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nelle parti in cui è prevista una diversa

disciplina.

Tale assunto trova la sua ragione

su quanto disposto dall’art. 15 delle

Preleggi, ove è previsto che la

cessazione di una norma giuridica

si verifica, oltre che per abrogazione

espressa, anche per abrogazione

tacita o per incompatibilità - qualora il

Legislatore emani una legge successiva

che sia incompatibile con una esistente

– ovvero per nuova disciplina dell’intera

materia già regolamentata dalla legge

precedente.

Appare evidente come nel caso

in questione l’incompatibilità e

la contraddizione tra le due leggi

emerga in modo palese, in quanto

risulta impossibile la contemporanea

applicazione di entrambe, cosicché

da l l ’ even t ua l e app l i caz i one e

osservanza della nuova legge, non si

può non derogare alla disapplicazione

ed inosservanza dell’altra.

Tra l’altro, anche se si volesse

ipotizzare una applicazione coordinata

dei due testi di legge in esame, va

comunque evidenziato come il comma

3, dell’art. 31, della legge 27/2012, risulti

doppiamente contraddittorio: una prima

volta quando afferma che la violazione

dell’obbligo può essere rilevata con

dispositivi approvati ed omologati ai

sensi dell’art. 45, comma 6, del Codice

della strada ( 1° periodo ), tra i quali

risultano anche quelli per il controllo

dell’accesso alle zone a traffico limitato,

e poi prevede un apposito decreto per

definire le caratteristiche dei sistemi

di rilevamento a distanza nell’ambito

di quelli di cui al primo periodo; una

seconda volta nella parte in cui nel

prevedere un obbligo di approvazione

o di omologazione dei dispositivi

rimanda comunque all’emanazione di

un decreto ai fini dell’individuazione delle

caratteristiche dei medesimi, quando tale

provvedimento non risulta necessario

per la procedura di approvazione che,

allo stato dei fatti, potrebbe trovare

diretta applicazione.

Comunque, al di là della “quaestio iuris”

circa l’incompatibilità e la contraddizione

tra le due leggi in esame, rimane il fatto,

sicuramente il più importante, che da un

punto di vista procedurale – operativo,

qualora non venisse adottata - tra le

due in esame - la corretta procedura

per l’approvazione o omologazione le

apparecchiature per il rilevamento della

eventuale violazione dell’art. 193, si

rischierebbe l’inevitabile annullamento di

tutti gli accertamenti effettuati in modalità

automatica, in quanto conseguenza

di una condizione di illegittimità “ ab

origine”.

Appare evidente, inoltre, come

la modifica appena approvata si

inserisce in un contesto normativo non

coordinato, tenuto conto che continua

ad esistere l’articolo 193, con i commi

4-ter e seguenti, che già consentono

l’impiego delle immagini rilevate in

occasione delle violazioni accertate

con taluni apparecchi omologati,

ma che impongono una procedura

complessa che passa attraverso la

richiesta dell’esibizione dei documenti

assicurativi, a sensi dell’articolo 180,

comma ottavo, impedendo di fatto

l’accertamento diretto della violazione

dell’articolo 193 sulla base della sola

risultanza della banca dati dei veicoli

assicurati.

Peraltro, l’avere inserito la possibilità

di accertare le violazioni dell’articolo

193 nel comma 1-bis, lettera g-bis

dell’articolo 201, comporta:

• l’applicazione del comma 1-quater,

per cui non è necessaria la presenza

degli organi di polizia stradale qualora

l'accertamento avvenga mediante

dispositivi o apparecchiature che sono

stati omologati ovvero approvati per il

funzionamento in modo completamente

automatico che siano gestiti direttamente

dagli organi di polizia stradale di cui

all'articolo 12, comma primo;

• fuori dei centri abitati questi strumenti

possono essere installati ed utilizzati

solo sui tratti di strada individuati dai

prefetti tenendo conto del tasso di

incidentalità e delle condizioni strutturali,

plano-altimetriche e di traffico, secondo

direttive fornite dal Ministero dell'interno,

sentito il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti. In questo caso non sarebbe

necessario, in quanto non direttamente

previsto dalla norma, chiedere

all’obbligato in solido di presentare

la documentazione comprovante la

copertura assicurativa, né la revisione,

ma si dovrebbe procedere direttamente,

come sarebbe auspicabile, con la

notifica del verbale per le violazioni

dell’articolo 80 e 193;

• nessun obbligo di richiedere con la

procedura ex art. 180 l’esibizione del

titolo assicurativo al proprietario del

veicolo.

