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di Lorenzo Savastano*
Sicurezza
Le ombre e le promesse della nuova Europa
Lo sfarinarsi dei confini geopolitici fra gli Stati membri dell’Unione Europea ha fluidificato le traiettorie e le
opportunità che oggi migliaia di persone, mezzi, servizi e capitali colgono e percorrono nel comune giardino
del
mercato interno
, disegnato e disciplinato dall’art. 26 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE). Una perfetta osmosi tra le vivaci arterie del vecchio Continente di flussi fisici, economici e finanziari
che, tuttavia, ha contestualmente espanso e ramificato le possibili variabili del
decision making
criminale,
oscurando la promessa della transnazionalità europea con ombre lunghe, proteiformi ed insidiose.
Per poter affrontare la sfida della criminalità transfrontaliera, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
previsto dagli artt. 67-76 del TFUE, include misure volte a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia
penale
(1)
. In questa prospettiva, nel giugno 2014, il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti strategici
della programmazione legislativa ed operativa a norma dell’art. 68 TFUE, enucleando diverse aree tematiche
d’intervento tra cui –
inter alia
– spicca l’implementazione di
Joint Investigation Team
(ovvero di Squadre
Investigative Comuni, SIC), uno strumento di investigazione duttile ed efficace a disposizione degli operatori
di polizia di ogni Stato membro, oggetto del presente approfondimento.
Il quadro di riferimento normativo europeo
Il primo strumento europeo volto a disciplinare richieste
di cooperazione giudiziaria tra Stati membri è stata la
Convenzione del Consiglio d’Europa del 1959 ed il relativo
protocollo del 1978, cui è seguita la Convenzione del 1990
inerente i controlli di frontiera in area Schengen. Nel 2000
gli Stati membri dell’Unione Europea hanno firmato una
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia
penale
(2)
per integrare e agevolare l’applicazione delle due
precitate convenzioni. La Convenzione del 2000 è stata,
infine, rafforzata nel 2001 da un protocollo che riguarda
più specificamente la reciproca assistenza giudiziaria per
le informazioni sui conti bancari o le transazioni bancarie.
In tale quadro, il Consiglio europeo di Tampere ha richiesto
la costituzione di Squadre Investigative Comuni al fine di
combattere il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri
umani, nonché il fenomeno del terrorismo. Anche la citata
Convenzione del 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell’Unione Europea,
prevede la costituzione di tali squadre. Nel giugno 2002
il Consiglio ha adottato una decisione quadro in materia
(la nr. 2002/465/GAI
(3)
), mentre nel gennaio 2017 ha
adottato una risoluzione su un modello di accordo volto
alla costituzione di una squadra investigativa comune, che
chiarisce e semplifica il precedente modello di accordo
adottato nel 2010.
La costituzione di Squadre Investigative Comuni
(S.I.C.)
Dall’esame delle disposizioni richiamate, emerge che
la costituzione di una S.I.C.:
• è una facoltà riconosciuta a due o più Stati membri
UE, che ne definiscono la composizione mediante un
comune accordo;
• è costituita per un fine specifico e per un periodo
limitato di tempo. La squadra è diretta da un funzionario
dello Stato membro nel cui territorio interviene la squadra
investigativa; questi coordina e dirige le attività della
squadra nel territorio di tale Stato membro. Può inoltre
essere consentito a rappresentanti di Europol, Eurojust,
OLAF e a rappresentanti di paesi extra-UE di partecipare
alle attività della squadra. Tutti i membri della squadra
devono svolgere i propri compiti nel rispetto delle leggi
del paese in cui operano (secondo il principio del locus
regit actum)
;
• può essere costituita anche con e tra paesi al di fuori
dell’UE, a condizione che esista una base giuridica,
come ad esempio un accordo internazionale o una legge
nazionale.
Nel luglio 2005, inoltre, allo scopo di attuare il cd. Program-
ma dell’Aia (inerente l’attuazione di forme
Mutual Legal
Assistance
), è stata istituita la rete di esperti nazionali in
materia di squadre investigative comuni (cd. rete SIC),
costituita da un esperto nazionale per ogni Stato membro
“
al fine di incoraggiare l’uso di squadre investigative
comuni e lo scambio esperienze sulle migliori pratiche
”
(cfr. documento del Consiglio nr. 11037/05), fungendo
quindi da
contact point
nazionale sia nella promozione
dello strumento investigativo de quo, sia nei rapporti tra
Stato membro ed organi di
Eurojust o Europol
(
4)
.
Dal 2005, la rete degli esperti SIC si riunisce una volta
all’anno e dametà gennaio 2011 ha un proprio segretariato,
ospitato da
Eurojust
, che promuove le attività della rete
SIC e assiste gli esperti nazionali nel loro lavoro.
L’implementazione delle SIC in Italia
Per quanto attiene alla normativa domestica, il riferimento
in materia è il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 34
(5)
, strettamente inerente lo strumento dei
Joint Investiga-
tion Team
di diritto italiano.
Il provvedimento in esame, che si compone di otto
articoli regola, difatti, la costituzione ed il funzionamento
delle
Squadre Investigative Comuni
operanti nel territorio
dell’Unione Europea, che:
• possono essere istituite su iniziativa di un’Autorità
italiana o di un altro Stato membro;
• costituiscono una forma di cooperazione non rogatoriale
finalizzata all’accertamento ed alla repressione di forme
di criminalità transazionale.
L’art. 2 del mentovato decreto, in particolare, prevede
l’ipotesi di costituzione di una SIC su iniziativa di un
Procuratore della Repubblica italiana in caso di indagini
(6)
:
• relative a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-
bis,
3-
quater
e 3-
quinquies
e 407, comma 2, lettera a), c.p.p.
o per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni (art. 2,
comma 1, D. Lgs. 34/2016);
• al di fuori dei casi di cui al primo comma, quando indagini
particolarmente complesse debbano da svolgersi, o essere
coordinate, sul territorio di più Stati membri.
A livello procedurale, la richiesta di istituzione della SIC è
trasmessa alla autorità competente dello Stato membro o
degli Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il
procuratore della Repubblica che richiede l’istituzione della
SIC ne dà informazione al procuratore generale presso la
Corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di
cui all’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-
quater
c.p.p.,
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini
del coordinamento investigativo.
Ciò posto, la SIC è istituita mediante un atto costitutivo,
sottoscritto dal procuratore della Repubblica proponente e
delle altre autorità giudiziarie estere partecipanti al team,
contenente oggetto, finalità e termine delle indagini. I
membri distaccati di una SIC che opera nel territorio dello
Stato assumono, anche agli effetti della legge penale,
la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono le funzioni di
polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine
ad essi assegnate (
cfr.
art. 5, D. Lgs. 34/2016).
Le novità in vigore dall’ottobre 2017
Con l’art. 7, D. Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 (in vigore dal
31.10.2017), il legislatore nazionale ha inserito l’art. 729
quinquies
nel codice di rito penale (rubricato: “
Squadre
investigative comuni
”).
La disposizione di nuovo conio ribadisce che, in ambito
UE, il potere di iniziativa spetta al procuratore della Repub-
blica, il quale “
può richiedere la costituzione di una o
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I Joint Investigation Team, a lungo auspicati dagli organismi
dell’Unione Europea, sono oggi una realtà a disposizione della
Procure e delle Forze di polizia impegnate nella lotta al crimine
transnazionale Un’analisi del modulo investigativo anche alla luce
delle recenti novità legislative
Squadre Investigative Comuni: profili
procedurali ed elementi di novità