uando il degrado entra nelle Istituzioni, quando queste sono sbeffeggiate pubblicamente, quando scopriamo
che i controllori sono i primi tra i furbetti, è giunto il momento di cambiare. Non diciamo questo perché
abbiamo fatto una colossale “figura di merda”. Lo diciamo perché, quelli in divisa che non mettono il casco,
quelli che non pagano l’assicurazione, quelli che non mettono le cinture e quelli che poi intascano mazzette,
sono solo una minima parte. Infinitesimale, credeteci.
Credeteci, questa non è una frase fatta.
Il servizio di Striscia la Notizia restituisce un’immagine sciagurata della Polizia di Stato, ma ciò che ci fa
più male, è il pensiero naturale che a molti viene: “è così dappertutto”.
Così, l’assioma politico-ladro, si estende, anzi si propaga come una pandemia, a tutta la Pubblica
Amministrazione, quella che dovrebbe essere “servita” con disciplina e onore, come recita l’articolo 54 della nostra
Costituzione.
Nell’Italia più vicina, nel tempo, alla Carta, i comandanti dei reparti esigevano l’esibizione del libretto di circolazione e
dell’assicurazione: oggi, forse, qualcuno lo chiamerebbe “mobbing” o “violazione della privacy”.
Vogliamo usare termini moderni? Ok, chiamiamolo “controllo della qualità”.
Ricominciamo, per favore.
Perché se il controllore fa il furbo, tradisce prima sé stesso e poi il giuramento che ha fatto, soprattutto in un contesto,
come quello del servizio giornalistico che ci ha svergognati, in cui l’esempio ha eccome il suo peso.
La legalità comincia dalle piccole regole, come allacciare la cintura, pagare l’assicurazione o magari evitare di parcheggiare
in doppia fila o nello spazio dei disabili.
La frase odiosa e arrogante “...e che c’abbiamo scritto sulla portiera…?”, purtroppo ricorrente nello slang dei furbetti in
divisa, deve essere bandita dai nostri comportamenti.
*Presidente ASAPS
**Responsabile della comunicazione e consigliere nazionale ASAPS
Riferimenti operativi per la
contestazione dell’art.193 CdS
- La copertura assicurativa -
di Giordano Biserni* e Lorenzo Borselli**
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veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in
circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa
a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi
(la mancanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di
€ 849,00
- pagamento entro 5 gg.
€ 594,30
ed il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo).
• Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti ha
durata annuale
o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione,
si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato
, in
deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta
ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e a
mantenere operante, non
oltre il quindicesimo giorno
successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto
assicurativo fino all'effetto della nuova polizza
(vedasi l’art. 170-bis del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
• L'accertamento della
mancanza della copertura assicurativa obbligatoria
del veicolo può essere effettuato anche
mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi
o apparecchiature, che effettuano l'accertamento da remoto, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, di cui alle lettere e), f) e g) dell'art.
201, comma 1-bis, CdS. La documentazione fotografica prodotta dalle apparecchiature o dispositivi costituisce atto di
accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 689/81, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando su strada. Con la modifica dell’art.
201
, comma
1-bis
, lettera
g-bis
, CdS è stata estesa anche all’art.
193
CdS la procedura di contestazione differita per
mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento di tipo omologato, ma con l’introduzione della lettera
g-ter
é stato
di Franco Medri* e Maurizio Piraino**
11
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Speciale
scoperture assicurative
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scoperture assicurative
Quando il degrado è in noi
Foto Coraggio