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Circolare con un veicolo immatricolato all’estero comporta

certamenteunnotevole risparmioanche subolloeassicurazione:

mantenere, ad esempio, un’auto solo formalmente registrata

in Bulgaria o in Romania costa meno della metà di quanto

costerebbe in Italia e più potente è l’auto più aumenta il

risparmio. E se da una parte si risparmia, è scontato che

sussiste e viene a determinarsi unmancato introito per le casse

dello Stato. Qualora venga accertata sul territorio nazionale

la presenza fisica di un veicolo in regime di temporanea

importazione appartenente a persone residenti stabilmente

all’estero (sia unionali che stranieri) oltre il periodo consentito

(tre mesi per i veicoli in temporanea importazione), il soggetto

responsabile della circolazione ha l’obbligo di corrispondere la

tassa automobilistica. Si consideri, tra l’altro, che le autovetture

ed i motocicli non riesportati alla scadenza di un anno, si

considerano nazionalizzati e la circolazione è subordinata

al pagamento della tassa automobilistica, ciò a prescindere

dal Paese di originaria immatricolazione.

Riguardo alla garanzia assicurativa obbligatoria (per ogni

approfondimento si segnala di questi autori l’e-book “

La

copertura assicurativa dei veicoli con targa estera

” edito

dalla Fondazione ASAPS S.U.), ferma restando la disciplina

della “

carta verde

” e della “

carta rosa

”, per quanto concerne

i veicoli che rientrano nel novero della così detta “

copertura

automatica

” leggiamo, assistendo inermi, di note, pareri

e circolari il cui contenuto rivolto agli organi di polizia è

quello di non procedere al controllo, considerando scontato

che per i danni derivanti dalla circolazione di quel veicolo

risponderà il Bureaux di riferimento nel Paese d’origine.

Tuttavia la questione non è mai così scontata, e lo scopo

originario della norma (Direttiva 72/166/CEE e s.m.i.) dalla

quale discende tutto il sistema della “

copertura automatica

concerne il risarcimento dei danneggiati, e non l’astenersi

dal controllare; da cui ne deriva il fatto che per gli organi di

polizia stradale il controllo è sempre legittimo quando:

non è sistematico;

non abbia carattere discriminatorio;

non sia esclusivamente finalizzato al controllo

dell’assicurazione.

Improvvide teorie, quelle secondo cui il controllo e l’eventuale

sanzione per mancata copertura assicurativa non debba

essere rivolto all’indirizzo dei veicoli registrati nell’Unione

europea, che oltre ad ingenerare confusione e disorientamento

negli organi di controllo crea un serio problema di legalità!.

Considerando che sono migliaia i veicoli con targa di un

Paese che partecipa al sistema della “

copertura automatica

i quali, non censiti e privi di copertura assicurativa, circolano

indisturbati sul territorio nazionale, la questione rasenta

l’inverosimile quando, a seguito di una ricerca effettuata

in alcuni Stati membri e stranieri, apprendiamo che non

esiste reciprocità legislativa tra i partecipanti all’accordo.

In buona sostanza, mentre l’Italia ha stabilito, di fatto, una

sorta di impunità per i veicoli con targa estera, che possono

circolare liberamente senza copertura assicurativa senza

subire alcuna sanzione in tal senso, abbiamo chiesto alle

polizie di alcuni Stati partner se lo stesso valeva per un

veicolo con targa Italiana in circolazione nel loro territorio.

Risparmiandovi i commenti che il più delle volte hanno

accompagnato le risposte forniteci, sta di fatto che TUTTI

gli Stati interpellati hanno fatto sapere che il conducente

di un veicolo italiano in circolazione internazionale sul loro

territorio DEVE OBBLIGATORIAMENTE essere in grado di

dimostrare l’effettività della copertura assicurativa, altrimenti

si procede secondo le norme sanzionatorie di diritto interno

senza considerare la presunzione di copertura che vale solo

in caso di incidente stradale.

