www.
asaps
.it
www.
asaps
.it
14
15
di Fabio Dimita
ome è noto Il Legislatore ha emanato il 28 dicembre 2015 la legge di Stabilità n. 208 (Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ordinario n. 70, con entrata in vigore 1 gennaio
2016). Nel testo della legge sono state previste e confermate le modifiche al codice della strada
ma, con un intervento di integrazione della lettera g-bis del comma 1-bis dell’articolo 201,
all’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento
debitamente approvate, si aggiungono le revisione obbligatoria dei veicoli, art. 80, le violazioni
dell’assicurazione obbligatoria, art. 193 e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e
rimorchi, art. 167 (comma 597).
Ai fini di una maggiore comprensione
Ergo, i dispositivi di cui all’art. 201,comma 1-bis, potranno essere utilizzati anche per controllare
gli obblighi assicurativi, vale a dire se si è in regola o meno con il pagamento della polizza di responsabilità
civile auto, la revisione del veicolo oltre a verificare il trasporto irregolare di materiale quando lo stesso
superi la massa indicata sulla carta di circolazione. La verifica del possesso del titolo assicurativo, ovvero
della avvenuta revisione dei veicoli circolanti, potranno essere accertate consultando il sistema telematico
della banca dati ministeriale, tutti i dati delle revisioni e delle polizze potranno essere direttamente consultati
senza dover ricorrere al controllo dell’esposizione del tagliando sul parabrezza, non più obbligatoria ovvero
la verifica diretta delle carte di circolazione affinché la misura possa ufficialmente entrare in vigore, tuttavia,
bisognerà attendere l’avvenuta approvazione ovvero omologazione dei dispositivi in questione, ed è proprio
da qui che iniziano i problemi.
Per una maggiore comprensione delle considerazioni di seguito esposte e delle conclusioni a cui si vuole
pervenire, si ritiene utile ed opportuno richiamare in via preliminare i testi delle normative in esame si riporta
il testo della normativa sopra citata.
Il testo vigente ante approvazione
definitiva della legge di stabilità dell’ art.
201, comma 1 lett, g-bis) del Codice
della strada, prevedeva :” accertamento
delle violazioni di cui agli articoli 141,
143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213
e 214, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento”
E’ opportuno che la lettura del testo in
esame avvenga in coordinamento con
quanto disposto dall’articolo 201, comma
1-quater: “In occasione della rilevazione
delle violazioni di cui al comma 1-bis,
lettera g-bis), non e' necessaria la
presenza degli organi di polizia stradale
qualora l'accertamento avvenga mediante
dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente
automatico…… omissis….. “
Dalla lettura del combinato delle
disposizioni sopra richiamate appare
evidente come la legittimità dell’utilizzo
dei dispositivi automatici per le violazioni
elencate sia condizionato all’ esito positivo
della procedura di omologazione, ovvero
approvazione, da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in coerenza
con quanto previsto in via generale dall’art.
45, comma 6 del Codice che afferma: “Nel
regolamento sono precisati i segnali, i
dispositivi, le apparecchiature e gli altri
mezzi tecnici di controllo e regolazione del
traffico, nonché quelli atti all'accertamento
e al rilevamento automatico delle violazioni
alle norme di circolazione, ed i materiali che,
per la loro fabbricazione e diffusione, sono
soggetti all'approvazione od omologazione
da parte del Ministero dei Lavori Pubblici
(ora Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti), previo accertamento delle
caratteristiche geometriche, fotometriche,
funzionali, di idoneità e di quanto altro
necessario. Nello stesso regolamento
sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione”.
L’art. 192 del Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Codice della strada (
DPR 495/92 ) disciplina il procedimento di
omologazione o di approvazione chiarendo
anche la portata ed il significato dei termini
“ omologazione” e “ approvazione”.
L’aspetto critico riguarda il fatto che
per le procedure di omologazione o di
approvazione dei dispositivi automatici
per il rilevamento delle violazioni di cui
all’articolo 193 del Codice della strada
ci sarebbero due procedure diverse
applicabili entrambe, in quanto risulta
tuttora in vigore – e quindi non abrogata -
la disposizione normativa di cui all’articolo
31, comma 3, del decreto legge 1/2012
convertito in legge 27 /2012, che prevede:
“ La violazione dell'obbligo di assicurazione
della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli può essere rilevata,
dandone informazione agli automobilisti
interessati, anche attraverso i dispositivi,
le apparecchiature e i mezzi tecnici per il
controllo del traffico e per il rilevamento
a distanza delle violazioni delle norme di
circolazione, approvati o omologati ai sensi
dell'articolo 45, comma 6, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni,
attraverso i dispositivi e le apparecchiature
per il controllo a distanza dell'accesso
nelle zone a traffico limitato, nonché
attraverso altri sistemi per la registrazione
del transito dei veicoli sulle autostrade o
sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata
con sistemi fotografici, di ripresa video o
analoghi che, nel rispetto delle esigenze
correlate alla tutela della riservatezza
personale, consentano di accertare, anche
in momenti successivi, lo svolgimento
dei fatti costituenti illecito amministrativo,
nonché i dati di immatricolazione del veicolo
ovvero il responsabile della circolazione.
Qualora siano utilizzati i dispositivi, le
apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi è l'obbligo di
contestazione immediata. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i
profili di tutela della riservatezza, il Garante
per la protezione dei dati personali, sono
definite le caratteristiche dei predetti sistemi
di rilevamento a distanza, nell'ambito
di quelli di cui al primo periodo, e sono
stabilite le modalità di attuazione del
presente comma, prevedendo a tal fine
anche protocolli d'intesa con i comuni,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. “
Quindi, come detto, alla luce di quanto
sopra sembrano sussistere due diverse
procedure di omologazione o approvazione
dei dispositivi automatici in questione, la
prima prevista dal Codice della strada, la
seconda disciplinata dall’art. 31, comma
3, della legge 27/2012.
A parere dello scrivente dovrebbero
trovare applicazione le modifiche apportate
con la legge di stabilità al Codice della
strada, in quanto l’emanazione di quest’
ultima dovrebbe aver abrogato tacitamente
il comma 3 dell’art. 31 della legge 27/2012,
Criticità operative ai fini
dell’applicazione degli artt. 80 e 193
del Codice della strada
in modalità automatica
Speciale
scoperture assicurative