Background Image
Previous Page  26-27 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26-27 / 68 Next Page
Page Background

assolutamente innegabile come la circolazione dei veicoli immatricolati all’estero stia divenendo, giorno per

giorno, un tema di sempre più rilevante attualità, ed in siffatto contesto agli operatori di polizia - che devono

intervenire a seguito di un incidente stradale, di un evento costituente reato, ma anche “semplicemente”

durante un normale controllo nell’ambito del servizio istituzionale - sono richieste sempre più specifiche

professionalità e conoscenze.

L’attività di controllo di veicoli nell’ambito della circolazione internazionale necessita, infatti, della conoscenza

di nozioni di diritto internazionale ed unionale che talvolta, malgrado l’intervenuto ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri dell’U.E., mal si coniugano alla disciplina derivante dalle norme contenute

nel codice stradale nazionale e nelle leggi ad esso complementari.

In un’epoca in cui la mobilità di veicoli, e quindi di persone e cose, non è più relegata o relegabile al singolo territorio

nazionale di normale stabilimento, preliminarmente a quanto si dirà, è doveroso sottolineare che nel momento in cui ci

accingiamo a parlare di veicoli esteri, ci stiamo riferendo al macro insieme che unisce veicoli immatricolati nell’area U.E.,

e che quindi definiremo

unionali

, e veicoli registrati in Paesi extra U.E., che indicheremo come

stranieri

.

La suddivisione cui si è appena fatto cenno, come nelle questioni che riguardano l’identificazione delle persone, e quindi

dei documenti di viaggio e della possibilità di soggiornare più o meno legittimamente nel territorio della Repubblica Italiana,

è doverosa anche nel momento in cui si affronta il tema concernente la liceità della permanenza del veicolo estero sul

territorio nazionale, poiché la legittimazione alla permanenza, e quindi alla circolazione in Italia, è dettata dalla condizione

relativa al luogo dell’intervenuta registrazione del veicolo oltre confine; sicché non sempre la regolamentazione nazionale

sarà coincidente riguardo al fatto di disporre sul territorio nazionale di un veicolo unionale rispetto ad uno straniero.

L’attuale Codice della Strada tratta l’argomento della “

circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

” all’articolo

132 che, così per come formulato, è utile esclusivamente a destare ed ingenerare confusione tra coloro che dovrebbero

applicarlo.

Si è sempre pensato ad una infelice scrittura della norma, tuttavia non sembra essere questo il caso, quanto piuttosto

il fatto che si tratta di un articolo che è da ritenere ormai obsoleto e non più corrispondente alle reali esigenze legate alla

mobilità dei tempi moderni.

Bisogna sapere, infatti, che la struttura dell’articolo 132, anche nell’attuale formulazione, altro non è che la mera ripetizione

dell’art. 95 dell’abrogato Codice della Strada del 1959 il quale, a sua volta, riprendeva vecchissimi Regolamenti e Regi

Decreti e, per ultimo, il disposto di cui all’art. 101 del Testo Unico n. 1740/1933, integrato dalla circolare ministeriale del

15 novembre 1947.

Si tratta quindi di una norma che ha origini remote, arrivata a

noi senza mai introdurre essenziali novità, nemmeno quando

nell’ordinamento giuridico nazionale sono state ratificate le

convenzioni internazionali sulla circolazione stradale:

• legge 19 maggio 1952, n. 1049

(ratifica convenzione di

Vienna 1949)

• legge 5 luglio 1995, n. 308

(ratifica convenzione di Ginevra

1968)

In questa situazione si inseriscono i soliti furbi e la gente

di malaffare che, sfruttando le carenze della legge, ed in

alcuni casi le “pieghe” ed i risvolti di essa, attraverso vari

espedienti circolano stabilmente sul nostro territorio con

veicoli immatricolati all’estero.

Avere un’automobile con targa straniera consente di circolare

nelle zone a traffico limitato ma anche di non pagare le

sanzioni per eccesso di velocità o divieto di sosta o, ancora,

di non essere facilmente rintracciato, si pensi alle ipotesi

legate alla consumazione di delitti.

