Circolare con un veicolo immatricolato all’estero comporta
certamenteunnotevole risparmioanche subolloeassicurazione:
mantenere, ad esempio, un’auto solo formalmente registrata
in Bulgaria o in Romania costa meno della metà di quanto
costerebbe in Italia e più potente è l’auto più aumenta il
risparmio. E se da una parte si risparmia, è scontato che
sussiste e viene a determinarsi unmancato introito per le casse
dello Stato. Qualora venga accertata sul territorio nazionale
la presenza fisica di un veicolo in regime di temporanea
importazione appartenente a persone residenti stabilmente
all’estero (sia unionali che stranieri) oltre il periodo consentito
(tre mesi per i veicoli in temporanea importazione), il soggetto
responsabile della circolazione ha l’obbligo di corrispondere la
tassa automobilistica. Si consideri, tra l’altro, che le autovetture
ed i motocicli non riesportati alla scadenza di un anno, si
considerano nazionalizzati e la circolazione è subordinata
al pagamento della tassa automobilistica, ciò a prescindere
dal Paese di originaria immatricolazione.
Riguardo alla garanzia assicurativa obbligatoria (per ogni
approfondimento si segnala di questi autori l’e-book “
La
copertura assicurativa dei veicoli con targa estera
” edito
dalla Fondazione ASAPS S.U.), ferma restando la disciplina
della “
carta verde
” e della “
carta rosa
”, per quanto concerne
i veicoli che rientrano nel novero della così detta “
copertura
automatica
” leggiamo, assistendo inermi, di note, pareri
e circolari il cui contenuto rivolto agli organi di polizia è
quello di non procedere al controllo, considerando scontato
che per i danni derivanti dalla circolazione di quel veicolo
risponderà il Bureaux di riferimento nel Paese d’origine.
Tuttavia la questione non è mai così scontata, e lo scopo
originario della norma (Direttiva 72/166/CEE e s.m.i.) dalla
quale discende tutto il sistema della “
copertura automatica
”
concerne il risarcimento dei danneggiati, e non l’astenersi
dal controllare; da cui ne deriva il fatto che per gli organi di
polizia stradale il controllo è sempre legittimo quando:
•
non è sistematico;
•
non abbia carattere discriminatorio;
•
non sia esclusivamente finalizzato al controllo
dell’assicurazione.
Improvvide teorie, quelle secondo cui il controllo e l’eventuale
sanzione per mancata copertura assicurativa non debba
essere rivolto all’indirizzo dei veicoli registrati nell’Unione
europea, che oltre ad ingenerare confusione e disorientamento
negli organi di controllo crea un serio problema di legalità!.
Considerando che sono migliaia i veicoli con targa di un
Paese che partecipa al sistema della “
copertura automatica
”
i quali, non censiti e privi di copertura assicurativa, circolano
indisturbati sul territorio nazionale, la questione rasenta
l’inverosimile quando, a seguito di una ricerca effettuata
in alcuni Stati membri e stranieri, apprendiamo che non
esiste reciprocità legislativa tra i partecipanti all’accordo.
In buona sostanza, mentre l’Italia ha stabilito, di fatto, una
sorta di impunità per i veicoli con targa estera, che possono
circolare liberamente senza copertura assicurativa senza
subire alcuna sanzione in tal senso, abbiamo chiesto alle
polizie di alcuni Stati partner se lo stesso valeva per un
veicolo con targa Italiana in circolazione nel loro territorio.
Risparmiandovi i commenti che il più delle volte hanno
accompagnato le risposte forniteci, sta di fatto che TUTTI
gli Stati interpellati hanno fatto sapere che il conducente
di un veicolo italiano in circolazione internazionale sul loro
territorio DEVE OBBLIGATORIAMENTE essere in grado di
dimostrare l’effettività della copertura assicurativa, altrimenti
si procede secondo le norme sanzionatorie di diritto interno
senza considerare la presunzione di copertura che vale solo
in caso di incidente stradale.
