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In caso di identificazione del cittadino che gode del diritto
di doppia cittadinanza entrambi i documenti eventualmente
esibiti -
delitti contro la fede pubblica a parte
- sono da ritenere
validi e corretti purché si tratti di documenti identificativi e
giuridicamente idonei, ad esempio la carta d’identità sarà
idonea ad identificare il cittadino romeno (
poiché unionale
)
ma non avrà alcun valore se si tratta di un cittadino moldavo
(
ossia straniero
). Tuttavia, fatto salvo quanto appena detto,
meglio sarebbe se gli organi di controllo si abituassero ad
indicare negli eventuali atti prodotti il particolare status
di doppia cittadinanza indicando gli estremi di entrambi i
documenti esibiti.
Per quanto riguarda la patente di guida, questione che suscita
le maggiori perplessità da parte del personale operante,
perplessità per altro assolutamente ingiustificata se si considera
che il soggetto in possesso della doppia cittadinanza può
esibire una autorizzazione alla guida rilasciata da uno dei
due Paesi di cui possiede la cittadinanza, ovviamente nel
caso in esame Moldova/Romania si applicherà un regime
diverso rispetto al fatto di mostrare una patente unionale
(Romania) piuttosto che una patente straniera (Moldova).
Va però specificato che mentre la questione del possesso
di due o più patenti da parte dello stesso soggetto è ben
normata a livello unionale, dove si prescrive che tra gli Stati
membri dell’Unione europea e dello Spazio economico
europeo non è ammesso possedere due o più patenti di
guida, nemmeno nel caso di iscrizione all'AIRE (
Anagrafe
Italiani Residenti all’Estero
), principio da sempre contenuto
nelle direttive comunitarie e nei decreti di recepimento
concernenti le patenti di guida succedutisi nel tempo -
per
ultima la direttiva 2006/126/CE
-, per quanto riguarda invece
le patenti straniere non esistono norme in tal senso.
Da considerare, in fine, che la patente straniera (
ossia
extra UE
), dopo un anno dall’acquisita residenza in Italia del
titolare perde ogni efficacia ed è quindi di fatto inutilizzabile
sul territorio nazionale, condizione quest’ultima che almeno
in astratto renderebbe ininfluente il suo ritiro; ciò anche
in considerazione della circostanza legata al fatto che il
documento potrebbe essere invece utilizzato, qualora ancora
valido, nel Paese d’origine del titolare.
Scelto quale patente esibire, sicuramente quella romena, non
fosse altro per il fatto derivante dalla possibilità di condurre
liberamente veicoli in tutta la macro area U.E. / S.E.E. senza
particolari vincoli, il titolare sarà soggetto al regime al quale
soggiacciono TUTTI i cittadini unionali, ciò a prescindere
dalla sua doppia cittadinanza.
Diversa è la questione della residenza, che deve essere
sempre una sola, ossia quella del luogo di dimora abituale.
Inoltre va tenuto presente che i cittadini rumeni con doppia
cittadinanza non sono tenuti a stabilire la loro residenza in
Romania, quindi nel caso del nostro Moldavo/Romeno, può
tranquillamente continuare a mantenere la propria residenza
in Moldova o in altro paese UE, compresa ovviamente l’Italia
o straniero, senza che questo comporti nessuna violazione
di norme.
*Esperto internazionale e consulente in materia
già Ispettore della Polizia di Stato
Consigliere Nazionale ASAPS
**Ispettore Superiore s.U.P.S. della Polizia di Stato
Direttore II Settore Sezione Polstrada La Spezia
Consigliere Nazionale ASAPS
Esempio di persona con doppia cittadinanza in possesso di due passaporti
Riferimenti normativi
Bibliografia
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Convenzione di Strasburgo del 1963
R. Chianca – G. Fazzolari “L’identificazione dei cittadini comunitari
e stranieri” Maggioli Modulgrafica
R. Chianca – G. Fazzolari “Prontuario per il controllo di stranieri e
comunitari” Maggioli editore
Approfondimenti tratti dal portale
www.vehicle-documents.it