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previsto l’accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o

apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo

dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi,

effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti

il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli

risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano

coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso

terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27. In occasione della rilevazione

delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter),

non è

necessaria la presenza degli organi di polizia stradale

qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o

apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati

per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali

strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di

polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente

codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce

atto di accertamento

, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla

circostanza che al momento del rilevamento un determinato

veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando

sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto

dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che

al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di

immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa

obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi

dell'articolo

193

CdS.

• Nell'ambito dell'attività di accertamento effettuata in

occasione dei controlli su strada, l'organo di polizia presente

sul posto può avvalersi anche di

appositi dispositivi non

omologati

che gli consentano di rilevare la mancanza

di revisione, di copertura assicurativa ecc. e procedere,

quindi, all'accertamento nonché alla immediata contestazione

della violazione all'effettivo trasgressore. Tali dispositivi

non possono essere comunque considerati al pari di quelli

previsti dall'art. 201 CdS, ma costituiscono solo un ausilio

per l'operatore di polizia

(vedasi la circolare del Ministero

Interno prot. n. 300/A/6822/16/127/9 del 5 ottobre 2016).

Appare esclusa la possibilità di contestare

le violazioni

relative agli art.

80

e

193

CdS in occasione del procedimento

di notifica delle violazioni di cui all’art. 176 CdS, accertate

dal personale abilitato delle società concessionarie delle

autostrade. In tali procedimenti la contestazione delle

violazioni é compiuta da soggetti diversi dai dipendenti

della Specialità che, ai sensi dell’art. 176, comma 11, CdS,

possono accertare solo le violazioni commesse al mancato

pagamento del pedaggio autostradale

(vedasi la nota del

Ministero Interno n. 300/A/4339/17/107/80 del 26 maggio

2017).

• La sanzione amministrativa

è ridotta ad un quarto

(p.m.r.

€ 212,25

-

pagamento ridotto del 30%

€ 148,58

)

quando

l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia

comunque resa operante nei 15 giorni successivi al termine

di cui all’articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Pertanto il termine utile massimo è il 30° giorno successivo

alla scadenza della copertura assicurativa oltre il quale non

è più possibile beneficiare della riduzione

(si applicano le

disposizioni di cui all’art. 202, comma 1, CdS).

• La sanzione amministrativa

è ridotta ad un quarto

(p.m.r.

€ 212,25

- pagamento ridotto del 30%

€ 148,58

)

quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione della

violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore,

esprime la volontà e provvede alla

demolizione

e alle

formalità di

radiazione

del veicolo. In tali casi l’interessato

ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi

esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione

del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di

una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale.

Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo

accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo

previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

• Per la mancanza del certificato dell’assicurazione vedasi

l’articolo 180 CdS. Dal 1

8 ottobre 2015

non vige più

l’obbligo di esposizione del

contrassegno

dell’assicurazione

RCA ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto 9 agosto

2013, n. 110

(vedasi la circolare del Ministero Interno n.

300/A/7094/15/124/9 del 15 ottobre 2015).

• Non è più sanzionabile ai sensi dell’art.

180

CdS la

circolazione del veicolo con certificato assicurativo scaduto,

atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente

contratto è estesa in ogni caso, non oltre il

quindicesimo

giorno

dalla data di scadenza dello stesso.

• Il veicolo sottoposto a

sequestro amministrativo

segue

la procedura prevista dall’art.

213

CdS; pertanto l’affidamento

al conducente, al proprietario o ad altro obbligato in solido

richiede obbligatoriamente l’intervento di un carro attrezzi

affinché lo trasporti nel luogo di custodia. Il sequestro

finalizzato alla confisca dovrà essere mantenuto fino all’esatto

adempimento delle formalità richieste

(vedasi la nota del

Ministero Interno n. 300/A/8891/12/101/20/21/7 del 12

dicembre 2012).

• Ai sensi dell’art. 213, comma 2-quinquies, CdS, se oggetto

della sanzione accessoria del sequestro amministrativo è un

ciclomotore

o un

motociclo

, per i

primi 30 giorni

il veicolo

deve essere affidato in custodia ad apposita depositeria

convenzionata, fatto salvo l’eventuale dissequestro avvenuto

per riattivazione della polizza assicurativa o altro.

• Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione

amministrativa, oltre al pagamento delle spese di prelievo,

trasporto e custodia, e corrisponde il

premio di assicurazione

per almeno 6 mesi

, l’organo di Polizia che ha accertato

la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente

diritto, dandone comunicazione al Prefetto.

• Se nei termini previsti non viene proposto ricorso e non

avviene il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o il comando

da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al Prefetto.

Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed il

veicolo

viene confiscato

ai sensi dell’art. 213 CdS.