Ciò detto, ed in considerazione del fatto che allo stato dell’arte

non sembra sussistere alcuna condizione di reciprocità con

i partner d’oltre confine firmatari dell’accordo, non sarebbe

affatto sbagliato operare una sorta di recesso attivo e cambiare

orientamento circa l’applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie ed accessorie in materia di R.C. Auto estero

correlata, ripristinando lo spirito della Direttiva 72/166/CEE,

e s.m.i., che vuole tutti i veicoli in circolazione in garanzia

assicurativa.

Ma anche sfuggire a fermi amministrativi e pignoramenti

non è un risvolto di poco conto. Da un po’ di tempo a questa

parte si sono fatte strada vere e proprie organizzazioni

che, qualora il veicolo nazionale sia oggetto di taluno dei

provvedimenti appena richiamati, dietro un corrispettivo

in denaro, si mettono a disposizione del furbetto di turno

procedendo all’esterovestizione del veicolo.

Inquesto campo, come rilevanoalcuneazioni di contrastoposte

in essere, gli organizzatori dell’affare di solito “preferiscono”

procedere con l’esterovestizione in Paesi come la Romania

e la Bulgaria.

Le tecniche utilizzate, a secondo dei casi, sono diverse:

il noleggio a lungo termine;

il leasing;

contratto di gestione;

l’intestazione fittizia.

Si tenga ben presente la condizione relativa al fatto che,

solitamente, chi si occupa di questi

traffici consegna all’utente finale il veicolo

dotato di documenti di circolazione e

targhe autentici, da ché, come ovvio, il

controllo su strada difficilmente potrà,

nell’immediato, consentire di ricostruire

le vicissitudini del veicolo laddove non si

proceda con accertamenti mirati.

Nell’ambito di un controllo stradale

se per i veicoli registrati nei Paesi terzi

rispetto all’Unione europea, ossia extra

U.E. (stranieri), è possibile intervenire in

maniera piuttosto incisiva nei confronti del

“furbetto” di turno, attraverso l’applicazione

delle norme contenute nel Testo Unico

Leggi Doganali connesse al Regolamento

delegato al Codice Doganale Unionale

(sull’argomento si rinvia all’articolo

pubblicato ne “il Centauro n. 196/2016),

lo stesso - a legislazione vigente - non

può dirsi per la miriade di veicoli unionali,

o pseudo tali, che circolano sulle strade

della penisola.

Tuttavia, ad onor del vero, qualcosa

si è tentato di fare. Vediamo allora,

rispetto all’articolo 132 C.d.S., come si

evolverà la norma almeno nei confronti

delle immatricolazioni che riguardano

gli Stati dell’area U.E. – S.E.E.

La IX Commissione Permanente

della Camera (Trasporti, Poste e

Telecomunicazioni) nella seduta del

5 luglio 2017 ha elaborato un nuovo

testo del DDL che introduce una serie

di modifiche al Codice della Strada.

Nel testo unificato, derivante da diversi

disegni di legge, per quanto d’interesse

riguardo alla circolazione sul territorio

nazionale di veicoli immatricolati nell’U.E.

e nello S.E.E., si rinviene il contenuto

dell’articolo 7, per altro già presente nel

testo e soggetto a limitate modifiche,

che è il più ampio contenutisticamente

dell’intero articolato. Esso interviene in

materia di controlli sui veicoli immatricolati

in uno Stato appartenente all’Unione

europea (UE) o allo Spazio economico

europeo (SEE), attraverso l’introduzione

di un nuovo articolo 132-bis nel codice

della strada, al fine di evitare condotte

fraudolente. In particolare si prevede

che i soggetti residenti in Italia circolanti

alla guida di veicoli immatricolati in via

provvisoria o definitiva in uno Stato

UE o SEE debbano essere in grado di

documentare le regolari detenzioni e

circolazione al fine di verificare l’eventuale

elusionedelledisposizioni amministrativee

tributarie italiane (comma1), si prevedono

le sanzioni da irrogare in casodi violazione

di queste disposizioni e le procedure

previste (comma 2) nonché l’obbligo di

reimmatricolazione con targa italiana per

i veicoli di proprietà di imprese estere di

leasingodi circolazionesenzaconducente

che risultino nella disponibilità di residenti

in Italia o per un periodo superiore a

trenta giorni. In mancanza sono previste

le sanzioni e le procedure conseguenti

(comma3). Segnala cheè stata introdotta,

in sede di comitato ristretto, la norma

secondo la quale i veicoli cancellati per

essere riammessi alla circolazione in

Italia devono essere sottoposti ad un

controllo di regolarità fiscale e, qualora

riammessi alla circolazione, devono

essere mantenuti i vincoli e i gravami

esistenti al momento della cancellazione

e non estinti. È stato infine confermato il

comma che rimetteadeventuali modifiche

del regolamento la predisposizione di

norme di dettaglio.

