nelle parti in cui è prevista una diversa
disciplina.
Tale assunto trova la sua ragione
su quanto disposto dall’art. 15 delle
Preleggi, ove è previsto che la
cessazione di una norma giuridica
si verifica, oltre che per abrogazione
espressa, anche per abrogazione
tacita o per incompatibilità - qualora il
Legislatore emani una legge successiva
che sia incompatibile con una esistente
– ovvero per nuova disciplina dell’intera
materia già regolamentata dalla legge
precedente.
Appare evidente come nel caso
in questione l’incompatibilità e
la contraddizione tra le due leggi
emerga in modo palese, in quanto
risulta impossibile la contemporanea
applicazione di entrambe, cosicché
da l l ’ even t ua l e app l i caz i one e
osservanza della nuova legge, non si
può non derogare alla disapplicazione
ed inosservanza dell’altra.
Tra l’altro, anche se si volesse
ipotizzare una applicazione coordinata
dei due testi di legge in esame, va
comunque evidenziato come il comma
3, dell’art. 31, della legge 27/2012, risulti
doppiamente contraddittorio: una prima
volta quando afferma che la violazione
dell’obbligo può essere rilevata con
dispositivi approvati ed omologati ai
sensi dell’art. 45, comma 6, del Codice
della strada ( 1° periodo ), tra i quali
risultano anche quelli per il controllo
dell’accesso alle zone a traffico limitato,
e poi prevede un apposito decreto per
definire le caratteristiche dei sistemi
di rilevamento a distanza nell’ambito
di quelli di cui al primo periodo; una
seconda volta nella parte in cui nel
prevedere un obbligo di approvazione
o di omologazione dei dispositivi
rimanda comunque all’emanazione di
un decreto ai fini dell’individuazione delle
caratteristiche dei medesimi, quando tale
provvedimento non risulta necessario
per la procedura di approvazione che,
allo stato dei fatti, potrebbe trovare
diretta applicazione.
Comunque, al di là della “quaestio iuris”
circa l’incompatibilità e la contraddizione
tra le due leggi in esame, rimane il fatto,
sicuramente il più importante, che da un
punto di vista procedurale – operativo,
qualora non venisse adottata - tra le
due in esame - la corretta procedura
per l’approvazione o omologazione le
apparecchiature per il rilevamento della
eventuale violazione dell’art. 193, si
rischierebbe l’inevitabile annullamento di
tutti gli accertamenti effettuati in modalità
automatica, in quanto conseguenza
di una condizione di illegittimità “ ab
origine”.
Appare evidente, inoltre, come
la modifica appena approvata si
inserisce in un contesto normativo non
coordinato, tenuto conto che continua
ad esistere l’articolo 193, con i commi
4-ter e seguenti, che già consentono
l’impiego delle immagini rilevate in
occasione delle violazioni accertate
con taluni apparecchi omologati,
ma che impongono una procedura
complessa che passa attraverso la
richiesta dell’esibizione dei documenti
assicurativi, a sensi dell’articolo 180,
comma ottavo, impedendo di fatto
l’accertamento diretto della violazione
dell’articolo 193 sulla base della sola
risultanza della banca dati dei veicoli
assicurati.
Peraltro, l’avere inserito la possibilità
di accertare le violazioni dell’articolo
193 nel comma 1-bis, lettera g-bis
dell’articolo 201, comporta:
• l’applicazione del comma 1-quater,
per cui non è necessaria la presenza
degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante
dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente
automatico che siano gestiti direttamente
dagli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma primo;
• fuori dei centri abitati questi strumenti
possono essere installati ed utilizzati
solo sui tratti di strada individuati dai
prefetti tenendo conto del tasso di
incidentalità e delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico, secondo
direttive fornite dal Ministero dell'interno,
sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. In questo caso non sarebbe
necessario, in quanto non direttamente
previsto dalla norma, chiedere
all’obbligato in solido di presentare
la documentazione comprovante la
copertura assicurativa, né la revisione,
ma si dovrebbe procedere direttamente,
come sarebbe auspicabile, con la
notifica del verbale per le violazioni
dell’articolo 80 e 193;
• nessun obbligo di richiedere con la
procedura ex art. 180 l’esibizione del
titolo assicurativo al proprietario del
veicolo.
Proprio quest’ultimo punto dovrebbe
far riflettere sulle conseguenze operative
che si potrebbero avere qualora l’organo
accertatore applicasse la procedura
dell’art. 193, comprensiva della sanzione
accessoria della confisca amministrativa,
ad un utente della strada che al momento
dell’accertamento era comunque in
possesso del titolo assicurativo, e che
tale condizione non risultava nel sistema
solo per un ritardo di comunicazione
da parte della società assicurativa. Si
dovrà procedere in autotutela di ufficio?
L’utente ingiustamente sanzionato dovrà
necessariamente esperire le procedure
impugnative di cui agli artt. 203 e 204
bis? Oppure ancora?
Inoltre, ipotizziamo la possibilità che
un utente sia effettivamente sprovvisto
di titolo assicurativo e nella medesima
giornata sia sanzionato ai sensi dell’art.
193 da più dispositivi automatici gestiti
da organi di polizia diversi o con
diversa competenza territoriale. Quale
verbale di contestazione dovrà pagare
tra quelli che gli saranno notificati? Il
primo notificato? Il primo accertato?
E se dovesse pagare effettivamente
quest’ultimo ma gli viene notificato
per es. il secondo accertamento in
ordine temporale e che provveda
nell’immediato a pagare l’importo
sanzionatorio, quando gli viene notificato
il primo accertamento, che succede?
