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Non bere

più del tuo

motore

9.

Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso

alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai

commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito

della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria

può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte

dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28

agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività

non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e

dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni

di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il

decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli

organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento

del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n.

274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione de-

tentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di

lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa

una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della

sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in

cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione

disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di

pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero

o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei

motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con

ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della

confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

1.

È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento

della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli

trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli su-

periore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti

a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2.

I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influen-

za di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

164,00 a euro 663,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico

superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente,

nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo

periodo sono raddoppiate.

3.

Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’ar-

ticolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano

negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate

da un terzo alla metà.

4.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere

ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità

della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia

stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro

(g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per

gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui

al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.

6.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo

186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo,

aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei

mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato

articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il

veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida

è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il pre-

fetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8

del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti

per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della

patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7.

Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispon-

dente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),

non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo

anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore

corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire

la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

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Art. 186-bis.

(Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni,

per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto

di persone o di cose)