i contenuti della
direttiva.
Nel sottolineare l’estrema complessità della notifica del
verbale all’estero, e nell’indicare che le norme comunitarie
e le convenzioni internazionali non consentono, ad oggi, di
attivare efficaci strumenti di riscossione coattiva all’estero,
mediante i quali incassare le somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria qualora il trasgressore
o l’obbligato in solido, residenti in altri Paesi, non abbiano
provveduto al loro pagamento, il Ministero dell’interno ha
individuato nel Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37,
attuativo della Decisione quadro del Consiglio n. 2005/214/
GAI del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri
dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento
delle sanzioni pecuniarie, la possibile soluzione almeno a
livello di U.E. atteso che, in conformità al contenuto dell’art.
2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 37/2016, è previsto che una
“
decisione definitiva
” che applica una sanzione pecuniaria ad
una persona fisica che risiede o dimora, ovvero se persona
giuridica, ha la propria sede legale nel territorio di uno dei
Paesi U.E., o in esso dispone di beni o di un reddito, sia
trasmessa all’
Autorità competente
di tale Stato per darvi
esecuzione.
Le sanzioni pecuniarie cui si fa riferimento riguardano non
solo quelle conseguenti ai provvedimenti penali di condanna,
bensì varie altre tra cui, parrebbe, le sanzioni amministrative
per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale.
Data la complessità dell’iter procedimentale introdotto dal D.
Lgs. n. 37/2016, che coinvolge il Ministero della giustizia, allo
scopo di definire le modalità di trattazione dei provvedimenti
definitivi, sono stati avviati contatti con il prefato dicastero,
del cui esito il Ministero dell’interno si è riservato di tradurre
in apposite ulteriori direttive.
Nell’ambito della questione è bene rammentare che il nostro
Paese, prima dell’avvento della Direttiva (UE) 2015/413 valida
ai fini S.E.E., aveva recepito con Legge 21 marzo 1983, n.
149, le Convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento
all'estero di documenti, informazioni e prove in materia
amministrativa, adottate a Strasburgo il 24 novembre 1977 ed
il 15 marzo 1978. Tuttavia è doveroso sottolineare come non
tutti gli Stati membri dell’Unione europea abbiano proceduto
alla ratifica delle citate convenzioni, onde per cui allo stato
dell’arte gli unici Paesi dell’Unione con cui sono operative
le procedure per la notifica e l’ottenimento di documenti ed
informazioni sono: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo.
Circolazione di veicoli esteri
Forse c’è qualche problema
da risolvere e al più presto
di Raffaele Chianca* Gianluca Fazzolari**
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