Proprio quest’ultimo punto dovrebbe

far riflettere sulle conseguenze operative

che si potrebbero avere qualora l’organo

accertatore applicasse la procedura

dell’art. 193, comprensiva della sanzione

accessoria della confisca amministrativa,

ad un utente della strada che al momento

dell’accertamento era comunque in

possesso del titolo assicurativo, e che

tale condizione non risultava nel sistema

solo per un ritardo di comunicazione

da parte della società assicurativa. Si

dovrà procedere in autotutela di ufficio?

L’utente ingiustamente sanzionato dovrà

necessariamente esperire le procedure

impugnative di cui agli artt. 203 e 204

bis? Oppure ancora?

Inoltre, ipotizziamo la possibilità che

un utente sia effettivamente sprovvisto

di titolo assicurativo e nella medesima

giornata sia sanzionato ai sensi dell’art.

193 da più dispositivi automatici gestiti

da organi di polizia diversi o con

diversa competenza territoriale. Quale

verbale di contestazione dovrà pagare

tra quelli che gli saranno notificati? Il

primo notificato? Il primo accertato?

E se dovesse pagare effettivamente

quest’ultimo ma gli viene notificato

per es. il secondo accertamento in

ordine temporale e che provveda

nell’immediato a pagare l’importo

sanzionatorio, quando gli viene notificato

il primo accertamento, che succede?

Si dovrà provvedere a restituire quello

già pagato? Voglio intenzionalmente

soprassedere di analizzare nella stessa

situazione di quanto succederebbe con

la sanzione accessoria della confisca,

lascio le valutazioni alla fantasia dei

lettori…………..

Il testo dei commi integrativi all’art.

201, comma 1 bis, del CDS, dopo

l’approvazione del decreto concorrenza

( legge 124 del 4 agosto 2017 ) e che

si riportano di seguito, contribuiscono

a creare ancora più confusione.

• g-ter) accertamento, per mezzo di

appositi dispositivi o apparecchiature di

rilevamento, della violazione dell'obbligo

dell'assicurazione per la responsabilità

civile verso terzi, effettuato mediante il

confronto dei dati rilevati riguardanti il

luogo, il tempo e l'identificazione dei

veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei

veicoli amotore che non risultano coperti

dall'assicurazione per la responsabilità

civile verso terzi, di cui all'articolo 31,

comma 2, del decreto-legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

• 1-quinquies in occasione della

rilevazione delle violazioni di cui al

comma 1-bis, lettera g-ter), non è

necessaria la presenza degli organi di

polizia stradale qualora l'accertamento

avvenga mediante dispositivi o

apparecchiature che sono stati omologati

ovvero approvati per il funzionamento

in modo completamente automatico.

Tali strumenti devono essere gestiti

direttamente dagli organi di polizia

stradale di cui all'articolo 12, comma 1,

del presente codice. La documentazione

fotografica prodotta costituisce atto di

accertamento, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 13 della legge 24 novembre

1981, n. 689, in ordine alla circostanza

che al momento del rilevamento un

determinato veicolo, munito di targa di

immatricolazione, stava circolando sulla

strada. Qualora, in base alle risultanze

del raffronto dei dati di cui al citato

comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che

al momento del rilevamento un veicolo

munito di targa di immatricolazione fosse

sprovvisto della copertura assicurativa

obbligatoria, è prevista l'applicazione

della sanzione amministrativa ai sensi

dell'articolo 193.

