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di Ugo Terracciano*
è chi denuncia un falso incidente, chi simula il furto della propria auto, c'è chi gira con
il tagliando assicurativo falsificato e chi finge il patito danno cogliendo l'occasione per
fare un bel restyling del veicolo a spese dell'assicurazione. Per carità di Patria non
prendiamo nemmeno in considerazione il fenomeno della “lievitazione” delle prognosi di
malattia dopo l'incidente, le cui statistiche descrivono il fenotipo italico come quello di un
popolo dal rachide cervicale fragile. Certo, individuare una speculazione ai danni della
compagnia assicurativa non è facile, perchè il fenomeno è episodico seppur diffuso, non
riconducibile a schemi precisi, quindi di difficile individuazione e successiva denuncia.
Le cosiddette “frodi sommerse” rappresentano, secondo gli assicuratori, il 5-10% del
totale dei sinistri. Ben il 70% delle frodi interessa il ramo “responsabilità civile auto”, il
13% i danni elementari, il 12% i danni speciali e il 5% i danni alla salute.
Cosa dicono i criminologi?
La causa del fenomeno fraudolento viene addebitata per lo più al contesto sociale per il 60%,
alla collusione degli attori coinvolti per il 15%, alla mancata percezione delle conseguenze sociali
per il 10% e alla criminalità “solo” per il 15%. In sintesi, a livello collettivivo, la frode assicurativa è
considerata un reato minore, in qualche modo giustificabile in considerazione della sempre maggiore
onerosità dei premi assicurativi. In questo senso è un circolo vizioso: da un lato si froda perché il
costo dell’assicurazione è alto, dall’altro la compagnia assicurativa si trova costretta ad aumentare i
premi assicurativi. Fatto sta che il “furbetto” risparmia a danno di chi viaggia in regola, ma la massa
dei virtuosi non lo stigmatizza come si dovrebbe dato che il danno (aumento delle polizze) è diffuso.
Bonus-malus e occultamento della reale classe di rischio
Per non perdere i vantaggi della polizza o accumulare lo sconto, molti assicurati tendono a non
segnalare i piccoli danni, occultando così la reale classe di rischio. Questo altera il quadro statistico: in
realtà i casi sono più numerosi di quanto sia noto al (futuro) assicuratore. In letteratura, il comportamento
che porta all’accumulo e al mantenimento dello sconto per via delle mancate richieste di risarcimento
viene definito “azzardo morale ex-post”. Gli assicurati tendono a celare informazioni in maniera
inconsapevole, mentre operano decisioni razionali sulla base dei costi (un premio assicurativo più
alto) e dei benefici (indennizzi).
Frodi assicurative,
aspetti criminologici, penali
e investigativi
Quando si configura questo reato?
L'art. 642 del codice penale è un reato di pericolo. Lo
ha affermato di recente, in linea con una giurisprudenza
consolodata sul punto, la Cassazione penale, nella
sentenza n. 15686 del 9 aprile 2018 in relazione ad un
caso di falsa denuncia di furto di un'auto a Catania. Il che
significa, in termini pratici, che non è necessario che il
“truffatore” consegua il suo fine gabbando l'assicurazione
e intascando i soldi, poichè per la configurazione del reato
basta denunciare il falso sinistro o un danno inesistente o
una malattia fittizia o un furto mai avvenuto. Mutuando le
parole dell'Alto Collegio: “.
.. il reato previsto dall'art. 642
cod. pen. è a consumazione anticipata e per questo non
richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio (che
peraltro non si identifica necessariamente nell'indennizzo,
potendo consistere in un qualsiasi beneficio connesso al
contratto di assicurazione), ma richiede soltanto che la
condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a
raggiungere lo scopo”
. In questo caso si era trattato di un
automobilista che aveva denunciato falsamente il furto del
veicolo da lui detenuto in leasing. Vero è che, a seguito
della falsa denuncia, il controvalore posto ingiustamente
a carico dell'assicurazione non era stato da lui incassato
ma alla società proprietaria del veicolo, tuttavia, secondo i
giudici, anche lui ne aveva tratto vantaggio risparmiandosi
il pagamento delle rate del leasing e per questo è stato
condannato (Cass. Sez. II, n. 8105 del 21 genaio 2016). La
decisione appena citata riveste una notevole importanza
nel segno di un mutato orientamento, dal momento che
la stessa Corte, con la datata sentenza n. 23810 del 24
maggio 2004 aveva al contrario affermato che
“L'oggetto
materiale del delitto di cui al primo comma dell'art. 642
cod. pen. può consistere unicamente in cosa di proprietà
dell'agente, di talché il reato non sussiste quando la
condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente
in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di
immediato effetto di traslazione della proprietà, a nulla
rilevando l'identità di colui che abbia stipulato il contratto
assicurativo”.