Restandonel campodelle violazioni stradali, per gli automobilisti

che circolano con veicoli con

targhe estere

è molto semplice

sfuggire al pagamento delle sanzioni stradali. In mancanza

della

contestazione immediata

è infatti necessario

notificare

l’atto amministrativo all’estero

; operazione, quest’ultima,

talvolta così onerosa che spesso è più conveniente lasciar

perdere! Al momento, e per quanto di nostra contezza, solo

il 15% delle sanzioni notificate oltre confine viene pagato.

L’Italia è forse l’unico Paese d’Europa dove le c.d.

“multe”

rimangono non pagate

e non si fa nulla, o comunque molto

poco è stato fatto, per arginare il problema!

A tal fine, a decorrere dal 22 marzo 2014, attraverso il

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 è stata recepita la

Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

sostituita dalla Direttiva (UE) 2015/413 dell’11marzo 2015, che

contempla le “regole” per procedere alla notifica, nell’ambito

dell’Unione europea e dello Spazio Economico Europeo,

di una limitata serie di violazioni contemplate in un elenco

tassativo che comprende:

a) eccesso di velocità;

b) mancato uso della cintura di sicurezza;

c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;

d) guida in stato di ebbrezza;

e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;

f) mancato uso del casco protettivo;

g) circolazione su una corsia vietata;

h) uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di

comunicazione durante la guida;

e che di fatto esclude ogni altro tipo di violazione contemplata

dalla legislazione interna ad ogni Stato membro.

Ma per tornare alle regole unionali, con circolare n.

300/A/6806/17/111/44 del 12 settembre 2017 ad oltre due

anni di distanza dalla data ultima per il recepimento, e ad

oltre tre anni dal D. Lgs. n. 37/2014, è il dicastero dell’interno

ad intervenire sulla questione illustrando i contenuti della

direttiva.

Nel sottolineare l’estrema complessità della notifica del

verbale all’estero, e nell’indicare che le norme comunitarie

e le convenzioni internazionali non consentono, ad oggi, di

attivare efficaci strumenti di riscossione coattiva all’estero,

mediante i quali incassare le somme dovute a titolo di

sanzione amministrativa pecuniaria qualora il trasgressore

o l’obbligato in solido, residenti in altri Paesi, non abbiano

provveduto al loro pagamento, il Ministero dell’interno ha

individuato nel Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37,

attuativo della Decisione quadro del Consiglio n. 2005/214/

GAI del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri

dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento

delle sanzioni pecuniarie, la possibile soluzione almeno a

livello di U.E. atteso che, in conformità al contenuto dell’art.

2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 37/2016, è previsto che una

decisione definitiva

” che applica una sanzione pecuniaria ad

una persona fisica che risiede o dimora, ovvero se persona

giuridica, ha la propria sede legale nel territorio di uno dei

Paesi U.E., o in esso dispone di beni o di un reddito, sia

trasmessa all’

Autorità competente

di tale Stato per darvi

esecuzione.

Le sanzioni pecuniarie cui si fa riferimento riguardano non

solo quelle conseguenti ai provvedimenti penali di condanna,

bensì varie altre tra cui, parrebbe, le sanzioni amministrative

per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione

stradale.

Data la complessità dell’iter procedimentale introdotto dal D.

Lgs. n. 37/2016, che coinvolge il Ministero della giustizia, allo

scopo di definire le modalità di trattazione dei provvedimenti

definitivi, sono stati avviati contatti con il prefato dicastero,

del cui esito il Ministero dell’interno si è riservato di tradurre

in apposite ulteriori direttive.

Nell’ambito della questione è bene rammentare che il nostro

Paese, prima dell’avvento della Direttiva (UE) 2015/413 valida

ai fini S.E.E., aveva recepito con Legge 21 marzo 1983, n.

149, le Convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento

all'estero di documenti, informazioni e prove in materia

amministrativa, adottate a Strasburgo il 24 novembre 1977 ed

il 15 marzo 1978. Tuttavia è doveroso sottolineare come non

tutti gli Stati membri dell’Unione europea abbiano proceduto

alla ratifica delle citate convenzioni, onde per cui allo stato

dell’arte gli unici Paesi dell’Unione con cui sono operative

le procedure per la notifica e l’ottenimento di documenti ed

informazioni sono: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo.

Circolazione di veicoli esteri

Forse c’è qualche problema

da risolvere e al più presto

di Raffaele Chianca* Gianluca Fazzolari**

www.

asaps

.it

24

www.

asaps

.it

25

Attualità