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di Dafne Chitos*

Polizie Locali

La Polizia Locale tra

l’incudine e il martello

In epoca ellenistica, la regolamentazione

del territorio municipale di Pergamo in Asia

Minore prevedeva l’esistenza dell’anfodarca

(ανφοδαρχος), un sopraintendente alla

costruzione, alla manutenzione ed alla

riparazione delle pubbliche strade. Si trattava,

in pratica, del predecessore della Polizia Locale

(d’ora in poi PL), ovvero la prima forma di

controllo territoriale esistente nella storia delle

amministrazioni delle città, tanto che si potrebbe dedurre

che è proprio in ambito edilizio che nascono le vocazioni

della PL. Risulta alquanto ironico constatare che in tempi

così lontani i soggetti adibiti al controllo del territorio abbiano

avuto, almeno teoricamente, maggiore legittimità di quanto

godano le contemporanee Polizie Locali.

Del resto le criticità associate al ruolo dellaPLsono argomenti

ormai noti a tutti. Se ne è discusso già nel 1988, due anni

dopo l’approvazione della Legge Quadro sull’Ordinamento

della Polizia Municipale, la Legge n. 65/1986, quando si è

assistito alla pubblicazione del nuovo codice di procedura

penale. Già allora l’attenzione degli addetti ai lavori si è

focalizzata sull’art. 57 del nuovo codice e sulla difficoltà di

comprendere se gli Ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito

della PL assumano la qualifica di polizia giudiziaria per tutti

i reati oppure solo per quelli espressamente richiamati dalla

Legge Quadro. La conseguente diminuzione di “dignità

operativa” per la PL e le implicazioni di un’interpretazione

piuttosto che dell’altra rappresentano ancora oggi elementi

per i quali si reclama fortemente un correttivo.

Di questo aspetto e di altre questioni connesse alle PL si è

disquisito in occasione della prima Giornata di Studi realiz-

zata dalla Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale

Urbana in sinergia conANCUPM –Associazione Nazionale

Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale –

presso la Sala XXV Aprile a Cantù. Avanti ad una platea di

più di un centinaio di persone, la giornata di studi è iniziata

con le parole di benvenuto del Comandante della Polizia

Locale di Cantù Vincenzo Aiello e con i saluti del Sindaco

Edgardo Arosio.

Le prime riflessioni della giornata sono state esposte dal

Comandante Alfonso Castellone, Presidente ANCUPM

Regione Lombardia, che ha aperto i lavori presentando

l’accordo di partenariato firmato con la Fondazione ASAPS

SSU al fine di fornire ai soci di entrambe le realtà maggiori

occasioni di confronto e riflessione, oltre a specifici strumenti

formativi idonei a garantire un elevato livello di formazione

e professionalità. Il livello di preparazione teorica associato

all’acquisizione di procedure operative rappresentano le

tematiche da cui parte il Presidente della 6° Sezione Penale

del Tribunale di MilanoAmbrogio Moccia, il quale ha eviden-

ziato sin dalle prime battute la posizione promiscua delle

PL in relazione alle sue gerarchie operative: se da un lato,

la PL deve rispondere direttamente al Sindaco per i compiti

amministrativi, dall’altro lato la qualifica di polizia giudizi-

aria trova altro riferimento a livello gerarchico-funzionale

nell’autorità giudiziaria.

Partendo da tale assunto, il Presidente Moccia ha fornito

al pubblico in sala due esempi per evidenziare come alcuni

precetti normativi possano essere utili indicatori di come il

legislatore sappia essere “distratto quando approva una legge”.

Infatti, in riferimento alla Legge n. 71/2017 – Disposizioni

a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del

fenomeno del cyberbullismo – il Presidente Moccia ha posto

l’attenzione sulla “soggezione funzionale” dei Comandanti

rispetto ai dirigenti scolastici i quali, secondo l’art. 4 della

suddetta Legge, possono “

avvalersi

” della collaborazione

delle Forze di Polizia. In tale circostanza, ha ribadito il giudice,

se la norma attribuisce il potere in capo ai dirigenti scolas-

tici di esercitare un ordine nei confronti dei Comandanti di

PL, quali sarebbero gli esiti in caso di un eventuale rifiuto?

Fortunatamente, non si potrebbe configurare il reato di

omissione di atti di ufficio (art. 328 co. 1 c.p.) perché gli atti

di ufficio non rientrano nelle indicazioni del primo comma;

tuttavia, esiste il rischio della configurazione dell’art. 328

co. 2 c.p., rifiuto di atti d’ufficio, qualora

dovessero essere messe in mora diffide

scritte da parte del dirigente scolastico

in cui sono indicate al Comandante

attività vincolanti.

Se con la Legge n. 71/2017 appare

piuttosto evidente la difficile posizione

dei Comandanti delle PL, è proprio nei

settori dell’edilizia e dell’urbanistica che i

timori possono acuirsi, dal momento che

il controllo delle attività di costruzione

sul territorio spetta agli Uffici tecnici ed

alle PL, come sancito dalla Legge n.

