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asaps

.it

di Lorenzo Savastano*

Sicurezza

Le ombre e le promesse della nuova Europa

Lo sfarinarsi dei confini geopolitici fra gli Stati membri dell’Unione Europea ha fluidificato le traiettorie e le

opportunità che oggi migliaia di persone, mezzi, servizi e capitali colgono e percorrono nel comune giardino

del

mercato interno

, disegnato e disciplinato dall’art. 26 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea

(TFUE). Una perfetta osmosi tra le vivaci arterie del vecchio Continente di flussi fisici, economici e finanziari

che, tuttavia, ha contestualmente espanso e ramificato le possibili variabili del

decision making

criminale,

oscurando la promessa della transnazionalità europea con ombre lunghe, proteiformi ed insidiose.

Per poter affrontare la sfida della criminalità transfrontaliera, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

previsto dagli artt. 67-76 del TFUE, include misure volte a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia

penale

(1)

. In questa prospettiva, nel giugno 2014, il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti strategici

della programmazione legislativa ed operativa a norma dell’art. 68 TFUE, enucleando diverse aree tematiche

d’intervento tra cui –

inter alia

– spicca l’implementazione di

Joint Investigation Team

(ovvero di Squadre

Investigative Comuni, SIC), uno strumento di investigazione duttile ed efficace a disposizione degli operatori

di polizia di ogni Stato membro, oggetto del presente approfondimento.

Il quadro di riferimento normativo europeo

Il primo strumento europeo volto a disciplinare richieste

di cooperazione giudiziaria tra Stati membri è stata la

Convenzione del Consiglio d’Europa del 1959 ed il relativo

protocollo del 1978, cui è seguita la Convenzione del 1990

inerente i controlli di frontiera in area Schengen. Nel 2000

gli Stati membri dell’Unione Europea hanno firmato una

Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia

penale

(2)

per integrare e agevolare l’applicazione delle due

precitate convenzioni. La Convenzione del 2000 è stata,

infine, rafforzata nel 2001 da un protocollo che riguarda

più specificamente la reciproca assistenza giudiziaria per

le informazioni sui conti bancari o le transazioni bancarie.

In tale quadro, il Consiglio europeo di Tampere ha richiesto

la costituzione di Squadre Investigative Comuni al fine di

combattere il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri

umani, nonché il fenomeno del terrorismo. Anche la citata

Convenzione del 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in

materia penale tra gli Stati membri dell’Unione Europea,

prevede la costituzione di tali squadre. Nel giugno 2002

il Consiglio ha adottato una decisione quadro in materia

(la nr. 2002/465/GAI

(3)

), mentre nel gennaio 2017 ha

adottato una risoluzione su un modello di accordo volto

alla costituzione di una squadra investigativa comune, che

chiarisce e semplifica il precedente modello di accordo

adottato nel 2010.

La costituzione di Squadre Investigative Comuni

(S.I.C.)

Dall’esame delle disposizioni richiamate, emerge che

la costituzione di una S.I.C.:

• è una facoltà riconosciuta a due o più Stati membri

UE, che ne definiscono la composizione mediante un

comune accordo;

• è costituita per un fine specifico e per un periodo

limitato di tempo. La squadra è diretta da un funzionario

dello Stato membro nel cui territorio interviene la squadra

investigativa; questi coordina e dirige le attività della

squadra nel territorio di tale Stato membro. Può inoltre

essere consentito a rappresentanti di Europol, Eurojust,

OLAF e a rappresentanti di paesi extra-UE di partecipare

alle attività della squadra. Tutti i membri della squadra

devono svolgere i propri compiti nel rispetto delle leggi

del paese in cui operano (secondo il principio del locus

regit actum)

;

• può essere costituita anche con e tra paesi al di fuori

dell’UE, a condizione che esista una base giuridica,

come ad esempio un accordo internazionale o una legge

nazionale.

Nel luglio 2005, inoltre, allo scopo di attuare il cd. Program-

ma dell’Aia (inerente l’attuazione di forme

Mutual Legal

Assistance

), è stata istituita la rete di esperti nazionali in

materia di squadre investigative comuni (cd. rete SIC),

costituita da un esperto nazionale per ogni Stato membro

al fine di incoraggiare l’uso di squadre investigative

comuni e lo scambio esperienze sulle migliori pratiche

(cfr. documento del Consiglio nr. 11037/05), fungendo

quindi da

contact point

nazionale sia nella promozione

dello strumento investigativo de quo, sia nei rapporti tra

Stato membro ed organi di

Eurojust o Europol

(

4)

.

Dal 2005, la rete degli esperti SIC si riunisce una volta

all’anno e dametà gennaio 2011 ha un proprio segretariato,

ospitato da

Eurojust

, che promuove le attività della rete

SIC e assiste gli esperti nazionali nel loro lavoro.

L’implementazione delle SIC in Italia

Per quanto attiene alla normativa domestica, il riferimento

in materia è il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 34

(5)

, strettamente inerente lo strumento dei

Joint Investiga-

tion Team

di diritto italiano.

Il provvedimento in esame, che si compone di otto

articoli regola, difatti, la costituzione ed il funzionamento

delle

Squadre Investigative Comuni

operanti nel territorio

dell’Unione Europea, che:

• possono essere istituite su iniziativa di un’Autorità

italiana o di un altro Stato membro;

• costituiscono una forma di cooperazione non rogatoriale

finalizzata all’accertamento ed alla repressione di forme

di criminalità transazionale.

L’art. 2 del mentovato decreto, in particolare, prevede

l’ipotesi di costituzione di una SIC su iniziativa di un

Procuratore della Repubblica italiana in caso di indagini

(6)

:

• relative a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-

bis,

3-

quater

e 3-

quinquies

e 407, comma 2, lettera a), c.p.p.

o per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della

reclusione superiore nel massimo a cinque anni (art. 2,

comma 1, D. Lgs. 34/2016);

• al di fuori dei casi di cui al primo comma, quando indagini

particolarmente complesse debbano da svolgersi, o essere

coordinate, sul territorio di più Stati membri.

A livello procedurale, la richiesta di istituzione della SIC è

trasmessa alla autorità competente dello Stato membro o

degli Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il

procuratore della Repubblica che richiede l’istituzione della

SIC ne dà informazione al procuratore generale presso la

Corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di

cui all’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-

quater

c.p.p.,

al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini

del coordinamento investigativo.

Ciò posto, la SIC è istituita mediante un atto costitutivo,

sottoscritto dal procuratore della Repubblica proponente e

delle altre autorità giudiziarie estere partecipanti al team,

contenente oggetto, finalità e termine delle indagini. I

membri distaccati di una SIC che opera nel territorio dello

Stato assumono, anche agli effetti della legge penale,

la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono le funzioni di

polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine

ad essi assegnate (

cfr.

art. 5, D. Lgs. 34/2016).

Le novità in vigore dall’ottobre 2017

Con l’art. 7, D. Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 (in vigore dal

31.10.2017), il legislatore nazionale ha inserito l’art. 729

quinquies

nel codice di rito penale (rubricato: “

Squadre

investigative comuni

”).

La disposizione di nuovo conio ribadisce che, in ambito

UE, il potere di iniziativa spetta al procuratore della Repub-

blica, il quale “

può richiedere la costituzione di una o

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I Joint Investigation Team, a lungo auspicati dagli organismi

dell’Unione Europea, sono oggi una realtà a disposizione della

Procure e delle Forze di polizia impegnate nella lotta al crimine

transnazionale Un’analisi del modulo investigativo anche alla luce

delle recenti novità legislative

Squadre Investigative Comuni: profili

procedurali ed elementi di novità