Nel caso di specie un automobilista aveva
falsamente denunciato il furto di una vettura da lui assicurata
e posseduta in "leasing", che in realtà aveva ceduto a
trafficanti. La Corte, rilevando l'insussistenza del reato
di frode assicurativa per la comprovata altruità del bene,
ha osservato in motivazione che il fatto, avrebbe potuto
essere qualificato come truffa od appropriazione indebita.
Il soggetto passivo del reato è la Compagnia che
gestisce il sinistro o quella debitrice?
La domanda potrebbe essere presentata in termini più
semplici chiedendo: chi è la vittima? Il reato di frode
assicurativa, previsto e punito dall'articolo 642 cod pen.,
è un delitto “plurioffensivo” a consumazione anticipata. La
norma tutela, tra le altre cose, il patrimonio delle compagnie
di assicurazione e comporta che la sua consumazione
prescinda dall'effettiva riscossione dell'indennizzo
assicurativo, essendo invece sufficiente la sola denuncia del
falso sinistro (Cass. 15 maggio 2017, n. 24075). Nell'ipotesi
di indennizzo diretto, il soggetto passivo del reato non è
solo la Compagnia che gestisce il sinistro, ma anche quella
debitrice. Sia l'una che l'altra, infatti, sono direttamente
coinvolte nella richiesta di liquidazione dell'incidente e
hanno di conseguenza interesse ad una gestione corretta
tale da evitare un ingiusto depauperamento in conseguenza
di false denunce.
Chi ha diritto di presentare querela?
L'art. 120 cod. pen. Stabilisce che
“Ogni persona offesa
da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro
richiesta o istanza ha diritto di querela”
. Per persona
offesa da un reato s'intende il detentore del bene giuridico
direttamente protetto dalla norma penale. In caso di frode
assicurativa rientrano in questa definizione entrambe le
Compagnie le quali, pertanto, sono titolari del diritto di
querela.
Frode o Truffa?
L'ipotesi di frode assicurativa è per certi versi assimiliabile,
quanto a condotta criminosa, a quella della truffa. I due
reati, tuttavia, differiscono tanto sotto il profilo soggettivo,
quanto quello oggettivo: sotto il primo profilo deve essere
considerato il contenuto specifico del fine dell'ingiusto
profitto che la connota:
"fine di conseguire... il prezzo
di un'assicurazione contro infortuni"
; sotto il secondo
profilo rileva il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione
del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione,
deterioramento od occultamento di cose proprie (Cass.
Pen. Sez. I, sent. Del 10-05-1988, n. 5785).
Lotta alle frodi e la trattazione
del “sinistro anomalo”
Con l’entrata in vigore del citato regolamento n. 44/2012, le
Compagnie assicurative si sono dotate di strutture e risorse,
dedicate al monitoraggio ed al contrasto delle frodi. Si tratta
di “Unità Antifrode”, vale a dire gruppi di professionisti con
specifiche competenze in materia, che – nell’ambito di ogni
singola impresa di assicurazione – si occupano di prevenire,
contrastare e predisporre iniziative per la repressione
delle frodi . Un’attività di contrasto efficace delle condotte
criminose in ambito assicurativo dovrebbe interessare sia
la fase di assunzione del rischio sia quella di liquidazione
del sinistro. I protagonisti dell’antifrode assicurativa
sono: il
liquidatore assicurativo, il liquidatore specialista
antifrode, l’avvocato antifrode, l’esperto di intelligence, il
medico-legale ed infine il perito
. L’intero processo inizia
con l’individuazione del “sinistro anomalo”, attività che
generalmente compete al liquidatore, il quale si avvale
delle segnalazioni di anomalia evidenziate e trasmesse
dal perito o dal medico legale o della consultazione
di banche dati elettroniche. In questi casi il sinistro è
avocato dal “liquidatore antifrode”, il quale, attraverso
approfondimenti investigativi (eventualmente delegati
ad esperti di intelligence, quali investigatori e/o avvocati
che svolgono attività di indagini difensive), provvederà
all'acquisizione di elementi dimostrativi, indizi e/prove
della condotta fraudolenta, indispensabili per fondare la
futura istanza di punizione.
*Presidente della Fondazione ASAPS S.S.U.
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Speciale
scoperture assicurative
di Ugo Terracciano*