www.
asaps
.it
www.
asaps
.it
13
12
previsto l’accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo
dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi,
effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti
il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli
risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso
terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27. In occasione della rilevazione
delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter),
non è
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale
qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente
codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce
atto di accertamento
, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla
circostanza che al momento del rilevamento un determinato
veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando
sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto
dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che
al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa
obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi
dell'articolo
193
CdS.
• Nell'ambito dell'attività di accertamento effettuata in
occasione dei controlli su strada, l'organo di polizia presente
sul posto può avvalersi anche di
appositi dispositivi non
omologati
che gli consentano di rilevare la mancanza
di revisione, di copertura assicurativa ecc. e procedere,
quindi, all'accertamento nonché alla immediata contestazione
della violazione all'effettivo trasgressore. Tali dispositivi
non possono essere comunque considerati al pari di quelli
previsti dall'art. 201 CdS, ma costituiscono solo un ausilio
per l'operatore di polizia
(vedasi la circolare del Ministero
Interno prot. n. 300/A/6822/16/127/9 del 5 ottobre 2016).
•
Appare esclusa la possibilità di contestare
le violazioni
relative agli art.
80
e
193
CdS in occasione del procedimento
di notifica delle violazioni di cui all’art. 176 CdS, accertate
dal personale abilitato delle società concessionarie delle
autostrade. In tali procedimenti la contestazione delle
violazioni é compiuta da soggetti diversi dai dipendenti
della Specialità che, ai sensi dell’art. 176, comma 11, CdS,
possono accertare solo le violazioni commesse al mancato
pagamento del pedaggio autostradale
(vedasi la nota del
Ministero Interno n. 300/A/4339/17/107/80 del 26 maggio
2017).
• La sanzione amministrativa
è ridotta ad un quarto
(p.m.r.
€ 212,25
-
pagamento ridotto del 30%
€ 148,58
)
quando
l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia
comunque resa operante nei 15 giorni successivi al termine
di cui all’articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
Pertanto il termine utile massimo è il 30° giorno successivo
alla scadenza della copertura assicurativa oltre il quale non
è più possibile beneficiare della riduzione
(si applicano le
disposizioni di cui all’art. 202, comma 1, CdS).
• La sanzione amministrativa
è ridotta ad un quarto
(p.m.r.
€ 212,25
- pagamento ridotto del 30%
€ 148,58
)
quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione della
violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore,
esprime la volontà e provvede alla
demolizione
e alle
formalità di
radiazione
del veicolo. In tali casi l’interessato
ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi
esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione
del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di
una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale.
Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo
accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo
previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
• Per la mancanza del certificato dell’assicurazione vedasi
l’articolo 180 CdS. Dal 1
8 ottobre 2015
non vige più
l’obbligo di esposizione del
contrassegno
dell’assicurazione
RCA ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto 9 agosto
2013, n. 110
(vedasi la circolare del Ministero Interno n.
300/A/7094/15/124/9 del 15 ottobre 2015).
• Non è più sanzionabile ai sensi dell’art.
180
CdS la
circolazione del veicolo con certificato assicurativo scaduto,
atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente
contratto è estesa in ogni caso, non oltre il
quindicesimo
giorno
dalla data di scadenza dello stesso.
• Il veicolo sottoposto a
sequestro amministrativo
segue
la procedura prevista dall’art.
213
CdS; pertanto l’affidamento
al conducente, al proprietario o ad altro obbligato in solido
richiede obbligatoriamente l’intervento di un carro attrezzi
affinché lo trasporti nel luogo di custodia. Il sequestro
finalizzato alla confisca dovrà essere mantenuto fino all’esatto
adempimento delle formalità richieste
(vedasi la nota del
Ministero Interno n. 300/A/8891/12/101/20/21/7 del 12
dicembre 2012).
• Ai sensi dell’art. 213, comma 2-quinquies, CdS, se oggetto
della sanzione accessoria del sequestro amministrativo è un
ciclomotore
o un
motociclo
, per i
primi 30 giorni
il veicolo
deve essere affidato in custodia ad apposita depositeria
convenzionata, fatto salvo l’eventuale dissequestro avvenuto
per riattivazione della polizza assicurativa o altro.
• Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione
amministrativa, oltre al pagamento delle spese di prelievo,
trasporto e custodia, e corrisponde il
premio di assicurazione
per almeno 6 mesi
, l’organo di Polizia che ha accertato
la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente
diritto, dandone comunicazione al Prefetto.
• Se nei termini previsti non viene proposto ricorso e non
avviene il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o il comando
da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al Prefetto.
Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed il
veicolo
viene confiscato
ai sensi dell’art. 213 CdS.