Ciò detto, ed in considerazione del fatto che allo stato dell’arte
non sembra sussistere alcuna condizione di reciprocità con
i partner d’oltre confine firmatari dell’accordo, non sarebbe
affatto sbagliato operare una sorta di recesso attivo e cambiare
orientamento circa l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie ed accessorie in materia di R.C. Auto estero
correlata, ripristinando lo spirito della Direttiva 72/166/CEE,
e s.m.i., che vuole tutti i veicoli in circolazione in garanzia
assicurativa.
Ma anche sfuggire a fermi amministrativi e pignoramenti
non è un risvolto di poco conto. Da un po’ di tempo a questa
parte si sono fatte strada vere e proprie organizzazioni
che, qualora il veicolo nazionale sia oggetto di taluno dei
provvedimenti appena richiamati, dietro un corrispettivo
in denaro, si mettono a disposizione del furbetto di turno
procedendo all’esterovestizione del veicolo.
Inquesto campo, come rilevanoalcuneazioni di contrastoposte
in essere, gli organizzatori dell’affare di solito “preferiscono”
procedere con l’esterovestizione in Paesi come la Romania
e la Bulgaria.
Le tecniche utilizzate, a secondo dei casi, sono diverse:
•
il noleggio a lungo termine;
•
il leasing;
•
contratto di gestione;
•
l’intestazione fittizia.
Si tenga ben presente la condizione relativa al fatto che,
solitamente, chi si occupa di questi
traffici consegna all’utente finale il veicolo
dotato di documenti di circolazione e
targhe autentici, da ché, come ovvio, il
controllo su strada difficilmente potrà,
nell’immediato, consentire di ricostruire
le vicissitudini del veicolo laddove non si
proceda con accertamenti mirati.
Nell’ambito di un controllo stradale
se per i veicoli registrati nei Paesi terzi
rispetto all’Unione europea, ossia extra
U.E. (stranieri), è possibile intervenire in
maniera piuttosto incisiva nei confronti del
“furbetto” di turno, attraverso l’applicazione
delle norme contenute nel Testo Unico
Leggi Doganali connesse al Regolamento
delegato al Codice Doganale Unionale
(sull’argomento si rinvia all’articolo
pubblicato ne “il Centauro n. 196/2016),
lo stesso - a legislazione vigente - non
può dirsi per la miriade di veicoli unionali,
o pseudo tali, che circolano sulle strade
della penisola.
Tuttavia, ad onor del vero, qualcosa
si è tentato di fare. Vediamo allora,
rispetto all’articolo 132 C.d.S., come si
evolverà la norma almeno nei confronti
delle immatricolazioni che riguardano
gli Stati dell’area U.E. – S.E.E.
La IX Commissione Permanente
della Camera (Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni) nella seduta del
5 luglio 2017 ha elaborato un nuovo
testo del DDL che introduce una serie
di modifiche al Codice della Strada.
Nel testo unificato, derivante da diversi
disegni di legge, per quanto d’interesse
riguardo alla circolazione sul territorio
nazionale di veicoli immatricolati nell’U.E.
e nello S.E.E., si rinviene il contenuto
dell’articolo 7, per altro già presente nel
testo e soggetto a limitate modifiche,
che è il più ampio contenutisticamente
dell’intero articolato. Esso interviene in
materia di controlli sui veicoli immatricolati
in uno Stato appartenente all’Unione
europea (UE) o allo Spazio economico
europeo (SEE), attraverso l’introduzione
di un nuovo articolo 132-bis nel codice
della strada, al fine di evitare condotte
fraudolente. In particolare si prevede
che i soggetti residenti in Italia circolanti
alla guida di veicoli immatricolati in via
provvisoria o definitiva in uno Stato
UE o SEE debbano essere in grado di
documentare le regolari detenzioni e
circolazione al fine di verificare l’eventuale
elusionedelledisposizioni amministrativee
tributarie italiane (comma1), si prevedono
le sanzioni da irrogare in casodi violazione
di queste disposizioni e le procedure
previste (comma 2) nonché l’obbligo di
reimmatricolazione con targa italiana per
i veicoli di proprietà di imprese estere di
leasingodi circolazionesenzaconducente
che risultino nella disponibilità di residenti
in Italia o per un periodo superiore a
trenta giorni. In mancanza sono previste
le sanzioni e le procedure conseguenti
(comma3). Segnala cheè stata introdotta,
in sede di comitato ristretto, la norma
secondo la quale i veicoli cancellati per
essere riammessi alla circolazione in
Italia devono essere sottoposti ad un
controllo di regolarità fiscale e, qualora
riammessi alla circolazione, devono
essere mantenuti i vincoli e i gravami
esistenti al momento della cancellazione
e non estinti. È stato infine confermato il
comma che rimetteadeventuali modifiche
del regolamento la predisposizione di
norme di dettaglio.
