più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge
”. Non è previsto l’intervento
del Ministro della Giustizia, eludendo quindi problemi di coordinamento con l’art. 723 cpv del c.p.p., nella parte in
cui prevede che lo stesso possa disporre, al ricorrere di determinate condizioni, di non dare corso alla richiesta di
assistenza proveniente da altro Stato membro.
La vera novità, tuttavia, risiede al secondo comma del nuovo art. 729
quinquies
c.p.p., che prevede che “
Nei rapporti
con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea il procuratore della Repubblica può
richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla
legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o più squadre investigative comuni è
data comunicazione al Ministro della giustizia
”.
A livello procedurale, pertanto, nel caso di creazione di SIC con Stati non membri della UE, è previsto – nella vigenza
di un apposito accordo convenzionale – oltre alla richiesta del procuratore della Repubblica, l’ulteriore elemento
della comunicazione del Ministro della giustizia, assicurando una sorta di vaglio politico – non vincolante – della
decisione giudiziaria. Resta, tuttavia, impregiudicato il disposto del terzo comma dell’art. 723 del c.p.p., nella parte in
cui sancisce che il Ministro possa disporre – con decreto – di non dare corso alla richiesta di assistenza proveniente
da uno Stato terzo quando siano in pericolo “
la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato
”.
Nessuna crescita senza cooperazione
L’adozione del modulo investigativo delle SIC è solo uno dei pilastri su cui si basa il modello futuro di cooperazione
giudiziaria che si sta delineando negli ultimi mesi tra gli uffici di
Bruxelles
. Lo scorso 5 ottobre, difatti, il Parlamento
europeo ha approvato la creazione di una Procura europea che avrà il compito di indagare, perseguire e portare in
giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (
cfr
. Dir. 2017/1371/UE). Non solo: il Parlamento
ed il Consiglio sono ormai in procinto di approvare – tramite procedura legislativa ordinaria – un nuovo regolamento
su
Eurojust
, organismo istituito nel 2002 con il compiuto di stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini
penali tra le autorità competenti degli Stati membri, con particolare riguardo alle richieste di MLA, estradizione e di
MAE (i.e. Mandato di Arresto Europeo).
D’altronde, la creazione di un mercato interno che non sia contemporaneamente anche uno
spazio di libertà,
sicurezza e giustizia
(tratteggiato dagli artt. 67 e segg. TFUE), tramuterebbe il sogno europeo di una florida alleanza
economica e doganale nell’incubo di un incontrollato impero criminale.
*Capitano della Guardia di Finanza
(savastano.lorenzo@gdf.it).
(1) Il dialogo fra le giurisdizioni è stato, inoltre, catalizzato dal Trattato di Lisbona (in vigore dal 1° dicembre 2009) che, abolen-
do la specificità del vecchio cd. “III pilastro” (afferente la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), ha portato
all’armonizzazione degli strumenti di diritto derivato adoperabili in materia (viz. regolamenti, direttive e decisioni). Parallelamente,
è stato rafforzato il ruolo del Parlamento, che ora, nelle materie in esame, è coinvolto come co-legislatore nella procedura legis-
lativa ordinaria unitamente al Consiglio, e non più meramente consultato, come accadeva prima del 2009.
(2)Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la
convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea.
(3) È entrata in vigore il 20 giugno 2002. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 1° gennaio 2003
(GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1-3).
(4)La cd. rete SIC è una network informale, nel senso che non si traduce in una sovrastruttura burocratica dell’UE ma, al contra-
rio, si riunisce in modo flessibile a margine delle riunioni di Eurojust o Europol.
(5) D. Lgs. 34/2016, recante “Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alle Squadre Investigative Comuni”, pubblicato il 10 marzo 2016 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 58.
(6) Quando diversi uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, la richiesta è formulata d’intesa fra loro.
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