Difatti, a parere dello scrivente, il

richiamo all’ art. 13 della legge 689/81

non trova una applicazione coerente

e coordinata con una disposizione

normativa ben precisa che richiama,

per l’utilizzo di tali dispositivi, un obbligo

di approvazione ovvero omologazione

in un ambito di “lex specialis” come è

il Codice della strada.

Per quanto concerne la possibilità di

utilizzare, ai fini di un completamento

dell’istruttoria, la procedura ex art.

180 CDS nei confronti dei titolare dei

veicoli che risultino privi della revisione

ovvero del titolo assicurativo a seguito

dell’ informazione ottenuta su strada

utilizzando i dispositivi attualmente in

commercio, non si ritiene possibile per

i motivi di fatto e le ragioni di diritto di

seguito elencate.

L’art. 200, comma 1, del Codice della

strada, stabilisce che

«Fuori dei casi

di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la

violazione, quando è possibile, deve

essere immediatamente contestata tanto

al trasgressore quanto alla persona che

sia obbligata in solido al pagamento

della somma dovuta».

L’art. 201, comma 1, del C.d.S, invece,

stabilisce che

«qualora la violazione

non possa essere immediatamente

contestata, il verbale … deve indicare

i motivi che hanno reso impossibile

la contestazione immediata»

; e il

successivo comma 1-bis recita :

«Fermo

restando quanto indicato dal comma

1, nei seguenti casi la contestazione

immediata non è necessaria e agli

interessati sono notificati gli estremi

della violazione nei termini di cui al

comma 1 … “

.

Nel medesimo comma, in particolare

la lettera g-bis) riporta :

”accertamento

delle violazioni di cui agli articoli 80,

141, 143, commi 11 e 12, 146, 167,

170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo

di appositi dispositivi o apparecchiature

di rilevamento.“

Il comma 1-quater precisa che

“in

occasione della rilevazione delle

violazioni di cui al comma 1-bis, lettera

g-bis), non è necessaria la presenza

degli organi di polizia stradale qualora

l'accertamento avvenga mediante

dispositivi o apparecchiature che sono

stati omologati ovvero approvati per il

funzionamento in modo completamente

automatico …. Omissis….“.

Dalla lettura del combinato delle

disposizioni normative di cui sopra,

appare evidente che le eventuali

infrazione di cui agli artt. 80 e 193 del

Codice della strada, possono essere

accertate in modalità automatica

con la possibilità della contestazione

differita, solamente previa l’utilizzo di un

dispositivo omologato ovvero approvato

da Ministero de3lle infrastrutture edei

trasporti.

Al l o s t a t o a t t ua l e , come g i à

precedentemente precisato, non risulta

approvato ovvero omologato, alcun

dispositivo funzionante in modalità

automatica per l’accertamento della

omessa revisione del veicolo circolante.

Inoltre, come conseguenza logica,

non appare neppure rego l are

l’adozione della procedura adottata

ai sensi dell’art. 180 del Codice della

strada, che al comma 8, prevede :

“Chiunque senza giustificato motivo

non ottempera all'invito dell'autorità di

presentarsi, entro il termine stabilito

nell'invito medesimo, ad uffici di polizia

per fornire informazioni o esibire

documenti ai fini dell'accertamento

delle violazioni amministrative previste

dal presente codice,….. Omissis…..”

,

in quanto, proprio per l’ assenza di

dispositivi automatici approvati come

sopra precisato, è possibile accertare

la violazione in esame solo ed

esclusivamente attuando la procedura

di accertamento con contestazione

immediata, procedura questa necessaria

per poi, a seconda delle situazioni,

applicare l’iter dell’ art. 180, comma 8.

In conclusione, da un punto di vista

operativo, si ritiene che allo stato attuale

l’accertamento delle violazioni degli artt.

80 e 193 con l’ ausilio dei dispositivi

automatici attualmente in commercio,

possa essere effettuato solamente

in contestazione immediata. Tale

posizione, tra l’altro, e stata confermata

anche dal Ministero dell’Interno con nota

prot. 300/A/1720/18/127/9.

Direttore Amministrativo

del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti

www.

asaps

.it

www.

asaps

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