delle rimesse o “presso i pontili di attracco”, all’interno dello
stesso Comune che ha emesso la licenza, con sanzioni
molto dure che vanno dalla sospensione della licenza alla
cancellazione dal ruolo. Norme così dure da non essere
mai applicate: in realtà il contestatissimo emendamento
proposto dalla senatrice Linda Lanzillotta (Pd), che sospende
l’efficacia di questa norma che limita l’operatività degli Ncc
(e adesso anche di Uber, visto che in Italia Uber è soggetto
alla medesima regolamentazione) è l’ennesimo di una
lunga serie, avviata a pochi giorni dall’entrata in vigore della
legge 14/2009, che pertanto non è mai stata applicata. Nel
2009 sono intervenute quattro proroghe, tre nel 2010, poi
si è passati alle proroghe annuali, per lo più inserite nei
precedenti “Milleproroghe”.
E così si è fatto anche nel 2017. Solo che questa proroga
dovrebbe essere ultima, perché il governo si è impegnato,
per fermare i tassisti inferociti, a promulgare finalmente la
legge di riordino del settore. Che però non sarà, e non può
essere, quella sperata dai tassisti, cioè quella che limita
fortemente i noleggiatori e Uber. UberPop in Italia è vietato:
i privati non possono improvvisarsi tassisti, come avviene in
altri Paesi. Possono lavorare come autisti Uber solo gli autisti
con licenza di noleggio con conducente: l’unica differenza
rispetto ai vecchi Ncc è che le prenotazioni vanno fatte
sull’App di Uber, da scaricare sugli smartphone. E che Uber
ha le sue tariffe, non si paga in contanti ma solo con carta
di credito e PayPal. Per il resto, gli autisti di Uber devono
avere oltre alla licenza Ncc la patente KB.
Il divieto per UberPop sicuramente rimarrà. Ma per il resto
sembra sia tutt’oggi assurdo e anacronistico pensare che
gli autisti di Uber e gli Ncc debbano rientrare in rimessa e
non possano sostare ovunque. Quindi quest’obbligo cadrà
definitivamente, anche se ci sarà un vincolo territoriale,
più ampio però, magari di carattere regionale: è possibile
che dunque il potere di rilasciare le autorizzazioni passi dai
Comuni alle Regioni. Ed è possibile che il governo intervenga
anche sulle piattaforme, imponendo maggiore trasparenza
sulle tariffe.
In verità, dopo quasi tre anni dall’approvazione in Consiglio
dei ministri e una lunga serie di
stop and go
, il disegno di legge
sulla concorrenza è diventato legge: il Senato l’ha approvato
in quarta lettura con la fiducia (146 i sì, 113 i contrari).
Un’altra misura che ha fatto discutere è la delega al governo
per riformare il trasporto pubblico non di linea, cioè i
taxi
,
in rivolta contro i nuovi servizi di noleggio con conducente
gestiti tramite app. Il ddl prevede che il governo debba
adottare
entro 12 mesi
un decreto legislativo di riforma
organica. Tra i principi e criteri da rispettare c’è la previsione
di armonizzare l’offerta di servizi “alle
nuove forme di
mobilità
che si svolgono grazie ad applicazioni web che
utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione
dei passeggeri e dei conducenti” e la richiesta di “adeguare
il
sistema sanzionatorio
per le violazioni amministrative,
individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate
alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di
fenomeni di
abusivismo
”.
I vincoli all’attività di noleggio con conducente (Ncc) in
chiave antiabusivismo sarebbero ancora validi se l’ultimo
decreto milleproroghe non li avesse espressamente sospesi
col cosiddetto emendamento Lanzillotta che in febbraio
scatenò le proteste dei tassisti. In compenso, gli autisti Ncc
non possono subire sanzioni per non aver rispettato uno di
questi vincoli, ad esempio il divieto di stazionamento su strada
pubblica, ovvero se sono stati ingaggiati con un appalto da
un committente unico e messi al servizio della sua clientela.
La competizione fra le varie categorie di trasporto dovrebbe
avvenire con altri sistemi, certamente dividendo servizi e
operatori per tipologia e fascia di qualità (e di costo per
l’utente) ma non sempre in difesa, chiudendo e vincolando,
bensì con un’apertura che consenta di ingrandire la torta di
un mercato che domanda più servizi e più articolati e che la
tecnologia oggi consente di svolgere in modo più efficiente
raggiungendo direttamente e meglio l’utente.
Guardando sempre al passato, difendendo sempre i piccoli
“orticelli”, si rinuncia a crescere, ci si condanna a un avvenire
piccolo e si fanno vincere i soliti intermediari che hanno tutto
l’interesse a difendere lo
status quo
. Antitrust e Autorità di
regolazione dei trasporti hanno già detto qual è la soluzione
per affrontare questi temi guardando avanti e provando a
dare alle nostre città (ma anche ai nostri tassisti) la possibilità
di crescere per il bene di un pubblico servizio sempre più
efficace.
*Capitano della G.d.F.
Note
(1) Categoria di veicoli introdotta nell'art. 85 CDS dall'art. 13 bis della legge 21.2.2014 n. 9 di conversione del DL 23.12.2013 n. 145.
(2) Per meglio comprendere le modifiche apportate alla Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoveicoli non di linea
(NCC e TAXI), Legge 15 Gennaio 1992 n. 21, appare doveroso riportare quelle più incisive inserite nella legge n. 14 del 27.02.2009
di conversione del D.L. del 30.12.2008 n. 207 (attualmente sospese in virtù del DL n. 244/2016 articolo 9 comma 3 (Proroga di termini
in materia di infrastrutture e trasporti) in quanto interviene nuovamente sulla SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DI CUI all'articolo 29,
comma 1-quater. In aggiunta alla appena citata proroga, vengono approvati, inoltre, una serie di emendamenti, a firma della Senatrice
Linda LANZILLOTTA - ddl concorrenza S.2085 TPL non di linea – nella notte del 15 febbraio 2017, i quali apportano importanti
modifiche alla legge n. 21 del 1992 tra cui l’eliminazione in tutto o in parte di quanto di seguito elencato:
I
. Art. 3 (Servizio di Noleggio con Conducente) comma 1 “Il servizio di Noleggio con Conducente si rivolge all’utenza specifica che
avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio; comma 2 “Lo stazionamento dei
mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco; comma 3 “La sede del vettore e la rimessa devono essere
situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
II
.Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni) comma 1 “Per il servizio di Noleggio con Conducente i comuni possono prevedere la
regolamentazione dell’accesso nel territorio o, specificatamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari
di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e
la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o
il pagamento di un importo di accesso”.
III
. Art. 8 (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni) comma 3 “Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione
per il servizio di Noleggio con Conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa
o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”.
IV
. Art. 11 (Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio
con Conducente) comma 3 “Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio
di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio
con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il
servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche
destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle
altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici”; comma 4 “Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente
devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento
e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente
previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un è “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere
l'indicazione di:
1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane”.
V
.Art. 11-bis (Sanzioni) comma 1 “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente
di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza”.
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