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Art. 186

(Guida sotto l’influenza dell’alcool)

1

. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2

. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 521,00 a euro 2.125,00,

qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non

superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato

un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per

litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato

accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della so-

spensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al

reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre

revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza

di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la

sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato

commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del

sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma

2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo

amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea

all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore

corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto

previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente

di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso

l’applicazione dell’articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione

monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano

anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non

possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato

dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore

Norme CdS e modalità controlli

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di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono inte-

ramente a carico del trasgressore.

2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è

commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7,00.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non pos-

sono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano

sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna

che ha ritenuto sussistente l’ aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il

Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n.

117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3

. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui

al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive

fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per

l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,

anche attraverso apparecchi portatili.

4.

Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso

d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si

trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale

di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,

hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5

. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del

tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12,

commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini

equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione,

estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base

alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere

tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al

prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si

applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

6.

Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso

alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza

ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi

3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di

cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse

modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona

estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il

prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma

8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo

reato,è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida

ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8

. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi

2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo

119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si

sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della

patente di guida fino all’esito della visita medica.