380/2001. Leggendo con attenzione

l’art. 27 di questa norma è possibile

riscontrare l’ulteriore posizione di subor-

dinazione della PL anche rispetto agli

Uffici tecnici. Se questi ultimi, infatti,

constatano l’inosservanza delle norme

”,

gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

(quindi le PL) possono solo valutare

una “

presunta

” violazione urbanistico-

edilizia. Il fatto che all’individuazione

dell’abuso da parte della polizia giudizi-

aria sia riconnessa una valenza infima

rispetto alla segnalazione fatta dal tecnico

comunale è consacrato dalla natura

stessa della procedura: l’art. 27, infatti,

impone l’“

immediata comunicazione

” in

capo alla PL, con il rischio che possa

configurarsi questa volta anche il reato

di omissione di atti di ufficio in caso

di mancata comunicazione immediata

all’autorità giudiziaria.

L’auspicio di una riforma in materia di

PL, pertanto, è tanto attesa dal Presi-

dente Moccia quanto dagli altri relatori

dell’incontro. E forse alcune buone nuove

ci sono, in prospettiva.Apartire da alcune

novità esposte dal secondo relatore

dell’incontro, il Comandante della PL

di Verona Luigi Altamura il quale, dopo

aver chiarito come alcuni provvedimenti

richiesti dalle PL – a partire dallo SDI

– siano rimasti ormai lettera morta, ha

illustrato agli astanti le ultime novità per

gli operatori del settore discusse in sede

ANCI. Innanzitutto, pare farsi largo una

specifica sezione contrattuale dedicata

alla PL, tanto attesa non solo dai membri

della PL ma anche da molti sindaci.

Inoltre, è stato pubblicato il ripristino

dell’equo indennizzo e il rimborso spese

di degenza per cause di servizio ma,

ha precisato il Comandante Altamura,

si sta puntando anche al ripristino della

pensione privilegiata. Un’ulteriore novità,

presente nella Direttiva Minniti, chiama

in causa le PL come organo prevalente

nel rilevamento dei sinistri stradali.

Questa attribuzione, pur essendo da

molti accolta con sfavore, può essere

considerata un’opportunità per la visibilità

che conferisce alle attività delle PL e,

come auspica con ottimismo Altamura,

la svolta potrebbe arrivare attraverso

le Regioni quale organo principale di

interlocuzione tra un governo corag-

gioso e le amministrazioni comunali,

con un tavolo ANCI permanente che

riconosca in termini economici e non

solo le attività svolte dalle PL.

Il terzo relatore del convegno l’Avvocato

Pierluigi Arigliani ha sottolineato la

peculiare posizione del Comandante

della PL che si trova tra l’incudine e il

martello, perché da un lato deve essere

in linea con il pensiero dominante

dell’Amministrazione Comunale, ma

dall’altro lato ha l’obbligo di intervenire

dinanzi alle anomalie. Sono facilmente

deducibili le implicazioni che un tale gesto

comporterebbe per un Comandante.

E non solo. Per effetto della Legge n.

190/2012 si sono inseriti ulteriori ostacoli

con l’introduzione dell’art. 54bis del D.lgs.

n.165/2001 – Tutela del dipendente

pubblico che segnala illeciti. L’articolo

stabilisce che “

l’identità del segnalante

non può essere rivelata

” ovvero “

l’identità

puòessere rivelataove lasuaconoscenza

sia assolutamente indispensabile per la

difesa dell’incolpato

”, previsione questa

che ha determinato gravi incertezze sotto

il profilo interpretativo. Inoltre, l’additato

non ha la possibilità di conoscere il fatto

addebitato poiché la denuncia è sottratta

all’accesso. Da questo consegue, come

evidenzia Arigliani, che il soggetto che

subisce ladenuncianonè tenutoa sapere

né per cosa né da chi viene denunciato,

elementi del tutto contrastanti con la

natura etica di un tale processo.

Aconcludere l’interessante giornata di

studi è stato Fabrizio Cristalli, Direttore

Generale della Sicurezza, Protezione

Civile e Immigrazione della Regione

Lombardia, che ha presentato una

proposta di Legge Regionale in materia

di PL ideata dalla propria Regione e

sottoposta all’approvazione di altre 4

regioni.

Pur precisando il tormentato iter che

deve seguire la creazione di una Legge

Regionale, il Direttore Cristalli ha messo

in luce le rilevanti innovazioni inserite

nella norma, tra queste l’accesso alle

Banche Dati, una chiara definizione dei

compiti, il contratto con area riservata, le

dotazioni strumentali minime obbligatorie

e l’istituzione di un Comitato presso il

Ministero dell’Interno.

In un contesto di sfiducia e di mancanza

di risorse, i corpi della Polizia Locale

fungono da perno tra le esigenze del

cittadino e le risposte delle Ammin-

istrazioni Locali, ed è solo grazie al

perfezionamento del loro ruolo che può

essere garantito quel tanto ambito bene

pubblico chiamato sicurezza urbana.

*Direttore Fondazione ASAPS

per la Sicurezza Stradale e

Urbana