Art. 7 (Introduzione dell’articolo 132-
bis del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, in materia di veicoli immatricolati in
Stati dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo).
1. Dopo l’articolo 132 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo30aprile
1992, n. 285, e successivemodificazioni,
è inserito il seguente:
«Art. 132-bis. (Controlli e adempimenti
relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato
appartenente all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo)
1. Fermo restando il disposto
dell’articolo132, chiunque, essendo
residente anagraficamente in Italia, vi
circola alla guida di veicoli immatricolati,
in via provvisoria o definitiva, in altro Stato
appartenente all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo deve essere
in grado di documentarne le regolari
detenzione e circolazione, affinché esse
non integrino l’elusione delle disposizioni
amministrative e tributarie italiane, in
particolare in caso di veicolo proveniente
da una precedente immatricolazione
in Italia.
2. Qualoramanchi una documentazione
idonea ai fini del comma 1, si applica al
conducente la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 84 a euro 335. Alla
violazione consegue il ritiro della carta
di circolazione del veicolo per trenta
giorni. Dell’avvenuto ritiro viene data
informazione allo Stato di emissione
e la carta di circolazione è restituita
solo all’esito favorevole delle opportune
verifiche, oppure decorso tale periodo
senza che siano stati adottati ulteriori
provvedimenti sanzionatori, cautelari o
inibitori, compreso, ove possibile, l’obbligo
di reimmatricolazione in Italia. Durante
il periodo in cui la carta di circolazione
è ritirata, la circolazione è consentita
attraverso un’apposita annotazione da
apporre sul verbale di contestazione.
3. Nel caso di veicoli di proprietà di
imprese estere di locazione finanziaria
(leasing) o di locazione senza conducente
nelladisponibilitàdi personafisica residente
anagraficamente in Italia o di persona
giuridica, anchedi dirittoestero, aventeuna
sede legale o secondaria o di altro genere
in Italia, per un periodo superiore a trenta
giorni, circolanti nel territorio nazionale,
è prescritta la reimmatricolazione con
targa italiana, attraverso la domiciliazione
di cui all’articolo 134, entro sessanta
giorni dall’acquisizione in disponibilità.
In mancanza si applica al conducente e
all’utilizzatore, separatamente e in solido
tra di loro, la sanzione di cui al comma
2 e la carta di circolazione è ritirata
e inviata all’ufficio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti –Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale competente
per il luogo del ritiro, per l’esecuzione
dell’adempimento omesso. Anche in
tale caso è data informazione del ritiro,
nonché della reimmatricolazione, allo
Stato di emissione della carta stessa.
4. I veicoli cancellati dalla circolazione
per esportazione, per essere riammessi
in Italia devono essere sottoposti a visita
e prova previa verifica della regolarità
fIscale, riportando poi gli eventuali vincoli
o gravami presenti al momento della
cancellazione e non estinti.
5. Con il regolamento possono essere
stabilite, ove necessario, disposizioni di
dettaglio nonché modalità di controllo
identificativo dei veicoli con targa estera
da reimmatricolare in Italia.».
In conclusione, come si avuto modo
di argomentare in queste poche righe,
la questione legata alla circolazione
di veicoli registrati nei Paesi membri
dell’U.E. – S.E.E., ma anche di quelli
provenienti da Stati terzi, e che per
www.
asaps
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www.
asaps
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