Art. 7 (Introduzione dell’articolo 132-

bis del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, in materia di veicoli immatricolati in

Stati dell’Unione europea o dello Spazio

economico europeo).

1. Dopo l’articolo 132 del codice della

strada, di cui al decreto legislativo30aprile

1992, n. 285, e successivemodificazioni,

è inserito il seguente:

«Art. 132-bis. (Controlli e adempimenti

relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato

appartenente all’Unione europea o allo

Spazio economico europeo)

1. Fermo restando il disposto

dell’articolo132, chiunque, essendo

residente anagraficamente in Italia, vi

circola alla guida di veicoli immatricolati,

in via provvisoria o definitiva, in altro Stato

appartenente all’Unione europea o allo

Spazio economico europeo deve essere

in grado di documentarne le regolari

detenzione e circolazione, affinché esse

non integrino l’elusione delle disposizioni

amministrative e tributarie italiane, in

particolare in caso di veicolo proveniente

da una precedente immatricolazione

in Italia.

2. Qualoramanchi una documentazione

idonea ai fini del comma 1, si applica al

conducente la sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una

somma da euro 84 a euro 335. Alla

violazione consegue il ritiro della carta

di circolazione del veicolo per trenta

giorni. Dell’avvenuto ritiro viene data

informazione allo Stato di emissione

e la carta di circolazione è restituita

solo all’esito favorevole delle opportune

verifiche, oppure decorso tale periodo

senza che siano stati adottati ulteriori

provvedimenti sanzionatori, cautelari o

inibitori, compreso, ove possibile, l’obbligo

di reimmatricolazione in Italia. Durante

il periodo in cui la carta di circolazione

è ritirata, la circolazione è consentita

attraverso un’apposita annotazione da

apporre sul verbale di contestazione.

3. Nel caso di veicoli di proprietà di

imprese estere di locazione finanziaria

(leasing) o di locazione senza conducente

nelladisponibilitàdi personafisica residente

anagraficamente in Italia o di persona

giuridica, anchedi dirittoestero, aventeuna

sede legale o secondaria o di altro genere

in Italia, per un periodo superiore a trenta

giorni, circolanti nel territorio nazionale,

è prescritta la reimmatricolazione con

targa italiana, attraverso la domiciliazione

di cui all’articolo 134, entro sessanta

giorni dall’acquisizione in disponibilità.

In mancanza si applica al conducente e

all’utilizzatore, separatamente e in solido

tra di loro, la sanzione di cui al comma

2 e la carta di circolazione è ritirata

e inviata all’ufficio del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti –Dipartimento

per i trasporti, la navigazione, gli affari

generali ed il personale competente

per il luogo del ritiro, per l’esecuzione

dell’adempimento omesso. Anche in

tale caso è data informazione del ritiro,

nonché della reimmatricolazione, allo

Stato di emissione della carta stessa.

4. I veicoli cancellati dalla circolazione

per esportazione, per essere riammessi

in Italia devono essere sottoposti a visita

e prova previa verifica della regolarità

fIscale, riportando poi gli eventuali vincoli

o gravami presenti al momento della

cancellazione e non estinti.

5. Con il regolamento possono essere

stabilite, ove necessario, disposizioni di

dettaglio nonché modalità di controllo

identificativo dei veicoli con targa estera

da reimmatricolare in Italia.».

In conclusione, come si avuto modo

di argomentare in queste poche righe,

la questione legata alla circolazione

di veicoli registrati nei Paesi membri

dell’U.E. – S.E.E., ma anche di quelli

provenienti da Stati terzi, e che per

www.

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www.

asaps

.it

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