Si dovrà provvedere a restituire quello
già pagato? Voglio intenzionalmente
soprassedere di analizzare nella stessa
situazione di quanto succederebbe con
la sanzione accessoria della confisca,
lascio le valutazioni alla fantasia dei
lettori…………..
Il testo dei commi integrativi all’art.
201, comma 1 bis, del CDS, dopo
l’approvazione del decreto concorrenza
( legge 124 del 4 agosto 2017 ) e che
si riportano di seguito, contribuiscono
a creare ancora più confusione.
• g-ter) accertamento, per mezzo di
appositi dispositivi o apparecchiature di
rilevamento, della violazione dell'obbligo
dell'assicurazione per la responsabilità
civile verso terzi, effettuato mediante il
confronto dei dati rilevati riguardanti il
luogo, il tempo e l'identificazione dei
veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei
veicoli amotore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilità
civile verso terzi, di cui all'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
• 1-quinquies in occasione della
rilevazione delle violazioni di cui al
comma 1-bis, lettera g-ter), non è
necessaria la presenza degli organi di
polizia stradale qualora l'accertamento
avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati
ovvero approvati per il funzionamento
in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono essere gestiti
direttamente dagli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1,
del presente codice. La documentazione
fotografica prodotta costituisce atto di
accertamento, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689, in ordine alla circostanza
che al momento del rilevamento un
determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla
strada. Qualora, in base alle risultanze
del raffronto dei dati di cui al citato
comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che
al momento del rilevamento un veicolo
munito di targa di immatricolazione fosse
sprovvisto della copertura assicurativa
obbligatoria, è prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa ai sensi
dell'articolo 193.
Difatti, a parere dello scrivente, il
richiamo all’ art. 13 della legge 689/81
non trova una applicazione coerente
e coordinata con una disposizione
normativa ben precisa che richiama,
per l’utilizzo di tali dispositivi, un obbligo
di approvazione ovvero omologazione
in un ambito di “lex specialis” come è
il Codice della strada.
Per quanto concerne la possibilità di
utilizzare, ai fini di un completamento
dell’istruttoria, la procedura ex art.
180 CDS nei confronti dei titolare dei
veicoli che risultino privi della revisione
ovvero del titolo assicurativo a seguito
dell’ informazione ottenuta su strada
utilizzando i dispositivi attualmente in
commercio, non si ritiene possibile per
i motivi di fatto e le ragioni di diritto di
seguito elencate.
L’art. 200, comma 1, del Codice della
strada, stabilisce che
«Fuori dei casi
di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la
violazione, quando è possibile, deve
essere immediatamente contestata tanto
al trasgressore quanto alla persona che
sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta».
L’art. 201, comma 1, del C.d.S, invece,
stabilisce che
«qualora la violazione
non possa essere immediatamente
contestata, il verbale … deve indicare
i motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata»
; e il
successivo comma 1-bis recita :
«Fermo
restando quanto indicato dal comma
1, nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi
della violazione nei termini di cui al
comma 1 … “
.
Nel medesimo comma, in particolare
la lettera g-bis) riporta :
”accertamento
delle violazioni di cui agli articoli 80,
141, 143, commi 11 e 12, 146, 167,
170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo
di appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento.“
Il comma 1-quater precisa che
“in
occasione della rilevazione delle
violazioni di cui al comma 1-bis, lettera
g-bis), non è necessaria la presenza
degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante
dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente
automatico …. Omissis….“.
Dalla lettura del combinato delle
disposizioni normative di cui sopra,
appare evidente che le eventuali
infrazione di cui agli artt. 80 e 193 del
Codice della strada, possono essere
accertate in modalità automatica
con la possibilità della contestazione
differita, solamente previa l’utilizzo di un
dispositivo omologato ovvero approvato
da Ministero de3lle infrastrutture edei
trasporti.
Al l o s t a t o a t t ua l e , come g i à
precedentemente precisato, non risulta
approvato ovvero omologato, alcun
dispositivo funzionante in modalità
automatica per l’accertamento della
omessa revisione del veicolo circolante.
Inoltre, come conseguenza logica,
non appare neppure rego l are
l’adozione della procedura adottata
ai sensi dell’art. 180 del Codice della
strada, che al comma 8, prevede :
“Chiunque senza giustificato motivo
non ottempera all'invito dell'autorità di
presentarsi, entro il termine stabilito
nell'invito medesimo, ad uffici di polizia
per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento
delle violazioni amministrative previste
dal presente codice,….. Omissis…..”
,
in quanto, proprio per l’ assenza di
dispositivi automatici approvati come
sopra precisato, è possibile accertare
la violazione in esame solo ed
esclusivamente attuando la procedura
di accertamento con contestazione
immediata, procedura questa necessaria
per poi, a seconda delle situazioni,
applicare l’iter dell’ art. 180, comma 8.
In conclusione, da un punto di vista
operativo, si ritiene che allo stato attuale
l’accertamento delle violazioni degli artt.
80 e 193 con l’ ausilio dei dispositivi
automatici attualmente in commercio,
possa essere effettuato solamente
in contestazione immediata. Tale
posizione, tra l’altro, e stata confermata
anche dal Ministero dell’Interno con nota
prot. 300/A/1720/18/127/9.
Direttore Amministrativo
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
www.
asaps
.it
www.
asaps
.it
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