• L'obbligo della

copertura assicurativa

per la responsabilità

civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia,

si considera assolto

se la targa di immatricolazione è

rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri (vedasi l’art. 5 del

DM 01.04.2008, n. 86): Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria,

Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia,

Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda,

Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,

Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno

Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de

La Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca,

Repubblica slovacca, Serbia, Slovenia, Romania, Spagna

(Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria. Pertanto non

sono richiesti documenti, né sono previsti particolari controlli

specifici relativi alla copertura assicurativa. La disposizione di

cui trattasi non si applica per i veicoli indicati nell'allegato 1 del

DM 1° aprile 2008, relativamente ai singoli Stati, immatricolati

temporaneamente con targa doganale scaduta da oltre

12 mesi, nonché per veicoli militari soggetti a convenzioni

internazionali e per particolari veicoli militari e NATO. Per i

veicoli immatricolati in Stati esteri diversi da quelli indicati

dall'art. 5 del DM 1° aprile 2008, n. 86, l'obbligo della copertura

assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la

durata della permanenza in Italia

si considera assolto: a)

mediante un contratto di assicurazione “frontiera” (

carta

rosa

), di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a

6 mesi;

b)

mediante il possesso del certificato internazionale

di assicurazione (

carta verd

e).

Il certificato di assicurazione

viene rilasciato al contraente

contestualmente al pagamento del premio o della rata di

premio e comunque non oltre il termine di

cinque giorni

(la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su

supporto cartaceo anche tramite posta o, ove il contraente

abbia manifestato apposito consenso, su supporto durevole,

anche tramite posta elettronica, mentre la trasmissione

della carta verde avviene solo su supporto cartaceo).

Durante il predetto periodo è considerata provvisoriamente

equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno

la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio

rilasciata dall'impresa di assicurazione, anche nel caso in

cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In

assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente

equipollenti al certificato di assicurazione, la dichiarazione

rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di

assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante

telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di

conto corrente postale prestampato dall'impresa relativa al

pagamento del premio o della rata di premio (vedasi l’art. 11

del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008).

• Ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 07.09.2005, n. 209 la

copertura assicurativa per i

veicoli immatricolati in Italia

può essere rilasciata anche da

imprese con sede legale

nella UE

che sono autorizzate ad esercitare nel territorio della

Repubblica anche in regime di stabilimento (RS), con sede

di rappresentanza, o di libertà di prestazione di servizi (LPS),

senza sede di rappresentanza

(con obbligo di indicare sul

certificato di assicurazione un suo rappresentante in Italia)

.

Attraverso l'IVASS

(Istituto per la Vigilanza sulleAssicurazioni)

è possibile verificare l'elenco degli intermediari (imprese

UE) che possono esercitare in Italia l'attività assicurativa in

RS

o

LPS

(la verifica può essere fatta sul sito internet con

ricerca IVASS).

• Il Ministero dell’Interno con circolare n. 300/A/2792/17/124/9

del 3 aprile 2017 ha precisato che

“In ragione di quanto

sostenuto dall’

UCI

in merito alla vigenza del

principio della

cosiddetta copertura assicurativa

per i veicoli muniti

della targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati

nell’allegato 1 del decreto ministeriale del Ministero dello

Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008, si ritiene che

per tali veicoli sia esclusa l’applicazione delle sanzioni di

cui all’art. 193 CdS, anche quando, attraverso qualsiasi

mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno

di quei Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura

assicurativa. Ad analoga soluzione deve pervenirsi nel

caso in cui venga accertato che il veicolo circoli sul territorio

dello Stato da più di un anno e non si sia proceduto alla sua

nazionalizzazione attraverso immatricolazione. Infatti, in tal

caso, sebbene il veicolo circoli illegittimamente sul territorio

dello Stato in quanto non più in circolazione internazionale,

si ritiene che non possano essere contestate le violazioni

di cui all’art.

193

CdS, in ragione della sussistenza di una

regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura

assicurativa”.

• Non si ravvisa il reato previsto dall'art.

323 C.P.

(Abuso

d'ufficio) a carico dell'operatore di polizia stradale che non

sanziona ai sensi dell'art. 193 CdS il conducente del veicolo

che circola privo di copertura assicurativa

(vedasi Cassazione

Penale, Sez. VI, 11.10.2017, n. 46788).

• Quando venga accertata la

falsificazione

o la

contraffazione

del documento assicurativo ed il veicolo

sia condotto dal suo proprietario, la sanzione amministrativa

accessoria della confisca diviene obbligatoria anche quando

il proprietario abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art.

193

, comma

4

,

terzo periodo

, CdS. Nel caso in cui, invece,

il veicolo sia condotto da persona diversa dall’intestatario,

continuano a trovare piena applicazione le disposizioni del

richiamato comma 4, dell’art. 193, CdS. Salvo che debba

essere disposta la confisca ai sensi dell’art. 240 C.P., è

sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo

intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa

quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o

contraffatti

(si applica la procedura prevista dall’art. 213 CdS)

.

Nei confronti di

colui

(

chiunque

)

che abbia falsificato o

contraffatto

i documenti assicurativi è sempre disposta la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida per

1 anno

(si precisa che l’art.

485 CP

è

stato abrogato dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7).

*Sostituto Commissario della Polizia Stradale

** Ispettore Superiore della Polizia Stradale