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NCC e Taxi: cosa sta

succedendo

e cosa accadrà

a sfida che si combatte in questi mesi sulla mobilità urbana è fondamentale

per il nostro Paese. La vera posta in palio non sta tanto nel conflitto trilaterale

che si combatte fra tassisti, noleggiatori Ncc e Uber, quanto nell’assetto

che prenderanno i servizi di mobilità urbana non di linea dopo questa

partita. Il bivio è fra uno status quo che frena o l’apertura di un mercato

dalle potenzialità enormi (con benefici potenziali anche per gli attori attuali).

La Legge che regola Taxi e Ncc

Il servizio di noleggio con conducente con autovetture, analogamente al

trasporto di piazza o taxi, rientra tra i

servizi pubblici non di linea

e quindi è un

servizio finalizzato al trasporto

collettivo o individuale

di persone,

non continuativo

e non periodico

, secondo orari ed itinerari non fissi ma stabiliti caso per caso, attivato

a richiesta del fruitore.

Il noleggio con conducente in generale è disciplinato dall'art. 85 CDS in cui sono

elencati i veicoli con cui è possibile effettuare il servizio:

1.

motocicli

con o senza sidecar;

2.

tricicli

;

3.

velocipedi e quadricicli

(1)

;

4.

autovetture

;

5.

autobus

;

6.

autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone

;

7.

veicoli a trazione animale

.

Il medesimo art. 85 CDS prevede, tuttavia, che il servizio

sia disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia:

1. legge 15.1.1992, n. 21 per il noleggio con conducente

di

autovetture, motocarrozzette

(motocicli con sidecar),

veicoli a trazione animale e natanti

;

2. legge 11.8.2003, n. 218 e le relative leggi regionali per

l'attività di noleggio di autobus con conducente.

Non esiste attualmente alcuna legge specifica di settore

che disciplini il noleggio con conducente di motoveicoli e

autoveicoli per trasporti specifici di persone (tra cui anche

le autoambulanze ai sensi dell'art. 244 DPR n. 495/1992).

L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente per trasporto

persone richiede il possesso di apposita autorizzazione

comunale d'esercizio, riferita a ciascun veicolo, la cui carta

di circolazione, che riporta espressamente l'indicazione

dell'uso cui il veicolo è destinato, è rilasciata sulla base di

tale autorizzazione che ne costituisce parte integrante.

VEICOLI

Sonoprevistedisposizioni specifiche inordineallecaratteristiche

delle autovetture che devono:

1. portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto

posteriore, un contrassegno con la scritta “NOLEGGIO”;

2. essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante

la dicitura “NCC”;

3. essere dotate dello stemma del comune che ha rilasciato

l’autorizzazione;

4. essere dotate di un numero progressivo.

Sulle autovetture autorizzate ad effettuare attività di noleggio

con conducente dotate di cinture di sicurezza, i bambini

aventi altezza inferiore a 1,5 m possono essere trasportati

senza utilizzare le cinture o impiegare i dispositivi di ritenuta

per bambini a condizione che siedano sui sedili posteriori

e siano accompagnati da una persona di almeno 16 anni.

In ogni caso non è consentito il trasporto in soprannumero

di più di due bambini.

Il servizio deve essere accessibile a tutte le persone con

disabilità. I comuni, nei regolamenti, dettano norme per

stabilire specifiche condizioni di esercizio per il trasporto di

persone portatrici di handicap, nonché il numero ed il tipo

di veicoli già esistenti da attrezzare anche per il trasporto di

persone con disabilità di particolare gravità.

Gli autoveicoli da noleggio con conducente devono essere

sottoposti a revisione annuale presso gli UMC o presso le

officine autorizzate.

SANZIONI

Il regime sanzionatorio è disciplinato dall'art. 85 CDS e

dalla legge n. 21/1992 con riferimento alle seguenti ipotesi

sanzionatorie:

1. adibire

a noleggio con conducente

un veicolo non

destinato a tale uso, o senza la prescritta autorizzazione

(dalla carta di circolazione è possibile rilevare l’uso cui il

veicolo è destinato; ad es. un’autovettura in uso proprio che

viene invece noleggiata, oppure l’utilizzo in servizio NCC

di un’autovettura destinata invece a servizio da piazza. La

sanzione pecuniaria è più aspra se viene adibito a noleggio

con conducente un autobus non destinato a tale uso. La

norma trova evidentemente un suo fondamento per il fatto

che la circolazione di un autobus è suscettibile di arrecare

danni maggiori di quelli di un’autovettura, almeno in linea di

principio, ove si faccia riferimento al numero di passeggeri

che un autobus può trasportare, nonché alle dimensioni e

massa superiori a quelle di altri veicoli e quindi con una ben

diversa potenzialità di danno);

2.

noleggioconconducentedi un’autovettura, inpossesso

della relativa autorizzazione

, senza ottemperare alle sue

prescrizioni o alle norme in vigore. In questo caso la sanzione

più severa è prevista per le autovetture.

Sia in questo come nel precedente caso l’art. 85, c. 4,

prevede una sanzione pecuniaria e la sospensione della

carta di circolazione da 2 a 8 mesi.

La carta di circolazione viene ritirata e trasmessa all'UMC

territorialmente competente in relazione al luogo ove è stata

contestata l'infrazione. Il veicolo viene autorizzato a circolare

per la via più breve fino al luogo indicato dall'interessato e

viene sottoposto a fermo amministrativo per tutta la durata

di sospensione della carta di circolazione;

3.

noleggio con conducente di veicolo diverso da

autovettura, in possesso della relativa autorizzazione

,

ma senza ottemperare alle sue prescrizioni o alle norme

in vigore. È prevista in questo caso una sanzione meno

severa e il ritiro della carta di circolazione in luogo della

sua sospensione; l’art. 85 c. 4 bis prevede espressamente

in questo caso il ritiro dell’autorizzazione che, in realtà,

andrebbe operato anche nel caso precedente.

I precedenti richiami all'inosservanza delle “norme in vigore”

si riferiscono essenzialmente alle disposizioni della legge n.

21/1992 che, con l'art. 11 bis, introdotto dalla legge 27.2.2009

n. 14, ha previsto in aggiunta alle sanzioni disposte dall'art.

85 CDS, la sospensione dal ruolo per periodi crescenti a

seconda del numero di violazioni commesse agli artt. 3 e

11 della stessa legge (sanzioni attualmente sospese. Vgs.

Nota 2).

REGOLE ATTUALI: Milleproroghe ed emendamenti

In febbraio è stato dato via libera al Milleproroghe, con

il contestatissimo emendamento Lanzillotta sul trasporto.

Nonostante il governo si fosse impegnato a pubblicare entro

trenta giorni la legge di riordino sul settore, ciò ancora non

è avvenuto. Le previsioni riguardavano le licenze territoriali

per Uber e i noleggiatori eliminando l’obbligo di rientrare

nella rimessa ogni volta che si finisce conclude un servizio,

lotta agli autisti abusivi e conferma del divieto per UberPop,

maggiore regolamentazione delle piattaforme online. Il ministro

dei Trasporti Graziano Delrio ha promesso ai tassisti che le

nuove norme verranno discusse con tutte le parti interessate.

Un provvedimento atteso dal 2009, da quando cioè la legge

27/02/2009 n. 14 (2) interviene modificando la vecchia legge

sul trasporto, la n. 21/92, con norme draconiane sul noleggio

con conducente: obbligo di “stazionamento” solo all'interno

di Francesco Feola*

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