• L'obbligo della
copertura assicurativa
per la responsabilità
civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia,
si considera assolto
se la targa di immatricolazione è
rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri (vedasi l’art. 5 del
DM 01.04.2008, n. 86): Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria,
Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia,
Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de
La Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca,
Repubblica slovacca, Serbia, Slovenia, Romania, Spagna
(Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria. Pertanto non
sono richiesti documenti, né sono previsti particolari controlli
specifici relativi alla copertura assicurativa. La disposizione di
cui trattasi non si applica per i veicoli indicati nell'allegato 1 del
DM 1° aprile 2008, relativamente ai singoli Stati, immatricolati
temporaneamente con targa doganale scaduta da oltre
12 mesi, nonché per veicoli militari soggetti a convenzioni
internazionali e per particolari veicoli militari e NATO. Per i
veicoli immatricolati in Stati esteri diversi da quelli indicati
dall'art. 5 del DM 1° aprile 2008, n. 86, l'obbligo della copertura
assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la
durata della permanenza in Italia
si considera assolto: a)
mediante un contratto di assicurazione “frontiera” (
carta
rosa
), di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a
6 mesi;
b)
mediante il possesso del certificato internazionale
di assicurazione (
carta verd
e).
•
Il certificato di assicurazione
viene rilasciato al contraente
contestualmente al pagamento del premio o della rata di
premio e comunque non oltre il termine di
cinque giorni
(la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su
supporto cartaceo anche tramite posta o, ove il contraente
abbia manifestato apposito consenso, su supporto durevole,
anche tramite posta elettronica, mentre la trasmissione
della carta verde avviene solo su supporto cartaceo).
Durante il predetto periodo è considerata provvisoriamente
equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno
la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio
rilasciata dall'impresa di assicurazione, anche nel caso in
cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In
assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente
equipollenti al certificato di assicurazione, la dichiarazione
rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di
assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante
telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di
conto corrente postale prestampato dall'impresa relativa al
pagamento del premio o della rata di premio (vedasi l’art. 11
del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008).
• Ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 07.09.2005, n. 209 la
copertura assicurativa per i
veicoli immatricolati in Italia
può essere rilasciata anche da
imprese con sede legale
nella UE
che sono autorizzate ad esercitare nel territorio della
Repubblica anche in regime di stabilimento (RS), con sede
di rappresentanza, o di libertà di prestazione di servizi (LPS),
senza sede di rappresentanza
(con obbligo di indicare sul
certificato di assicurazione un suo rappresentante in Italia)
.
Attraverso l'IVASS
(Istituto per la Vigilanza sulleAssicurazioni)
è possibile verificare l'elenco degli intermediari (imprese
UE) che possono esercitare in Italia l'attività assicurativa in
RS
o
LPS
(la verifica può essere fatta sul sito internet con
ricerca IVASS).
• Il Ministero dell’Interno con circolare n. 300/A/2792/17/124/9
del 3 aprile 2017 ha precisato che
“In ragione di quanto
sostenuto dall’
UCI
in merito alla vigenza del
principio della
cosiddetta copertura assicurativa
per i veicoli muniti
della targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati
nell’allegato 1 del decreto ministeriale del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008, si ritiene che
per tali veicoli sia esclusa l’applicazione delle sanzioni di
cui all’art. 193 CdS, anche quando, attraverso qualsiasi
mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno
di quei Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura
assicurativa. Ad analoga soluzione deve pervenirsi nel
caso in cui venga accertato che il veicolo circoli sul territorio
dello Stato da più di un anno e non si sia proceduto alla sua
nazionalizzazione attraverso immatricolazione. Infatti, in tal
caso, sebbene il veicolo circoli illegittimamente sul territorio
dello Stato in quanto non più in circolazione internazionale,
si ritiene che non possano essere contestate le violazioni
di cui all’art.
193
CdS, in ragione della sussistenza di una
regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura
assicurativa”.
• Non si ravvisa il reato previsto dall'art.
323 C.P.
(Abuso
d'ufficio) a carico dell'operatore di polizia stradale che non
sanziona ai sensi dell'art. 193 CdS il conducente del veicolo
che circola privo di copertura assicurativa
(vedasi Cassazione
Penale, Sez. VI, 11.10.2017, n. 46788).
• Quando venga accertata la
falsificazione
o la
contraffazione
del documento assicurativo ed il veicolo
sia condotto dal suo proprietario, la sanzione amministrativa
accessoria della confisca diviene obbligatoria anche quando
il proprietario abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art.
193
, comma
4
,
terzo periodo
, CdS. Nel caso in cui, invece,
il veicolo sia condotto da persona diversa dall’intestatario,
continuano a trovare piena applicazione le disposizioni del
richiamato comma 4, dell’art. 193, CdS. Salvo che debba
essere disposta la confisca ai sensi dell’art. 240 C.P., è
sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo
intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa
quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o
contraffatti
(si applica la procedura prevista dall’art. 213 CdS)
.
Nei confronti di
colui
(
chiunque
)
che abbia falsificato o
contraffatto
i documenti assicurativi è sempre disposta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per
1 anno
(si precisa che l’art.
485 CP
è
stato abrogato dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7).
*Sostituto Commissario della Polizia Stradale
** Ispettore Superiore della Polizia Stradale