16
www.
asaps
.it
www.
asaps
.it
17
NCC e Taxi: cosa sta
succedendo
e cosa accadrà
a sfida che si combatte in questi mesi sulla mobilità urbana è fondamentale
per il nostro Paese. La vera posta in palio non sta tanto nel conflitto trilaterale
che si combatte fra tassisti, noleggiatori Ncc e Uber, quanto nell’assetto
che prenderanno i servizi di mobilità urbana non di linea dopo questa
partita. Il bivio è fra uno status quo che frena o l’apertura di un mercato
dalle potenzialità enormi (con benefici potenziali anche per gli attori attuali).
La Legge che regola Taxi e Ncc
Il servizio di noleggio con conducente con autovetture, analogamente al
trasporto di piazza o taxi, rientra tra i
servizi pubblici non di linea
e quindi è un
servizio finalizzato al trasporto
collettivo o individuale
di persone,
non continuativo
e non periodico
, secondo orari ed itinerari non fissi ma stabiliti caso per caso, attivato
a richiesta del fruitore.
Il noleggio con conducente in generale è disciplinato dall'art. 85 CDS in cui sono
elencati i veicoli con cui è possibile effettuare il servizio:
1.
motocicli
con o senza sidecar;
2.
tricicli
;
3.
velocipedi e quadricicli
(1)
;
4.
autovetture
;
5.
autobus
;
6.
autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone
;
7.
veicoli a trazione animale
.
Il medesimo art. 85 CDS prevede, tuttavia, che il servizio
sia disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia:
1. legge 15.1.1992, n. 21 per il noleggio con conducente
di
autovetture, motocarrozzette
(motocicli con sidecar),
veicoli a trazione animale e natanti
;
2. legge 11.8.2003, n. 218 e le relative leggi regionali per
l'attività di noleggio di autobus con conducente.
Non esiste attualmente alcuna legge specifica di settore
che disciplini il noleggio con conducente di motoveicoli e
autoveicoli per trasporti specifici di persone (tra cui anche
le autoambulanze ai sensi dell'art. 244 DPR n. 495/1992).
L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente per trasporto
persone richiede il possesso di apposita autorizzazione
comunale d'esercizio, riferita a ciascun veicolo, la cui carta
di circolazione, che riporta espressamente l'indicazione
dell'uso cui il veicolo è destinato, è rilasciata sulla base di
tale autorizzazione che ne costituisce parte integrante.
VEICOLI
Sonoprevistedisposizioni specifiche inordineallecaratteristiche
delle autovetture che devono:
1. portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto
posteriore, un contrassegno con la scritta “NOLEGGIO”;
2. essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante
la dicitura “NCC”;
3. essere dotate dello stemma del comune che ha rilasciato
l’autorizzazione;
4. essere dotate di un numero progressivo.
Sulle autovetture autorizzate ad effettuare attività di noleggio
con conducente dotate di cinture di sicurezza, i bambini
aventi altezza inferiore a 1,5 m possono essere trasportati
senza utilizzare le cinture o impiegare i dispositivi di ritenuta
per bambini a condizione che siedano sui sedili posteriori
e siano accompagnati da una persona di almeno 16 anni.
In ogni caso non è consentito il trasporto in soprannumero
di più di due bambini.
Il servizio deve essere accessibile a tutte le persone con
disabilità. I comuni, nei regolamenti, dettano norme per
stabilire specifiche condizioni di esercizio per il trasporto di
persone portatrici di handicap, nonché il numero ed il tipo
di veicoli già esistenti da attrezzare anche per il trasporto di
persone con disabilità di particolare gravità.
Gli autoveicoli da noleggio con conducente devono essere
sottoposti a revisione annuale presso gli UMC o presso le
officine autorizzate.
SANZIONI
Il regime sanzionatorio è disciplinato dall'art. 85 CDS e
dalla legge n. 21/1992 con riferimento alle seguenti ipotesi
sanzionatorie:
1. adibire
a noleggio con conducente
un veicolo non
destinato a tale uso, o senza la prescritta autorizzazione
(dalla carta di circolazione è possibile rilevare l’uso cui il
veicolo è destinato; ad es. un’autovettura in uso proprio che
viene invece noleggiata, oppure l’utilizzo in servizio NCC
di un’autovettura destinata invece a servizio da piazza. La
sanzione pecuniaria è più aspra se viene adibito a noleggio
con conducente un autobus non destinato a tale uso. La
norma trova evidentemente un suo fondamento per il fatto
che la circolazione di un autobus è suscettibile di arrecare
danni maggiori di quelli di un’autovettura, almeno in linea di
principio, ove si faccia riferimento al numero di passeggeri
che un autobus può trasportare, nonché alle dimensioni e
massa superiori a quelle di altri veicoli e quindi con una ben
diversa potenzialità di danno);
2.
noleggioconconducentedi un’autovettura, inpossesso
della relativa autorizzazione
, senza ottemperare alle sue
prescrizioni o alle norme in vigore. In questo caso la sanzione
più severa è prevista per le autovetture.
Sia in questo come nel precedente caso l’art. 85, c. 4,
prevede una sanzione pecuniaria e la sospensione della
carta di circolazione da 2 a 8 mesi.
La carta di circolazione viene ritirata e trasmessa all'UMC
territorialmente competente in relazione al luogo ove è stata
contestata l'infrazione. Il veicolo viene autorizzato a circolare
per la via più breve fino al luogo indicato dall'interessato e
viene sottoposto a fermo amministrativo per tutta la durata
di sospensione della carta di circolazione;
3.
noleggio con conducente di veicolo diverso da
autovettura, in possesso della relativa autorizzazione
,
ma senza ottemperare alle sue prescrizioni o alle norme
in vigore. È prevista in questo caso una sanzione meno
severa e il ritiro della carta di circolazione in luogo della
sua sospensione; l’art. 85 c. 4 bis prevede espressamente
in questo caso il ritiro dell’autorizzazione che, in realtà,
andrebbe operato anche nel caso precedente.
I precedenti richiami all'inosservanza delle “norme in vigore”
si riferiscono essenzialmente alle disposizioni della legge n.
21/1992 che, con l'art. 11 bis, introdotto dalla legge 27.2.2009
n. 14, ha previsto in aggiunta alle sanzioni disposte dall'art.
85 CDS, la sospensione dal ruolo per periodi crescenti a
seconda del numero di violazioni commesse agli artt. 3 e
11 della stessa legge (sanzioni attualmente sospese. Vgs.
Nota 2).
REGOLE ATTUALI: Milleproroghe ed emendamenti
In febbraio è stato dato via libera al Milleproroghe, con
il contestatissimo emendamento Lanzillotta sul trasporto.
Nonostante il governo si fosse impegnato a pubblicare entro
trenta giorni la legge di riordino sul settore, ciò ancora non
è avvenuto. Le previsioni riguardavano le licenze territoriali
per Uber e i noleggiatori eliminando l’obbligo di rientrare
nella rimessa ogni volta che si finisce conclude un servizio,
lotta agli autisti abusivi e conferma del divieto per UberPop,
maggiore regolamentazione delle piattaforme online. Il ministro
dei Trasporti Graziano Delrio ha promesso ai tassisti che le
nuove norme verranno discusse con tutte le parti interessate.
Un provvedimento atteso dal 2009, da quando cioè la legge
27/02/2009 n. 14 (2) interviene modificando la vecchia legge
sul trasporto, la n. 21/92, con norme draconiane sul noleggio
con conducente: obbligo di “stazionamento” solo all'interno
di Francesco Feola*
Attualità